Periodo di tempo entro o dopo il quale si deve o si può compiere una data attività processuale. I termini processuali sono legali quando sono stabiliti dalla legge, o giudiziali quando la legge prevede espressamente che possano essere stabiliti dal giudice (art. 152 c.p.c.).
abbreviazione di termini processuali: v. abbreviazione dei termini.
termini processuali acceleratori: sono acceleratori i termini processuali entro cui una determinata attività deve o può essere compiuta.
computo dei termini processuali: i termini processuali si computano a giorni, ad ore, a mesi o ad anni. Se si tratta di termini processuali a mesi o ad anni, va osservato il calendario comune; invece se si tratta di termini processuali a giorni od ad ore, il dies a quo non si computa nel computo, mentre si computa il dies ad quem. I giorni festivi si computano nel computo dei termini ma se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155 c.p.c.). Qualora la legge indichi il computo riferendosi a giorni liberi, non si computano nel computo dei termini tanto il dies a quo quanto il dies ad quem.
termini processuali dilatori: sono dilatori i termini processuali prima della cui scadenza un atto non può essere compiuto.
termini processuali ordinatori: termini processuali diretti al regolare svolgimento del processo, la cui inosservanza non produce di per se´ decadenza od estinzione, ma eventualmente altri effetti o svantaggi. I termini processuali termini processuali possono essere abbreviati o prorogati dal giudice, prima della scadenza, anche d’ufficio, ma la proroga non può essere ripetuta se non per motivi particolarmente gravi (art. 154 c.p.c.).
termini processuali perentori: sono perentori i termini processuali che tali sono dichiarati espressamente dalla legge, alla cui inosservanza (al loro inutile decorrere) è ricollegata la decadenza dal potere di compiere l’atto. I termini processuali termini processuali non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno per accordo delle parti (art. 153 c.p.c.).
sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale: v. sospensione.
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