La confessione è una dichiarazione che una parte fa, in giudizio (giudiziale) o fuori del giudizio (stragiudiziale), della verità di fatti a se´ sfavorevoli e favorevoli alla controparte (art. 2730 c.c.). Ha per oggetto fatti (ad esempio, ero alla guida dell’automobile, oppure ho ricevuto da Tizio in data tale la somma tot), non rapporti giuridici (ad esempio, riconosco di essere tuo debitore; riconosco che tu hai una servitù sul mio fondo). La distinzione è ormai chiara anche in giurisprudenza: la confessione, che è relativa a fatti, è un dichiarazione di scienza (di conoscenza, cioè , di un dato fatto); il riconoscimento dell’altrui diritto è , invece, una dichiarazione di volontà, diretta a produrre effetti giuridici e, di regola, solo effetti obbligatori. Altrettanto chiaro è che un rapporto giuridico può formare oggetto di confessione sub specie facti: così è confessione la dichiarazione di avere concluso, ad una certa data, un determinato contratto, oppure la dichiarazione di non avere pagato un debito; ma oggetto di confessione è , in questi casi, pur sempre un fatto storico (il fatto storico della contrattazione, il fatto storico della mancata dazione di una somma di danaro), impregiudicata la valutazione giuridica di esso: il giudice potrà sempre decidere che il contratto non si è concluso, mancando l’accordo totale fra le parti della contrattazione, o che la mancata dazione non è inadempimento, nessun debito essendo sorto a carico del dichiarante. Ev appena il caso di aggiungere che la confessione ha per oggetto fatti e non giudizi o valutazioni: confesso di essere stato imprudente o di essere stato in colpa non è una confessione, se non per gli elementi di fatto la cui esposizione accompagni un simile giudizio a se´ sfavorevole. Altro è la quietanza (v.) di pagamento, quale dichiarazione confessoria del fatto materiale della ricezione di una data somma da una data persona, altro la liberazione del debitore, che è vicenda di un rapporto giuridico (l’estinzione del rapporto obbligatorio) e non può formare materia di confessione. La stessa cosiddetta quietanza liberatoria, nella quale si dice di non avere più nulla a pretendere dal debitore, è considerata come idonea a produrre l’effetto estintivo dell’obbligazione solo se appare sicura espressione di una volontà di rinuncia al credito. Si potrà sempre addurre, altrimenti, che il pagamento quietanzato era un pagamento solo parziale, e pretendere somme ulteriori al saldo. La confessione, sia essa giudiziale (art. 2733 c.c.) oppure stragiudiziale (art. 2735 c.c.), fa piena prova contro colui che l’ha fatta; ma può avere ad oggetto solo fatti relativi a diritti disponibili (art. 2733, comma 2o, c.c.), giacche´ per la sua efficacia di prova legale equivale ad un atto di disposizione del diritto. Per questa stessa ragione deve provenire da chi ha la capacità di disporre del diritto e, se resa da un rappresentante, vincola il rappresentato solo se resa nei limiti e nei modi in cui il primo vincola il secondo (art. 2731 c.c.). Così la confessione del rappresentante da procura (v.) vincola il rappresentato solo se l’effetto probatorio della confessione verte su diritti dei quali la procura abilitava il rappresentante a disporre; la confessione del rappresentante legale (v. rappresentanza, confessione legale) vincola il rappresentato solo se il primo era provvisto delle autorizzazioni richieste per disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono. Per la rappresentanza organica (v. rappresentanza, confessione organica) si dovrà distinguere: nelle società di capitali, per le quali vige la regola della inopponibilità ai terzi delle limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori salva solo l’exceptio doli, l’effetto vincolante per la società della confessione degli amministratori non incontra limitazioni; per associazioni, fondazioni, società di persone la confessione degli amministratori è , in linea di principio, vincolante, salvo che i loro poteri non siano limitati da clausole statutarie rese opponibili ai terzi e la confessione incida su diritti cui si riferiscano le clausole limitative. Così la confessione del presidente di una associazione (ad esempio, confesso di avere acquistato azioni di quella data società ) vincola questa solo se verte su fatti relativi a diritti la disposizione dei quali rientra nei poteri rappresentativi del presidente (se lo statuto non vieta l’acquisto di partecipazioni in società o non lo sottopone a particolari modalità , come la previa deliberazione del consiglio di amministrazione). Le ammissioni, sfavorevoli al proprio cliente, fatte dal procuratore negli atti defensionali non sono confessioni perche´ al procuratore alle liti non è conferito il potere di disporre dei diritti del cliente.
