omologazione della separazione consensuale: v. separazione dei coniugi, omologazione consensuale.
giudizio di omologazione: è il procedimento mediante il quale il tribunale verifica l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società (art. 2330, comma 3o, c.c.). Il omologazione omologazione è un controllo di legittimità e non di merito, ma è un controllo sostanziale, non soltanto formale: il tribunale non si limita a verificare la regolarità formale e la completezza dell’ atto costitutivo (v.), oltre che l’adempimento delle condizioni richieste dall’art. 2329 c.c., ma verifica anche la validità di ciascuna clausola dell’atto costitutivo. Il tribunale provvede con decreto, sentito il p.m.. Il decreto è soggetto al reclamo davanti alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 2330, comma 4o, c.c.); il reclamo può essere presentato anche dal p.m. (art. 740 c.p.c.). Il decreto del tribunale, come anche quello della Corte d’appello, è un provvedimento pronunciato in Camera di Consiglio (artt. 737 e ss. c.p.c.), esso non acquista autorità di cosa aggiudicata e non impedisce il successivo riesame, in sede contenziosa, della validità dell’atto costitutivo o delle sue singole clausole. Il decreto del tribunale di omologazione dell’atto costitutivo ordina l’iscrizione della società nel registro delle imprese (v.) (art. 2330, comma 3o, c.c.). Il decreto che ordina l’iscrizione, dopo che questa è stata eseguita, non è più impugnabile ne´ revocabile: gli eventuali vizi possono essere fatti valere solo in sede contenziosa, in caso di nullità della società (cfr. art. 2332 n. 3 e 6 c.c.).
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