Nella legislazione italiana non è dato rintracciare la nozione di confessione religiosa, ma tale, grazie all’esperienza e per la dottrina più autorevole, può considerarsi un gruppo sociale stabile, con una propria ed originale concezione del mondo radicata nella credenza in un Essere trascendente in rapporto con gli uomini, e ad esso teleologicamente ordinato. Una confessione religiosa si distingue, dunque, da un’associazione con finalità di religione o di culto, che, a differenza della prima, non ha una propria originale concezione del mondo, bensì quella della comunità da cui deriva e con cui conserva legami. La Costituzione assicura a tutte le confessioni religiose eguale libertà davanti alla legge (art. 8, 1o, comma). Quindi, sia la Chiesa cattolica che gli altri culti godono di pari trattamento nell’esercizio delle libertà costituzionalmente garantite. Ma l’eguale misura del godimento delle libertà prevista dalla Costituzione non preclude regimi legislativi differenziati per le varie confessioni (v. artt. 7, comma 2o, e 8, comma 3o, Cost.; l. 24 giugno 1929, n. 1159, e r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi nello Stato) in quanto non incidano su di essa. Fra le confessioni religiose la Chiesa cattolica è un ordinamento giuridico primario affermatosi nel corso della storia, e come tale è considerata dallo Stato che la riconosce indipendente e sovrana nel rispettivo ordine (art. 7, comma 1o, Cost.). Anche le confessioni diverse dalla cattolica sono ordinamenti giuridici originari qualora siano provviste di organizzazione e di normazione propria, e come tali esse sono riconosciute quando i loro statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (art. 8, comma 2o, Cost.), a condizione, cioè , che le norme organizzative confessionali siano conformi ai principi statuali relativi alle organizzazioni plurisoggettive. E, in quanto ordinamenti giuridici, le confessioni religiose sono qualitativamente diverse dalle associazioni con fini di religione e di culto. Per il diritto italiano la Chiesa cattolica ha personalità e poteri pubblicistici, ma non soggiace, per le sue peculiari caratteristiche, al regime cui sono sottoposti gli enti appartenenti all’organizzazione statuale. Non ha, di contro, personalità privatistica, che non è mai stata attribuita ad essa, bensì ai suoi vari enti. Similmente sono, di solito, i singoli enti esponenziali acattolici ad avere personalità di diritto privato, e non anche, di norma, le confessioni religiose cui essi sono collegati, ed alle quali è riconosciuta, invece, solo una soggettività giuridica. Come l’appartenenza ad una confessione religiosa di una persona fisica o giuridica e la qualifica confessionale di questa possono, in altri casi, avere, direttamente o indirettamente, rilevanza nel diritto statuale, così gli atti di esercizio del potere autoritativo, siano essi giudiziali o amministrativi o normativi, posti in essere in un ordinamento confessionale possono venire riconosciuti come produttivi di effetti nell’ambito dell’ordinamento italiano. Ma il riconoscimento di tali provvedimenti è condizionato al loro non contrasto con i diritti inderogabili costituzionalmente garantiti ai singoli ed è subordinato a controlli da parte dello Stato.
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