Ev il pubblico registro tenuto dalle Camere di commercio sotto la sorveglianza del giudice, nel quale devono essere iscritti gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi delle società commerciali (v. società , registro delle imprese commerciali), nonche´ alcuni atti relativi all’impresa (v.) individuale. Il c.c. (art. 2214) ha disposto la costituzione di questo speciale registro delle imprese (istituito solo con l. 17 marzo 1993, n. 63), nel quale ogni imprenditore commerciale (v. imprenditore, registro delle imprese commerciale) deve chiedere, entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa, la propria iscrizione, indicando il cognome, il nome, la ditta, l’oggetto dell’impresa, la sede, le generalità degli eventuali institori e procuratori, nonche´ le modificazioni di tali elementi (art. 2196 c.c.). I principali atti soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese sono: a) l’atto costitutivo di s.n.c. (v.), di s.a.s. (v.), di società di capitali (v.), di società cooperative (v.), e di mutue assicuratrici (v. mutua assicuratrice); b) la proroga, l’atto di liquidazione e la nomina dei liquidatori (v.) di società di persone (v.); c) la cancellazione di società di persone; d) la modificazione dell’atto costitutivo e statuto di società di capitali e di società mutualistiche; e) la deliberazione di nomina e revoca di amministratori (v.), sindaci (v.) e del rappresentante comune degli obbligazionisti; f) lo stato patrimoniale (v.), il conto economico (v. conto, registro delle imprese economico) e la nota integrativa (v. nota, registro delle imprese integrativa); g) la deliberazione dell’assemblea (v.) o del consiglio di amministrazione (v.) che nel primo caso delibera e nel secondo accerta cause di scioglimento di una società di capitali o di una società mutualistica; h) l’atto di nomina dei liquidatori (v.) di tali società , il bilancio finale di liquidazione e la cancellazione delle stesse; i) gli atti relativi alla trasformazione di società (v.), alla fusione di società (v.), alla scissione di società (v. scissione, registro delle imprese di società ), alla cessione di quota di s.r.l. (v.); l) la procura che modifica i poteri di rappresentanza, rispetto a quelli stabiliti dalla legge, dell’institore (v.), del procuratore (v.), e del commesso (v. commessi); m) il trasferimento d’azienda (v.). Sono esentati, invece, da ogni obbligo di registrazione i piccoli imprenditori e gli enti pubblici (v.).
iscrizione della nomina degli amministratori nel registro delle imprese: v. amministratori, nomina degli registro delle imprese.
iscrizione della nomina dei sindaci nel registro delle imprese: v. sindaci.
iscrizione della s.n.c. nel registro delle imprese: v. s.n.c..
iscrizione della s.p.a. nel registro delle imprese: v. s.p.a..
iscrizione dell’atto di fusione di società nel registro delle imprese: v. fusione di società .
poteri dell’ufficio del registro delle imprese: i registro delle imprese registro delle imprese sono quelli di controllare la regolarità degli atti di cui è chiesta l’iscrizione e di rifiutarla qualora manchino le condizioni prescritte dalla legge. Il controllo da parte dell’ufficio del registro delle imprese degli atti soggetti all’iscrizione è limitato alla mera regolarità formale e completezza dei documenti presentati: l’ufficio non può , invece, esercitare alcun sindacato di merito in particolare non può sindacare la validità di ciascuna clausola dell’atto costitutivo (v.) di società sottoposto ad iscrizione.
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