Enciclopedia giuridica

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Concordato



assuntore del concordato: è colui che si accolla tutte le obbligazioni scaturenti da un concordato fallimentare (v.), ottenendo per corrispettivo il rilievo dell’intero attivo fallimentare, inclusi i beni che vi fossero entrati per effetto dell’esperimento di azioni revocatorie (v. azione, concordato revocatoria fallimentare). Egli può ottenere la cessione delle azioni revocatorie già proposte dal curatore (art. 124, comma 2o, l. fall.); ciò che, invece, non è ammesso a favore del fallito e dei suoi fideiussori (art. 124, comma 3o, l. fall.).

concordato delle società di capitali: è la procedura di concordato preventivo o fallimentare relativo ad una società dotata di personalità giuridica, cioè ad una società di capitali, ad una società cooperativa o ad una società mutua assicuratrice. La proposta di concordato è deliberata dall’assemblea dei soci in seduta straordinaria ed è sottoscritta dagli amministratori della società . Si applicano le norme relative al concordato preventivo e fallimentare relativo alle persone fisiche. Per i soci accomandatari di società in accomandita per azioni v. concordato delle società di persone.

concordato delle società di persone: è il concordato preventivo o fallimentare, di società con soci a responsabilità illimitata. Esso ha efficacia, salvo patto contrario, anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 153, comma 1o, l. fall. per il concordato fallimentare, art. 184, comma 2o, l. fall. per il preventivo), impedendo ai creditori sociali di agire nei loro confronti e consentendo ai predetti soci di beneficiare della remissione del debito tipica di tali figure di concordato. Il concordato fallimentare di una società fa cessare anche il fallimento dei soci con responsabilità illimitata; ciascuno dei soci falliti può , fermo restando il fallimento sociale, far cessare il proprio personale fallimento proponendo, a norma dell’art. 154 l. fall., un separato concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento. Le proposte di concordato sono sottoscritte da coloro che hanno la rappresentanza sociale, dopo aver ottenuto l’approvazione dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale. Il concordato preventivo della società non produce però effetto nei confronti dei creditori particolari, che conservano integre le loro ragioni verso i soci loro debitori, salvo che questi non propongano loro un separato concordato preventivo.

concordato dilatorio: v. concordato preventivo.

concordato ecclesiastico: accordo stipulato tra la Santa Sede ed uno Stato per regolare materie di comune interesse in materia ecclesiastica. Sono assimilabili ai trattati internazionali, sottoscritti e ratificati nelle forme tipiche del diritto internazionale. Nel nostro ordinamento vige l’Accordo del 18 febbraio e del 15 novembre 1984 (l. n. 121 del 1985 e l. n. 206 del 1985) che ha modificato il concordato lateranense dell’11 febbraio 1929.

concordato fallimentare: è l’accordo tra il fallito e i creditori concorrenti, finalizzato a chiudere il fallimento senza dover procedere alla liquidazione dell’attivo, evitando, così, la dispersione degli elementi costitutivi dell’azienda. Il concordato concordato è proposto dal fallito ai creditori chirografari concorrenti nel suo fallimento mediante offerta di pagamento di una percentuale di crediti di questi, indicando le garanzie che assisteranno il pagamento. La percentuale proposta deve essere almeno del 25% perche´ il fallito possa ottenere la riabilitazione. La proposta è fatta solo ai creditori chirografari: i creditori privilegiati e i creditori della massa (v.), devono essere pagati integralmente. La proposta di concordato concordato è presentata in forma di domanda al giudice delegato. Questi, sentito il parere del curatore (v.) e del comitato dei creditori (v. comitato, concordato dei creditori), se ritiene la domanda conveniente, ne ordina la comunicazione ai creditori con lettera raccomandata o, se questi sono innumerevoli, mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (art. 126 l. fall). La decisione sul concordato concordato è presa dai creditori chirografari; i creditori privilegiati possono partecipare alla deliberazione solo se rinunciano, anche solo in parte, al loro diritto di prelazione. Il voto deve essere espresso entro il termine, non superiore a trenta giorni, fissato dal giudice delegato (art. 125 l. fall.). I creditori che tacciono si ritengono consenzienti (art. 128, comma 2o, l. fall.). Il concordato concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza di numero dei creditori, e, inoltre, dalla maggioranza di due terzi dell’ammontare dei creditori (art. 128, comma 1o, l. fall.). Se la proposta è respinta, riprenderà la procedura concorsuale con la liquidazione dell’attivo; se, invece, è accettata, ha luogo il giudizio di omologazione del concordato concordato da parte del tribunale. Questo giudica sulla base delle eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualunque interessato nonche´ di una relazione del curatore (art. 129, commi 2o e 4o, l. fall). Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato, è possibile l’appello e il ricorso per Cassazione (art. 131 l.fall.). Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, il fallimento è chiuso e il concordato concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori chirografari anteriori alla sentenza dichiarativa di fallimento anche se non insinuati (art. 135 l. fall.). Il concordato concordato giova sia al debitore sia ai creditori: il primo si libera di parte dei propri debiti (effetto remissorio del concordato) e riacquista la piena disponibilità del suo patrimonio; i secondi risparmiano l’ulteriore corso della procedura, con guadagno di tempo e risparmio di spese. Per questo, la legge fallimentare è improntata ad un principio di favore per il concordato.

