La prescrizione è l’estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio per un tempo prolungato, determinato dalla legge (art. 2934, comma 1o, c.c.). Il termine ordinario di prescrizione, che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine, maggiore o minore, è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Un termine maggiore vale per i diritti reali su cosa altrui, che si estinguono per mancato esercizio ventennale (artt. 954, comma 4o, c.c., 1014 n. 1, 1073, comma 1o, c.c.). Un termine minore è previsto nei molteplici casi delle cosiddette prescrizioni brevi. Si comprende la ragione della prescrizione se si considera che il mancato esercizio di un diritto determina e, con il passare del tempo, tende ad accentuare un contrasto tra la situazione di diritto (B deve ad A la somma tot; C ha una servitù sul fondo di D) e la situazione di fatto (A non pretende da B la somma di cui è creditore; C non esercita sul fondo di D la servitù che gli spetta). Questo contrasto è economicamente controproducente, comporta l’inutilizzazione di risorse (la somma di cui A è creditore non è da lui utilizzata perche´ non l’ha pretesa, mentre neppure B la utilizza appieno perche´ deve accantonarla per l’eventualità che A gliela esiga; C non ritrae utilità dal fondo di D perche´ non esercita la servitù , mentre D non può utilizzare in modo pieno il proprio fondo perche´ deve tenere conto della servitù spettante a C). La prescrizione impedisce che questo contrasto si protragga indefinitamente nel tempo: oltre un certo limite la situazione di fatto prevale sulla situazione di diritto. L’interesse del soggetto attivo alla ulteriore protrazione di una situazione di diritto che non utilizza (l’interesse del creditore A; quello di C, titolare della servitù ) non è più protetto; appare, per contro, degno di protezione l’interesse del soggetto passivo alla definitiva consolidazione della situazione di fatto (l’interesse del debitore B a essere liberato dall’obbligazione; l’interesse del proprietario D alla piena proprietà del fondo). La prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata: il giudice non può rilevarla d’ufficio (art. 2938 c.c.). I diritti imprescrittibili (v. imprescrittibilità ) non sono sottoposti a prescrizione (art. 2934, comma 2o, c.c.). V. anche imprescrittibilità .
prescrizione acquisitiva: v. usucapione.
prescrizione breve: alcuni diritti si prescrivono, anziche´ in dieci anni, in un termine più breve. Questi i casi più importanti: il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito (v. fatti illeciti), che non sia danno da prodotti, si prescrive in cinque anni (art. 2947, comma 1o, c.c.); e solo in due anni se il danno è stato procurato dalla circolazione di veicoli (art. 2947, comma 2o, c.c.). Il termine di prescrizione decorre, in questi casi, dal giorno in cui il fatto si è verificato. Sebbene la norma faccia riferimento al fatto e non al danno, è giurisprudenza costante che la prescrizione cominci a decorrere solo dal momento in cui il danno si è verificato e, più in particolare, dal momento in cui il danneggiato ne ha avuto percezione o avrebbe dovuto averne percezione usando la normale diligenza. La soluzione ha evidente carattere equitativo: mira ad evitare che il danneggiato sia privato del risarcimento nelle ipotesi in cui l’evento dannoso si manifesti a notevole distanza di tempo dal fatto che lo ha generato. In un caso poi si esclude addirittura la prescrizione: è il caso del cosiddetto fatto illecito permanente, come quello consistente nella violazione delle norme di edilizia sull’altezza dei fabbricati. Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato (ad esempio, l’omicidio, doloso o colposo), si applica all’azione di risarcimento del danno il più lungo termine di prescrizione stabilito per la prescrizione del reato (art. 2947, comma 3o, c.c.). In ogni caso, i diritti sottoposti a prescrizione, se riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni (art. 2953 c.c.). Si prescrivono in cinque anni, a norma dell’art. 2948 c.c., i crediti per prestazioni periodiche dovute in forza di una medesima causa debendi, come le annualità delle rendite, i corrispettivi delle locazioni, gli interessi e, in genere, tutto ciò che deve essere pagato ad anno o in termini più brevi, come stipendi, salari ecc., nonche´ le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. Ancora in cinque anni si prescrivono i diritti derivanti dal contratto di società regolare (v. s.n.c., prescrizione regolare) e