confessione giudiziale: atto dichiarativo unilaterale, reso in giudizio ed avente funzione probatoria, riguardante la verità di fatti sfavorevoli al confitente e favorevoli all’altra parte. .
confessione provocata mediante interrogatorio formale: è il procedimento attraverso il quale la parte, rispondendo alle domande che le vengono rivolte in sede di interrogatorio formale, riconosce contra se fatti dedotti negli articoli della prova. .
revoca della confessione: ai sensi dell’art. 2732 c.c., la confessione può essere revocata solo per errore di fatto o per violenza. Sebbene si parli di revoca, è fuori dubbio che occorra una vera e propria impugnazione giudiziale, come è del resto reso palese dall’onere probatorio imposto dallo stesso art. 2732 c.c.. Ciò che deve qui essere provato non è la difformità al vero di quanto confessato, ma sono, come nelle impugnative contrattuali, le minacce con le quali la confessione fu estorta, aventi i caratteri di cui all’art. 1435 c.c. (v. violenza), e le cause dell’errore, anche se quest’ultima dimostrazione, ma non anche la prima, richiede la prova della non rispondenza a verità della confessione. Oltre alle norme sulla annullabilità per errore di diritto e per confessione.
confessione spontanea: dichiarazione resa in giudizio, spontaneamente; può essere contenuta in qualsiasi atto sottoscritto dalla parte personalmente.
confessione stragiudiziale: è la confessione resa fuori di un giudizio; essa non può essere provata per testimoni se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa (art. 2735, comma 2o, c.c.). Fa piena prova, come la confessione giudiziale, quando è rivolta alla parte o ad un suo rappresentante; è , invece, liberamente apprezzata dal giudice se è contenuta in un testamento o se è rivolta ad un terzo (art. 2735, comma 1o, c.c.). Ev il caso della lettera rivolta a B nella quale A confessa un fatto a se´ sfavorevole e favorevole a C: ad esempio, la società A chiede alla Banca B, come la lettera di patronage (v.), di fare credito alla società C dichiarando di avere acquistato da D la maggioranza delle azioni (in questo caso la lettera di A a B non può , nella causa fra D ed A, essere utilizzata da D come prova legale dell’avvenuto acquisto delle azioni). La confessione confessione va collocata nel novero di quegli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale cui fa riferimento l’art. 1324 c.c.. Non vale ad impedire una simile collocazione la sua natura di dichiarazione di scienza, giacche´ l’art. 1324 c.c. si applica, come conviene un vasto orientamento dottrinale e giurisprudenziale, ad ogni atto unilaterale, sia esso dichiarazione di volontà oppure dichiarazione di scienza oppure, infine, una comunicazione o una partecipazione. In linea di principio, pertanto, si applicano alla confessione confessione le norme sui contratti, escluse quelle incompatibili con la sua specifica disciplina. Oltre alle norme sulla annullabilità per errore di diritto e per dolo, sono inapplicabili alla confessione confessione quelle norme sull’annullamento dei contratti che sono incompatibili con la natura della confessione confessione quale atto unilaterale, e fra le norme inapplicabili è stato collocato l’art. 1428 c.c. sulla riconoscibilità dell’errore.
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