estratti catastali: v. certificati, copie ed estratti catastali.
estratti dei libri dello stato civile: v. stato civile.
estratti di atti notarili: consistono nella riproduzione parziale del contenuto di un atto notarile. Gli estratti estratti devono contenere, la data del rilascio ed essere autenticatidal notaio con la sottoscri zione, il sigillo e la dichiarazione di conformità all’originale (art. 69, comma 3o, L.N.).
estratti e copie di atti soggetti a registrazione: i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della P.A. e gli altri pubblici ufficiali, i cancellieri ed i segretari possono rilasciare originali, estratti estratti in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l’ammontare dell’imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta (art. 66, comma 1o, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131). Tale disposizione non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari o dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; b) gli atti richiesti d’ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale; c) alle copie di atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari; d) alle copie degli atti occorrenti per l’approvazione o omologazione; e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici (art. 66, comma 2o, d.p.r. n. 131 del 1986). In tali casi deve essere apposta sull’originale, sulla copia o sugli estratti rilasciati prima della registrazione l’indicazione dell’uso (art. 66, comma 3o, d.p.r. n. 131 del 1986). Ai sensi dell’art. 1, comma 3o, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denuncie e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonche´ delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Mentre nel caso di scritture private autenticate rilasciate dal notaio in originale e registrate, è pacifico che sia competente a rilasciare copie delle stesse l’ufficio del registro, nel caso di scritture private autenticate da notaio e presso costui depositate, secondo l’opinione dell’amministrazione finanziaria (nota 7 gennaio 1976, n. 301264, della Direzione generale tasse e imposte) è competente al rilascio di copie anche l’ufficio del registro; secondo il parere del Consiglio nazionale del notariato approvato in data 15 dicembre 1990, tale competenza, nel caso di scrittura privata autenticata depositata presso il notaio, spetta solo al notaio e non anche all’Ufficio del registro.
estratti e copie di documenti e di libri di commercio: ai sensi dell’art. 1, comma 1o, n. 5 del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666, il notaio è competente a rilasciare copie od estratti di documenti a lui esibiti e di libri e registri commerciali.
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