rapporti delle confessioni di minoranza con lo Stato: prima tollerate e poi ammesse rispettivamente dallo Statuto albertino del 1848 e dalla l. 24 giugno 1929, n. 1159, le confessioni di minoranza sono state espressamente prese in considerazione nella Carta costituzionale della nascente Repubblica italiana, dove è stata attribuita loro pari libertà davanti alla legge (art. 8, comma 1o, Cost.), è stato riconosciuto loro il diritto di organizzarsi secondo propri statuti confessioni di minoranzapurche´ questi non contrastino con l’ordinamento giuridico italianoconfessioni di minoranza (art. 8, comma 2o, Cost.), si è palesata la disponibilità dello Stato a regolare i rapporti con queste per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (art. 8, comma 3o, Cost.).
Confessione religiosa | | | Confidentiality agreement |