l’azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori (v. amministratori, responsabilità degli prescrizione verso i creditori sociali) (art. 2949 c.c.); solo in un anno si prescrivono il diritto del mediatore (v.) alla provvigione (art. 2950 c.c.), i diritti derivanti dal contratto di spedizione (v.) e di trasporto (v.) (art. 2951 c.c.); ancora in un anno, per l’art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (v.) (due anni per la riassicurazione), ma nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre da quando il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato, mentre la comunicazione dell’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato sospende il corso della prescrizione finche´ il credito del danneggiato non è liquido ed esigibile. Le norme degli artt. 2947 – 52 c.c. non esauriscono il catalogo delle prescrizioni brevi: si prescrivono in cinque anni l’azione di annullamento del contratto (v. annullabilità ) (art. 1442 c.c.) e l’azione revocatoria (v. azione, prescrizione revocatoria) (art. 2903 c.c.); si prescrive in due anni l’azione del committente per i vizi dell’opera dell’appaltatore (v. garanzia per vizi dell’opera nell’appalto) (art. 1667, comma 3o, c.c.); si prescrive in un anno l’azione (o l’eccezione) di rescissione (v. rescissione del contratto); l’azione del compratore per i vizi della cosa venduta (v. garanzia, prescrizione per i vizi occulti nella vendita) (art. 1495, comma 3o, c.c.); l’azione del committente per i vizi dell’opera del prestatore d’opera (v. contratto, prescrizione d’opera manuale) (art. 2226, comma 2o, c.c.).
decorrenza della prescrizione: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.): se, a partire da quel giorno, il titolare del diritto si è astenuto per dieci anni dall’esercitarlo (o vi si è astenuto per il maggiore o minore tempo previsto dalla legge), il diritto stesso si estingue. Stabilire da quando un diritto può essere fatto valere, agli effetti dell’art. 2935 c.c., è però problema di non facile soluzione: un criterio largamente praticato è quello secondo il quale la possibilità di fare valere il diritto è qui la possibilità legale: gli ostacoli materiali, che rendono di fatto impossibile l’esercizio del diritto, sono di regola irrilevanti. Così, se il diritto nasce da contratto sottoposto a termine (v. termine, prescrizione del contratto) o a condizione sospensiva (v. condizione, prescrizione sospensiva), la prescrizione decorre solo dal momento in cui è raggiunto il termine o si è verificata la condizione (essendo questo il momento in cui è , legalmente, possibile esercitare il diritto); ma, se il termine è incerto, come nel caso in cui l’esecuzione della prestazione richiede per sua natura o per accordo delle parti un termine e questo deve essere fissato dal giudice, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto è sorto, essendo la richiesta al giudice di fissazione di un termine essa stessa un modo per far valere il diritto. Non impedisce il decorso della prescrizione il fatto che il titolare ignori l’esistenza del diritto, salvo che l’ignoranza non derivi da dolo del debitore, che ha occultato l’esistenza del debito (art. 2941 n. 8 c.c.). Ev conforme alla regola il principio secondo il quale l’azione del compratore per i vizi della cosa venduta (v. garanzia, prescrizione per vizi occulti nella vendita) (art. 1495, comma 3o, c.c.) e quella del committente per i vizi dell’opera dell’appaltatore (v. appaltatore, garanzia dell’prescrizione per vizi dell’opera) (art. 1667, comma 3o, c.c.) o del prestatore d’opera (v. contratto d’opera) (art. 2226, comma 2o, c.c.) si prescrivono entro un termine (rispettivamente di un anno o di due anni o di un anno) che decorre dalla consegna della cosa o dell’opera, non già dalla scoperta dei vizi: la mancata scoperta dei vizi è ostacolo materiale, e non legale, all’esercizio dell’azione. Eccezionalmente, l’art. 1442, comma 2o, c.c., fa decorrere il termine di prescrizione dell’azione di annullamento del contratto per vizi del consenso o per incapacità legale dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l’errore o il dolo o è cessata l’incapacità . Ma la regola riacquista vigore in ogni altro caso (art. 1142, comma 3o, c.c.), come nel caso di annullamento del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi (v. conflitto di interessi, prescrizione tra rappresentante e rappresentato): se sono trascorsi cinque anni dalla conclusione del contratto, questo è ormai inimpugnabile, quali che fossero gli ostacoli che avevano