fusione di associazioni: sebbene non prevista dalla legge, è ammessa la fusione di associazioni, con effetti equivalenti alla fusione di società
fusione di società: è il fenomeno per il quale una società (v.) prende vita da due o più preesistenti società . Il c.c. ne prevede due forme: a) fusione mediante costituzione di nuova società; b) fusione mediante incorporazione in una società di una o più altre. Il procedimento di fusione si attua in tre fasi. Nella prima fase gli amministratori (v.) delle società che partecipano alla fusione debbono redigere un progetto di fusione, dal quale risulti l’atto costitutivo della società risultante dalla fusione o di quelle incorporate e il rapporto di cambio delle azioni o quote (art. 2501 bis c.c.); devono, inoltre, redigere la situazione patrimoniale delle loro società (art. 2501 ter c.c.), una relazione che illustri e giustifichi il progetto di fusione (art. 2501 quater c.c.) accompagnata da una relazione di esperti sulla congruità dei rapporti di cambio (art. 2501 quinquies c.c.). I predetti documenti devono essere depositati nella sede della società , ed i soci hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia (art. 2501 sexies c.c). Nella seconda fase le assemblee (v. assemblea) delle società partecipanti alla fusione devono approvare il progetto di fusione predisposto dagli amministratori (art. 2502, comma 2o, c.c.). Tali deliberazioni (v. deliberazione di società ) devono essere iscritte nel registro delle imprese (art. 2502 bis c.c.), al fine di permettere ai creditori di opporsi alla fusione se essa lede le loro ragioni (art. 2503, commi 1o e 2o, c.c.). Il tribunale può, tuttavia, autorizzare la fusione previa prestazione da parte della società di idonea garanzia. Nella terza fase gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono l’atto di fusione, per il quale è richiesta la forma dell’atto pubblico, oltre che l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2504 c.c.). Dopo l’iscrizione dell’atto di fusione presso l’ufficio del registro delle imprese (v.), non può più essere pronunciata l’invalidità dell’atto di fusione, ed i soci o i terzi danneggiati da questa possono agire solo per il risarcimento del danno (art. 2504 quater c.c.). I diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione non si estinguono per effetto della stessa: la società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte (art. 2504 bis, comma 1o, c.c.). Fino a quando l’atto di fusione non sia stato sottoscritto, le deliberazioni di fusione restano atti interni delle società e sono, in quanto deliberazioni non ancora eseguite, suscettibili di revoca. Con la sottoscrizione dell’atto di fusione le deliberazioni predette acquistano definitiva efficacia vincolante. La fusione prende data al momento dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nell’ufficio del registro delle imprese, salvo che, trattandosi di fusione per incorporazione, non sia stata deliberata una data successiva (art. 2504 bis, comma 2o, c.c.). Non è consentita, se non a limitati effetti, la causa di retroattività (art. 2504 bis, comma 3o, c.c.). La Cassazione suole ripetere che la fusione dà luogo ad una successione universale fra le società fuse e quella risultante dalla fusione. L’idea della successione a titolo universale può , con la precisazione che si tratta di fenomeno solo analogo, essere utilmente impiegata, giacche´ permette di argomentare per analogia e di attingere dai principi sulle successioni i criteri in base ai quali distinguere fra rapporti che si trasmettono e rapporti che non si trasmettono dalla incorporata alla incorporante o dalle società fuse alla società risultante dalla fusione. L’idea della successione a titolo universale implica, in linea di principio, che tutti i rapporti passano, sia reali sia obbligatori, sia attivi sia passivi, sia sostanziali sia processuali. Ma ciò vale solo in linea di principio: non vale per i rapporti che siano, per loro natura, intrasmissibili, come anche la Cassazione ha precisato. Le analogie ravvisabili fra il fenomeno regolato dall’art. 2504, comma 4o, e la successione a causa di morte consentono di formulare questo criterio: i rapporti che non si trasmettono agli eredi in caso di successione a causa di morte non si trasmettono, in caso di fusione fra società , alla società incorporante o a quella risultante dalla fusione. La fusione può essere attuata anche se una delle società che vi partecipano, è in liquidazione, purche´ non sia iniziata la distribuzione dell’attivo. La fusione è considerata come un modo mediante il quale pervenire alla liquidazione della società . Non possono però partecipare alla fusione le società sottoposte a procedure concorsuali (art. 2501, comma 2o).
fusione di Stati: ipotesi in cui due o più Stati si estinguono dando vita ad uno Stato nuovo che non presenta alcuna continuità con l’organizzazione di governo degli Stati preesistenti. Lo Stato sorto dalla fusione nasce in genere libero da impegni pattizi, ad eccezione degli accordi localizzabili. Tuttavia, se le comunità fuse, pur estinguendosi come soggetti internazionali, conservano un notevole grado di autonomia nell’ambito del nuovo Stato (cioè si instauri un vincolo di tipo federale), ai trattati da esse stipulati precedentemente alla fusione, si applica il principio della mobilità delle frontiere nei trattati, limitatamente al territorio di tali comunità . Ad esempio, gli accordi conclusi dai Cantoni svizzeri continuarono ad avere vigore nei rispettivi territori regionali dopo la costituzione della Confederazione elvetica nel 1948; quelli degli ex Stati tedeschi dopo la costituzione dell’impero germanico nel 1871; quelli della Siria e dell’Egitto, dopo la costituzione della Repubblica Araba Unita nel 1958, quelli del Tanganika e dello Zanzibar dopo la costituzione della Repubblica di Tanzania nel 1964. Caso recente di fusione è il nuovo Stato della Repubblica Ymenita, sorto nel 1990 dall’unione tra Repubblica Araba dello Yemen (Yemen del Nord) e Repubblica Popolare Democratica dello Yemen (Yemen del Sud).
