Enciclopedia giuridica

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Conciliazione giudiziale

Modo di composizione di una controversia per mezzo di un negozio (v.) che si perfeziona nel corso del processo e ne determina l’estinzione. Si distingue da quella extraconciliazione giudizialegiudiziale in quanto l’attività di conciliazione giudiziale è affidata ad un organo del potere giudiziario.

conciliazione giudiziale preventiva: detta anche conciliazione in sede non contenziosa, discende dal generale potere del conciliatore (v.), anche al di là dei limiti della sua competenza contenziosa, di tentare la composizione della lite quando una delle parti abbia residenza (v.), domicilio (v.) o dimora (v.) all’interno della circoscrizione, oppure se in essa si trovi la cosa controversa. Dà origine ad un procedimento autonomo e facoltativo rispetto al processo.

tentativo di conciliazione giudiziale: a) obbligatorio: nel processo civile ordinario. Il giudice (giudice istruttore, conciliatore, pretore), nella prima udienza di trattazione (v.), deve cercare di conciliare le parti se la natura della causa lo consente. Dell’esperimento può essere incaricato anche il consulente tecnico, quando sia necessario esaminare documenti contabili e registri; b) facoltativo: può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione (v.) e compiuto in ogni grado di giudizio.

verbale di conciliazione giudiziale: documento che attesta l’avvenuta conciliazione giudiziale delle parti, che deve essere sottoscritto anche dal giudice e dal cancelliere, e che costituisce titolo esecutivo. Nel caso di conciliazione giudiziale preventiva, se la controversia non rientra nella competenza giurisdizionale del conciliatore, ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio (v.). Norme speciali valgono per le controversie di lavoro (v.), equo canone (v.) e patti agrari (v.). (E.


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