Enciclopedia giuridica

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Cessione



cessione dei beni ai creditori: la cessione cessione si ricollega alla soggezione del patrimonio del debitore all’esecuzione forzata ed al concorso dei creditori (artt. 2910 ss. c.c.). La sua funzione è di evitare al debitore di subire i fastidi e le spese dell’esecuzione forzata, consentendo al tempo stesso ai creditori un più rapido e più alto soddisfacimento delle loro ragioni. Ev il contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori, o alcuni di essi, di liquidare, ossia di convertire in danaro, tutti o alcuni suoi beni e di ripartirne fra loro il ricavato per soddisfare i loro crediti (art. 1977 c.c.). Non si tratta di una cessione di beni in luogo del pagamento (art. 1197 c.c.), come il nome di questo contratto (derivante dall’antica cessio bonorum) può far credere: il debitore è liberato, verso i creditori, solo dal giorno in cui costoro ricevono il ricavato dalla liquidazione dei suoi beni e nella misura di quanto essi realizzano (art. 1984 c.c.); e, se poi si realizza, con la liquidazione dei beni, più di quanto spetta ai creditori, il residuo va al debitore (art. 1982 c.c.). Si tratta, perciò , di un mandato (v.) in rem propriam diretto a sostituire una liquidazione privata dei beni del debitore alla loro liquidazione giudiziaria. Ev però valido il patto contrario (art. 1984 c.c.), implicante l’immediata e totale liberazione del debitore, con gli effetti propri della prestazione in luogo del pagamento. Dalla data del contratto il debitore non può più disporre dei beni ceduti (art. 1980, comma 1o, c.c.); i creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono esercitare azioni esecutive anche sui beni oggetto della cessione (art. 1980, comma 2o, c.c.); i creditori cessionari, se la cessione ha riguardato solo una parte dei beni del debitore, possono agire su altri beni prima di avere liquidato quelli ceduti (art. 1980, comma 3o, c.c.). L’amministrazione dei beni spetta ai creditori cessionari (art. 1979 c.c.), ma il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne un rendiconto (art. 1983 c.c.). I creditori cessionari possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni ceduti (art. 1979 c.c.); ma la loro legittimazione al riguardo si deve intendere finalizzata alla liquidazione ed al riparto dei beni, sicche´ al debitore restano quelle azioni che, quantunque relative ai beni ceduti, non implicano contrasto di interessi con i creditori cessionari, come ad esempio l’azione di rivendicazione. Al contratto possono partecipare alcuni soltanto dei creditori (art. 1977 c.c.): in tal caso, il contratto non vincola gli altri creditori, che possono agire esecutivamente anche sui beni ceduti (art. 1980, comma 2o, c.c.). Ev anche una modalità del concordato preventivo (v. concordato, cessione preventivo) (art. 160, comma 2o, l. fall.). Il debitore offre ai creditori tutti i suoi beni, sul presupposto indispensabile che la valutazione di essi faccia fondatamente ritenere che dalla loro liquidazione siano ricavabili somme sufficienti per pagare integralmente i crediti dei creditori privilegiati e almeno il 40% di quelli dei creditori chirografari. La liquidazione dei predetti beni è affidata ad uno o più liquidatori nominati dal tribunale ed assistiti da un comitato di creditori (art. 182 l. fall.). Il concordato non potrà essere risolto per inadempimento se i creditori chirografari ricevono meno del 40%: il rischio di non raggiungere tale percentuale grava solo sui creditori.

cessione di azienda: v. azienda, cessione di cessione.

cessione di eredità: v. vendita, cessione di eredità .

cessione di grado ipotecario: con tale termine si fa riferimento alla modificazione del grado ipotecario (v. ipoteca, grado dell’cessione) per postergazione, per cessione del credito, per surrogazione.

cessione d’ipoteca: consiste nella cessione della garanzia ipotecaria indipendentemente dal credito cui essa accede. La cessione non è ammessa, quando si tratta di cessione cessione ad un altro creditore chirografario; si ritiene ammissibile nel caso di cessione reciproca o scambio di ipoteche tra creditori ipotecari: tale ipotesi differisce dalla postergazione perche´ con la cessione reciproca di ipoteche i creditori scambiano completamente le loro reciproche posizioni e non soltanto il grado delle stesse.

cessione di quota: v. società a responsabilità limitata.


Cessio bonorum      |      Cessione del contratto


 
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