fusione fra società e associazioni: figura controversa, della quale non mancano però applicazioni giurisprudenziali. La Cassazione ha ammesso persino la fusione fra una s.p.a. e un ente pubblico.
trattamento fiscale della fusione: il regime fiscale delle fusioni appare fondato sul principio della neutralità fiscale della fusione e sulla continuità dei valori fiscalmente rilevanti. L’idea della neutralità fiscale va intesa correttamente non esprimendo affatto un vero e proprio favore legislativo per tale tipo di operazione. La fusione è confluenza di soggetti e quindi di beni e porta l’art. 123 del Tuir ad escludere espressamente che l’operazione comporti realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate. L’enunciato ha più che altro portata esplicativa poiche´ l’assenza di effetti reddituali è da riallacciare alla circostanza che la fusione, in se´ e per se´ considerata, non determina il venire in essere di alcuno dei presupposti di imponibilità delle plusvalenze previsti dalla legislazione in relazione ai beni delle società partecipanti. La fusione non comporta infatti un’ipotesi di cessione di beni, ne´ di assegnazione ai soci dei beni delle società coinvolte e il comma 1o dell’art. 123 precisa che non si considerano iscritte in bilancio le plusvalenze risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall’art. 2502 e 2502 bis c.c.. Ma c’è di più . Sotto un altro punto di vista la neutralità della fusione è il portato logico di un principio immanente alla categoria del reddito d’impresa: quello della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. I beni in questione transiteranno nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante secondo il valore fiscalmente riconosciuto che avevano nelle società di provenienza. La confluenza delle varie persone giuridiche in un unico soggetto, prima ancora di quella dei beni relativi, facilita enormemente il mantenimento dei precedenti valori fiscalmente riconosciuti. Proprio il mantenimento di tali valori esprime dunque la c.d. neutralità fiscale della fusione che pertanto non va intesa come una sorta di agevolazione permanente per le operazioni di concentrazione realizzate attraverso lo strumento delle fusioni, ma, eventualmente, come la constatata assenza di incentivi o disincentivi. Peraltro la stessa esigenza della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, rispetto a quelli anteriori alla fusione, potrà talvolta rendere necessaria la realizzazione di componenti positive di reddito per controbilanciare le variazioni di segno opposto nei valori riconosciuti. Se l’incorporante non possiede partecipazioni nell’incorporata deve attribuire ai soci dell’incorporata proprie azioni o quote attraverso il concambio. Il concambio è di solito realizzato attraverso l’aumento del capitale dell’incorporante ed il rapporto tra aumento di capitale ed attività provenienti dall’incorporata darà luogo ad avanzi o disavanzi da rapporti di cambio. Se l’aumento di capitale è inferiore al patrimonio netto dell’incorporata si avrà un avanzo di fusione escluso da imposizione in capo alla società . Dubbio è invece il trattamento fiscale della distribuzione di questo avanzo ai soci; occorrerà , infatti, considerare le voci patrimoniali dell’incorporata, da cui tale posta proviene. Se l’aumento di capitale è , invece, superiore si avrà un disavanzo da fusione derivante da un mero aumento di capitale, cui non corrisponde ne´ un conferimento ne´ un valore fiscalmente riconosciuto da salvaguardare, pertanto eventuali plusvalenze iscritte a fronte del disavanzo sarebbero imponibili. In sostanza ci si trova di fronte ad una situazione analoga a quella di un aumento di capitale effettuato rivalutando i cespiti. La sostituzione delle azioni o quote a seguito del concambio non comporta l’emersione di redditi imponibili o perdite deducibili in capo al socio per il noto principio della neutralità fiscale di una sostituzione effettuata in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Se l’incorporante possiede partecipazioni nell’incorporata la prima dovrà annullare le partecipazioni nell’incorporata presenti nel proprio attivo patrimoniale. Infatti nel bilancio dell’incorporante il valore delle attività dell’incorporata prenderà il posto della partecipazione annullata. Se il valore della partecipazione da annullare eccede il patrimonio netto della partecipata incorporata si avrà un disavanzo da annullamento. Tale disavanzo è fiscalmente rilevante e, secondo l’interpretazione prevalente (negata dal Secit) dell’art. 123 Tuir, costituisce il parametro per effettuare rivalutazioni del patrimonio della società risultante dalla fusione e non già perdita deducibile. Se invece si realizza la rara ipotesi in cui il valore della partecipazione da annullare è inferiore al patrimonio netto della partecipata incorporata si avrà un avanzo che è espressamente considerato intassabile dall’art. 123 Tuir. In caso di distribuzione ai soci di tale avanzo per comprendere il regime fiscale si dovrà ricorrere a criteri convenzionali come quello della proporzione tra le poste di patrimonio netto. L’operazione di fusione può essere oggetto di operazioni elusive tendenti a sfruttare l’incoerente regime impositivo tra imposizione delle plusvalenze da partecipazione e rivalutazione del disavanzo da annullamento. A tal fine è stata introdotta una specifica norma antielusiva (v. elusione fiscale). Inoltre con l’art. 27 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, è stato stabilito che il disavanzo di fusione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d’imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Tale disposizione si applica alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Furto | | | Fusione degli esecutivi |