Indica propriamente la fase procedimentale dell’intero processo penale, seguita dalla fase processuale o dibattimento. La fase procedimentale si identifica con le indagini preliminari (v.) fino all’udienza preliminare (v. udienza, procedimento penale preliminare) che appartiene alla fase processuale. La fase procedimentale non è diretta all’acquisizione della prova, ma allo svolgimento delle indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. In tale fase non è possibile la formazione della prova (v.), a parte talune eccezioni (v. incidente probatorio) in quanto di norma difetta il contraddittorio delle parti, e l’intervento stabile del giudice.
procedimento penale avanti al pretore: il procedimento penale procedimento penale è semplificato rispetto a quello ordinario, in quanto non prevede l’udienza preliminare (v. udienza, procedimento penale preliminare) (artt. 549 – 567 c.p.p.). Ev lo stesso p.m. (v.) e non il giudice per le indagini preliminari (v.) che emette decreto di citazione a giudizio ossia dispone il rinvio a giudizio (v.) dell’indagato, che forma il fascicolo per il dibattimento (v.). Nel procedimento penale procedimento penale sono particolarmente incentivati i riti alternativi (v. procedimento penale speciale), in modo che il dibattimento divenga un’ipotesi eccezionale. Tali riti possono essere richiesti durante le indagini preliminari, ovvero entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio. Diffuso nei procedimenti avanti al pretore è il procedimento penale per decreto (v.) Nei reati perseguibili a querela (v.) è previsto il tentativo di conciliazione da parte del p.m., che può citare avanti a se´ il querelante e il querelato al fine di verificare se il primo è disposto a rimettere la querela.
procedimento penale speciale: si distingue da quello ordinario, che prevede la sequenza così composta: indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento. I procedimenti speciali, o alternativi, differenziati, consentono di eliminare una delle fasi successive alle indagini preliminari, per giungere più rapidamente alla decisione finale. Essi sono: il giudizio abbreviato (v. giudizio, procedimento penale abbreviato), l’applicazione della pena su richiesta delle parti (v. patteggiamento), il procedimento penale per decreto (v.) (riti dell’alternativa inquisitoria), il giudizio immediato (v. giudizio, procedimento penale immediato), il giudizio direttissimo (v. giudizio, procedimento penale direttissimo) (riti dell’alternativa accusatoria). I primi consentono di definire il giudizio nel corso delle indagini preliminari (v.) o all’udienza preliminare (v. udienza, procedimento penale preliminare); i secondi permettono il passaggio diretto dalle indagini preliminari al dibattimento (v.).
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