Ufficio facente parte dell’ordine giudiziario definito notaio del giudice, in quanto assiste quest’ultimo in tutti gli atti di cui si deve redigere processo verbale, che il cancelliere deve firmare a pena di nullità . Titolare di funzioni varie e complesse non riconducibili ad un comune denominatore quali ad esempio: di documentazione delle attività proprie e degli organi giudiziari, delle parti e dei terzi interessati; di autenticazione ed informative. Le varie attività sono contenute, direttamente od indirettamente, nell’art. 58 c.p.c. tra cui si ricordano la tenuta e la custodia dei registri di cancelleria, il rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, la conservazione dei fascicoli delle parti e numerose altre, le quali rientrano nelle attività materiali del c. avente carattere amministrativo.
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