impedito una tempestiva scoperta della situazione di conflitto di interessi. La distinzione fra impossibilità materiale, che non impedisce il decorso della prescrizione, e impossibilità legale, che lo impedisce, richiede un approfondimento ulteriore. Non coincide, nelle applicazioni giurisprudenziali, con la distinzione fra impedimento di fatto e impedimento di diritto: il decorso della prescrizione del diritto di superficie (v. superficie, diritto di) non è impedito da una norma di legge urbanistica che impedisca di costruire in quella zona. Qui c’è una impossibilità legale, ma questa non è interna al diritto di superficie, quale diritto di costruire su suolo altrui; è impossibilità di esercitare il ius aedificandi, irrilevante ai fini del decorso della prescrizione del diritto di superficie, perche´ esterna a questo diritto. Ancora: un diritto disconosciuto da una norma costituzionalmente illegittima si prescrive, e la prescrizione decorre dal momento in cui si è verificato il fatto o è stato posto in essere l’atto da cui il diritto trae origine, non dal momento della pronuncia della Corte Costituzionale dichiarativa della illegittimità della norma. Qui è arduo sostenere che si è in presenza di un impedimento di fatto e non di un impedimento legale; si deve dire piuttosto che fra i modi di far valere un diritto c’è anche l’azione diretta a rimuovere un impedimento legale al suo esercizio, quale la norma costituzionalmente illegittima che lo disconosce.
prescrizione dei crediti di lavoro: in materia di crediti derivanti dal rapporto di lavoro assumono rilievo più tipi di prescrizione. Nei confronti dei crediti retributivi di carattere periodico si ritiene infatti opponibile la prescrizione estintiva quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., che riguarda tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. La prescrizione estintiva ordinaria di dieci anni prevista dall’art. 2946 c.c. trova invece applicazione circa altri diritti del lavoratore diversi da quelli appena menzionati (ad es. il diritto alla qualifica). I crediti retributivi del lavoratore risultano inoltre assoggettati a un diverso tipo di prescrizione, denominata presuntiva, nel senso che essi si presumono pagati, salvo prova contraria, una volta trascorso un dato lasso di tempo. In particolare la prescrizione de qua è annuale per i crediti relativi a retribuzioni corrisposte a periodi inferiori al mese (art. 2955, n. 2, c.c.), e triennale per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori (art. 2956, n. 1, c.c.). Circa la decorrenza delle prescrizioni di cui si è detto, con una serie di sentenze in materia, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che tutti i tipi di prescrizione applicabili nel rapporto di lavoro non possano decorrere che dalla cessazione del rapporto stesso, e non invece dal momento della maturazione del credito. Tuttavia tale regime va applicato esclusivamente nei confronti dei crediti retributivi ai sensi dell’art. 36 Cost. e solo per quei rapporti di lavoro che siano privi dei requisiti di stabilità e resistenza, intendendosi per tali quei rapporti soggetti alla disciplina limitativa in materia di licenziamenti (l. n. 300 del 1970 e n. 604 del 1966), ovvero il rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche (v.) in quanto caratterizzato dalla stabilità . In ragione della attuale irrilevanza dei casi di recesso ad nutum dopo l’approvazione della l. 20 maggio 1990, n. 108, peraltro, si può ritenere che in genere la prescrizione decorra anche durante il rapporto di lavoro.
prescrizione dei diritti reali: i diritti reali (v.) su cosa altrui, a differenza della proprietà (v.), che è imprescrittibile (salvi gli effetti dell’usucapione altrui), si estinguono per non uso: il termine di prescrizione è di venti anni (artt. 954, 970, 1015, 1073 c.c.). Anche in questa loro soggezione alla prescrizione (e sia pure con termine doppio rispetto al termine decennale di prescrizione ordinaria dei diritti, previsto dall’art. 2946 c.c.) si manifesta il favore legislativo per il ristabilimento della piena proprietà .
prescrizione della pena: il decorso del tempo costituisce la causa di estinzione della pena inflitta con sentenza definitiva di condanna (art. 172 – 173 c.p.). Riguarda solo le pene principali (v. pena). La lunghezza del termine di prescrizione prescrizione varia a seconda del tipo di pena inflitta. Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta definitiva, o dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena.
