Enciclopedia giuridica

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Riconoscimento



riconoscimento dei debiti: v. promessa, riconoscimento di pagamento e ricognizione di debito.

riconoscimento delle sentenze civili straniere: v. sentenza, riconoscimento straniera.

riconoscimento delle sentenze penali straniere: la sentenza penale straniera, pronunciata nei confronti di cittadini italiani, o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, è di norma inefficace nel nostro ordinamento. A certi effetti, tale principio è derogato, ad es. ai fini della recidiva, abitualità , professionalità del reato (art. 12 c.p.); quando la sentenza straniera comporta la condanna al risarcimento del danno ed altre ipotesi. Perche´ vi sia riconoscimento è necessario promuovere il procedimento di riconoscimento riconoscimento a norma degli artt. 730 ss.. Può formulare richiesta di riconoscimento il Ministro di grazia e giustizia, il procuratore generale presso la Corte di appello competente (art. 730 c.p.p.) e colui che ha interesse a fare valere in giudizio le disposizioni civili della sentenza straniera (art. 732 c.p.p.).

riconoscimento di diritti: v. accertamento, riconoscimento contrattuale; accertamento, riconoscimento della proprietà; prescrizione.

riconoscimento di figlio naturale: il figlio naturale (v. filiazione, riconoscimento naturale) può restare tale e essere riconosciuto da uno o da entrambi i genitori. Il riconoscimento riconoscimento è una libera dichiarazione del genitore o dei genitori, con l’assenso del figlio, se questi ha già compiuto 16 anni (art. 250, comma 2o, c.c.), o dell’altro genitore, se il figlio è infrasedicenne (art. 250, comma 3o, c.c.), o del tutore, se l’altro genitore è morto. In caso di rifiutato consenso, decide il tribunale per i minorenni a norma dell’art. 250, comma 4o, c.c.; ed il provvedimento tiene conto, esclusivamente, dell’interesse del figlio, escluso ogni accertamento sulla veridicità del riconoscimento. Può essere fatto in molteplici forme: nello stesso atto di nascita oppure con apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, resa davanti all’ufficiale di stato civile o al giudice tutelare o espressa in un atto pubblico o in un testamento (art. 254, comma 1o, c.c.); è , altresì, implicito nella domanda di legittimazione (v. legittimazione, riconoscimento del figlio naturale) (art. 254, comma 2o, c.c.); ma non può il genitore, anziche´ dichiarare il riconoscimento, formulare domanda giudiziale di accertamento della propria paternità o maternità . Ha natura di dichiarazione di scienza (v. dichiarazione, riconoscimento di scienza), non di dichiarazione di volontà (v. dichiarazione, riconoscimento di volontà ), come rivela l’analogia di disciplina con la confessione (v.): può essere impugnato, con azione imprescrittibile, dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse per difetto di veridicità (art. 263 c.c.); può, inoltre, essere impugnato per violenza dall’autore del riconoscimento entro un anno dalla cessazione della violenza (art. 265 c.c.). Una volta fatto, è irrevocabile: se contenuto in un testamento, produce effetto dalla morte del testatore, anche se il testamento era stato revocato (art. 256 c.c.). Possono essere riconosciuti i figli premorti, in favore dei loro discendenti legittimi o dei loro figli naturali riconosciuti (art. 255 c.c.). I figli adulterini, non riconoscibili prima della riforma del 1975, possono essere riconosciuti (salvi solo i limiti all’inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia legittima del genitore naturale (v. famiglia, riconoscimento legittima); e possono essere riconosciuti anche i figli incestuosi, cioè nati dall’unione di un ascendente con un proprio discendente o da un fratello con la propria sorella o da due affini in linea retta (suocero e nuora); ma solo dal genitore che, al tempo in cui il figlio è stato concepito, ignorava di essere parente o affine dell’altro (art. 251 c.c.). In nessun caso, invece, è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo in cui la persona si trova (art. 253 c.c.); ciò che conferma la tendenza legislativa di favore per lo stato di figlio legittimo. Una specifica norma, introdotta dall’art. 74 della l. n. 184 del 1983, mira a sventare l’abuso delle norme sull’adozione, attuata con un falso riconoscimento riconoscimento. Il riconoscimento riconoscimento fatto da persona coniugata nei riguardi di figlio non riconosciuto dall’altro genitore è dall’ufficiale di stato civile comunicato al tribunale dei minorenni, che dispone le opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento e, se emergono fondati motivi per impugnarlo, nomina un curatore speciale che proceda all’impugnazione. V. anche filiazione, riconoscimento naturale; famiglia, riconoscimento di fatto.


Ricognizione      |      Riconoscimento della personalità giuridica


 
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