Enciclopedia giuridica

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Cancellazione



cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive: è vietato usare espressioni sconvenienti o offensive negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice. Il divieto riguarda espressioni rivolte alle altre parti, ai loro difensori, a terzi ed allo stesso giudice (ad es. in sede di impugnazione). Ev un divieto posto a tutela degli interessi di parte oltre che dell’interesse al decoroso svolgimento del processo. L’unico limite è posto dalla funzionalità di tali espressioni alla piena difesa della parte. Se concernono l’oggetto della causa non integrano il delitto di diffamazione. Le sanzioni previste sono la cancellazione e l’assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno. Ev discusso se l’istanza di cancellazione vada equiparata ad ogni altra domanda con conseguente obbligo di pronuncia e motivazione da parte del giudice o sia una mera sollecitazione all’uso di un potere officioso, con la conseguente censurabilità o meno in sede di legittimità dell’uso che il giudice abbia fatto di tale potere. La responsabilità per danni ha natura analoga a quella aquiliana: nel caso in cui il giudizio in cui sono utilizzate le frasi offensive non venga coltivato la parte interessata può chiedere il risarcimento del danno in separato giudizio. Destinataria della domanda è sempre la parte; questa potrà rivalersi nei confronti del difensore cui siano addebitabili. Se destinatario delle espressioni sia un terzo si nega che questi possa intervenire nel giudizio, potendo invece agire autonomamente in altro processo.

cancellazione di ipoteca: v. ipoteca, estinzione dell’cancellazione.


Cancellature nell’atto notarile      |      Cancelliere


 
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