Enciclopedia giuridica

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Conciliazione



conciliazione delle controversie individuali e collettive di lavoro: la conciliazione conciliazione, come regolata dalla novella del processo del lavoro di cui alla l. 11 agosto 1973, n. 533, può avvenire sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Quanto alla prima, essa deve essere tentata dal giudice nella udienze di trattazione della causa (art. 420, comma 1o, c.p.c.), ma può avvenire, ed il tentativo essere rinnovato, in ogni momento della causa. Dell’esito del tentativo il giudice da atto nel verbale d’udienza, redigendo apposito verbale (art. 185, comma 3o, c.p.c.) il quale acquista, ex lege, efficacia di titolo esecutivo (art. 420, comma 3o, c.p.c.) ed è inoppugnabile ai sensi dell’art. 2113, ult. comma, c.c.. La seconda, che è facoltativa (art. 410, comma 1o, c.p.c.), salvi i casi di obbligatorietà espressamente previsti dalla legge (quale quello di impugnazione del licenziamento nelle piccole imprese: v. licenziamento, conciliazione individuale), può avvenire sia avanti alle commissioni all’uopo istituite presso gli uffici provinciali del lavoro ed alle sottocommissioni di queste ex art. 410, commi 3o e 4o, c.p.c. (v. uffici provinciali e regionali del lavoro), cioè in sede amministrativa, sia in sede sindacale. In sede amministrativa la commissione è composta da un rappresentante della P.A. e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale. La competenza territoriale è data dal luogo ove è svolta (o si svolgeva al momento del licenziamento) l’attività lavorativa. La conciliazione può essere richiesta anche dal sindacato cui il lavoratore è iscritto o al quale abbia conferito apposito mandato e le parti devono essere convocate entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. La conciliazione in sede sindacale è esperibile nel caso la procedura sia prevista dai contratti collettivi e secondo le regole da questi stabiliti, ed in ogni caso non può essere obbligatoria. Più precisamente, la previsione non è condizione impeditiva dell’azione giudiziaria e, nei casi di obbligatorietà previsti dalla legge già ricordati, si risolve in una condizione di semplice procedibilità (dovendo fissare il giudice un termine perentorio per la proposizione della domanda di conciliazione) e non di proponibilità della domanda, ciò che risulterebbe in contrasto con il diritto all’azione costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il tentativo di conciliazione in sede extragiudiziale si conclude con la redazione di un verbale di accordo o di mancato accordo (art. 411 c.p.c.); nel primo caso, le statuizioni in esso contenute, una volta sottoscritto dalle parti e dai conciliatori, divengono anch’esse inoppugnabili ex art. 2113, ult. comma, c.c.. Il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le formalità previste dall’art. 411 c.p.c., che, nel caso della sede amministrativa, consistono nel deposito, a cura di una delle parti o dell’ufficio, presso la cancelleria della pretura della circoscrizione ove è stato formato. Su istanza di parte il pretore, previa verifica formale, appone decreto di esecutività. Per le conciliazioni sindacali tale procedura è preceduta dal deposito del verbale presso l’ufficio provinciale del lavoro al cui direttore, o suo delegato, è demandato il controllo circa l’autenticità delle sottoscrizioni. Una più particolare disciplina conciliativa è prevista, sempre con l’intervento dell’ufficio provinciale del lavoro, in tema di sanzioni disciplinari (v.), dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori. Procedure di conciliazione o di raffreddamento dei conflitti collettivi o sindacali sono stati introdotte dalla contrattazione collettiva; esse hanno natura di clausole obbligatorie per le parti sindacali stipulanti. Di natura diversa sono le procedure previste per determinate ipotesi (v. licenziamenti per riduzione del personale; trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro) nelle quali più che di procedure conciliative occorre parlare di limitazione. Ev proceduralizzazione di poteri datoriali con introduzione di obblighi a trattare o contrarre. Nel settore dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche (v.) la domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa alle controversie in materia di rapporto di lavoro è subordinata all’esperimento di un tentativo di conciliazione su richiesta rivolta dal dipendente all’amministrazione. Del tentativo di conciliazione deve essere redatto processo verbale. Se la conciliazione riesce, il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 411 c.p.c. (art. 69 d.leg. 3 febbraio 1993, n. 29). Nel medesimo settore pubblico quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure proprie della contrattazione collettiva con le amministrazioni pubbliche (v. contrattazione collettiva, conciliazione con le amministrazioni pubbliche), sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. L’accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo medesimo con il consenso delle parti interessate (art. 53 d.leg. 3 febbraio 1993, n. 29).

tentativo di conciliazione facoltativa nel processo del lavoro: salvo che non sia la stessa legge o il contratto collettivo del settore a prevedere tentativi di conciliazione, siano essi facoltativi o obbligatori, il codice di rito fornisce una possibilità , alle parti che lo desiderano, di tentare una conciliazione in via stragiudiziale, disciplinandone il rito e gli incombenti agli artt. 410, 411 e 412. Organo competente per questo tentativo è l’ ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo.


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