prescrizione dell’azione di simulazione: v. imprescrittibilità , prescrizione dell’azione di simulazione.
prescrizione dell’eccezione: la prescrizione colpisce l’azione, non l’eccezione: vale il principio temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, salva la deroga di cui all’art. 1449, comma 2o, c.c., relativa all’eccezione di rescissione (v. rescissione, prescrizione del contratto), che si prescrive, al pari dell’azione, in un anno dal contratto.
prescrizione delle facoltà: non si estinguono per prescrizione le singole facoltà inerenti al contenuto di un diritto: finche´ questo non è prescritto, le singole facoltà, anche se mai esercitate, non si estinguono. Così finche´ la servitù non si è estinta per mancato esercizio ventennale, non si estingue il diritto del suo titolare di pretendere dal proprietario del fondo servente l’esecuzione delle opere necessarie per l’esecuzione della servitù . Altro è il caso in cui si tratti di diritti diversi per il loro contenuto, anche se soggettivamente connessi, come la servitù di passaggio su un fondo e la servitù di attingere acqua dal medesimo fondo: la seconda si estingue per non uso anche se si è sempre esercitata la prima.
prescrizione delle servitù prediali: v. servitù , prescrizione delle prescrizione.
prescrizione del reato: si verifica allorche´ non sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna, in relazione ad un determinato reato (artt. 157 – 160 c.p.). Con il decorrere inutile del tempo, si attenua l’interesse dell’ordinamento a pervenire alla punizione del reo. Il termine per la prescrizione prescrizione varia a seconda della gravità dei singoli reati, valutata in base alla pena massima prevista dalla legge (art. 157 c.p.). Alcuni reati, per i quali è prevista la pena dell’ergastolo, sono imprescrittibili. Il termine decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal primo in cui è cessata la permanenza o la consumazione (art. 158 c.p.). La prescrizione prescrizione è interrotta nel caso in cui intervengano sentenze di condanna o decreto di condanna, o altri atti di impulso processuale (interrogatorio dell’imputato avanti al p.m.; l’ordinanza che applica misure cautelari personale; il decreto di fissazione dell’udienza preliminare ecc.) (art. 160 c.p.). La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dall’inizio, dal giorno in cui è stato realizzato l’atto interruttivo. Distinta è la sospensione della prescrizione che si verifica nei casi di sospensione del processo penale, ovvero nei casi di questione deferita al altro giudizio, e di autorizzazione a procedere. La prescrizione prescrizione ricomincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione, ed il tempo trascorso prima della causa di sospensione va sommato a quello successivo alla medesima.
interruzione della prescrizione: il decorso del termine di prescrizione è interrotto se: a) il titolare del diritto compie un atto formale di esercizio dello stesso: un atto giudiziale, come la notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, di cognizione o di esecuzione o cautelare (art. 2943, comma 1o, c.c.), anche se rivolto a giudice incompetente (art. 2943, comma 3o, c.c.), o la domanda proposta nel corso del giudizio (art. 2943, comma 2o, c.c.); un atto stragiudiziale, come la costituzione in mora del debitore (art. 2943, comma 4o, c.c.) e ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943, comma 4o, c.c.). Non sono idonee a interrompere la prescrizione, in sede stragiudiziale, le richieste o diffide verbali, la partecipazione a trattative per la composizione amichevole della vertenza, la mera comunicazione al debitore delle somme risultanti dalla contabilità del creditore a debito del primo, non accompagnata dalla richiesta di pagamento (e magari accompagnata dalla avvertenza che la comunicazione è fatta per interrompere la prescrizione); e, neppure, in sede giudiziale, la formulata riserva di far valere il diritto. Occorre, insomma, o quella intimazione o richiesta di adempimento, rivolta al debitore, nella quale consiste la costituzione in mora (v. costituzione in mora, prescrizione del debitore) (art. 1219, comma 1o, c.c.), oppure la notificazione al debitore dell’atto con il quale si domanda la tutela giurisdizionale del proprio diritto o, infine, la domanda formulata nel corso del giudizio, rivolta al debitore nella persona del suo procuratore. Comune denominatore è la formale richiesta di adempimento rivolta, giudizialmente o stragiudizialmente, al debitore; è , perciò , da escludere che basti ad interrompere la prescrizione l’intervento del creditore nel processo esecutivo da altri promosso; b) il soggetto passivo riconosce l’esistenza del diritto (art. 2944 c.c.), esplicitamente o implicitamente. L’atto interruttivo della prescrizione del credito interrompe la prescrizione anche per gli accessori di esso, quali gli interessi, anche se la prescrizione del credito per il capitale non estingue il credito per gli interessi maturati. Non è , invece, un accessorio del credito il risarcimento del maggior danno (v. danno, maggior prescrizione) ex art. 1224, comma 2o, c.c., dovendo l’an e il quantum di questo essere provati dal creditore. Conseguenza dell’atto interruttivo della prescrizione è che questa ricomincia da principio a decorrere (art. 2945 c.c.): così, se il creditore chiede il pagamento dopo nove anni, il suo credito si prescriverà non dopo un anno, ma dopo altri dieci anni.
patti sulla prescrizione: l’interesse generale che è alla base della prescrizione comporta la nullità dei patti con i quali si voglia sottrarre diritti alla prescrizione (art. 2936 c.c.). Ad essa si può rinunciare, anche per fatti concludenti, come ammette l’art. 2937, comma 3o, c.c., ma solo quando è già compiuta (art. 2937, comma 2o, c.c.).
prescrizione presuntiva: ci sono crediti, sottoposti alla ordinaria prescrizione decennale, che si presumono estinti, salvo prova contraria, se è trascorso un certo tempo da quando sono sorti. Il tempo è di sei mesi per il conto dell’albergo o del ristorante (art. 2954 c.c.): trascorsi sei mesi dall’alloggio in albergo o dalla consumazione del pasto, il conto si presume pagato o si presume, comunque, verificata una causa di estinzione dell’obbligazione. Il tempo è di un anno per la retribuzione dei lavoratori, per il prezzo delle merci vendute dai commercianti (ai consumatori) o dei medicinali venduti dai farmacisti (art. 2955 c.c.). Ev di tre anni per il compenso dell’opera prestata dai liberi professionisti, come medici, avvocati, dottori commercialisti, notai ecc. (art. 2956 c.c.). La prova contraria è però quanto mai ardua: si può vincere la presunzione di avvenuta estinzione solo con la confessione (v.) del debitore, resa in giudizio (art. 2959 c.c.), che il debito non è estinto o con il giuramento (v.), deferitogli in giudizio dal creditore e non prestato dal debitore (art. 2960 c.c.). Sicche´ le prescrizioni presuntive valgono, di fatto, come vere e proprie prescrizioni brevi (v. prescrizione breve).
sospensione della prescrizione: è un istituto diverso dall’interruzione (v. interruzione della prescrizione): il decorso del termine di prescrizione si arresta con il verificarsi di una causa di sospensione e ricomincia a decorrere, per la parte residua, quando la causa di sospensione è cessata. La prescrizione è sospesa in una duplice serie di ipotesi: a norma dell’art. 2941 c.c., la prescrizione è sospesa fra coniugi (se il creditore sposa il debitore, la prescrizione del credito è sospesa fino allo scioglimento del matrimonio); fra genitori esercenti la potestà e figli minori; fra tutore e pupillo; fra società o enti e loro amministratori, finche´ questi sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi, e in altri casi ancora, uno dei quali è stato introdotto dalla Corte Costituzionale: fra lavoratore e datore di lavoro, per il diritto alla retribuzione, finche´ dura il rapporto di lavoro. Particolare menzione merita la prescrizione prescrizione, a norma dell’art. 2941 n. 8 c.c., fra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finche´ il dolo non sia scoperto, come nel caso dei contraenti che abbiano occultato al mediatore (v.) l’avvenuta conclusione del contratto e, con questa, il fatto da cui trae origine il diritto del mediatore alla provvigione. Ancora: a norma dell’art. 2942 c.c., la prescrizione è sospesa per cause che attengono alla condizione del titolare del diritto: contro minori e interdetti per il tempo in cui non hanno rappresentante legale; contro i militari in tempo di guerra. V. anche pactum, prescrizione de non petendo.
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