concordato lateranense: costituisce, insieme al Trattato, i c.d. Patti lateranensi (v.). Con il concordato del 1929 sono stati regolati la condizione della religione e della Chiesa cattolica in Italia. Lo Stato italiano riaffermava il carattere cattolico dello Stato, e assicurava il libero esercizio del potere spirituale della Chiesa cattolica. Fu assicurato il pubblico esercizio del culto e la giurisdizione in materia ecclesiastica. Furono determinate, forme di particolare favore o riguardo per persone, funzioni, enti ecclesiastici. Fu data rilevanza civile a rapporti e a funzioni ecclesiastiche, particolarmente riguardo al matrimonio e all’insegnamento. Il concordato del ’29 è stato modificato con l’Accordo tra l’Italia e la Santa Sede del 1984

meritevolezza nel concordato: requisito indispensabile per l’omologazione di concordato preventivo, consistente, sostanzialmente, nella valutazione della correttezza del comportamento dell’imprenditore nel periodo antecedente l’inizio delle procedure. La correttezza è valutata dal tribunale in relazione alle cause che hanno determinato il dissesto dell’imprenditore ed alla sua condotta (art. 181, n. 4 l. fall.). La giurisprudenza considera il requisito della meritevolezza non applicabile alle società di capitali: l’irregolare o mancata tenuta delle scritture contabili, le condanne riportate dagli amministratori sono giudicati ininfluenti nel giudizio di omologazione del concordato.

concordato preventivo: procedura concorsuale applicabile agli imprenditori commerciali assoggettabili al fallimento, avente funzione di evitare il fallimento. Esso è introdotto, prima della dichiarazione di fallimento, da domanda avente un triplice contenuto: 1) il debitore offre, fornendo garanzie reali o personali, di soddisfare per intero i creditori privilegiati e di pagare almeno il 40% dei creditori chirografari entro sei mesi dall’omologazione del concordato (concordato remissorio); 2) il debitore formula le medesime offerte con pagamento entro un termine più ampio (concordato remissorio e dilatatorio), ma fornendo garanzie per il pagamento degli interessi legali scadenti oltre i sei mesi; 3) il debitore offre ai creditori tutti i suoi beni (v. cessione dei beni ai creditori). La domanda di concordato concordato è presentata come ricorso al tribunale del luogo dove è la sede principale dell’impresa. Alla domanda sono allegate le scritture contabili, oltre ad una descrizione delle attività con stima dei relativi valori ed all’elenco nominativo dei creditori (art. 161 l. fall.). Effetto principale della domanda è l’impossibilità per i creditori anteriori alla procedura di iniziare o proseguire azioni esecutive e individuali sul patrimonio del debitore dopo la presentazione della domanda. Il tribunale, con decreto non reclamabile, può: a) ritenere la domanda inammissibile per mancanza delle condizioni di legge e dichiarare senz’altro il fallimento (art. 162 l. fall.); b) dichiarare aperta la procedura, nominare un giudice delegato (v. giudice, concordato delegato) e un commissario giudiziale (v. amministrazione controllata; concordato, concordato preventivo), ordinando la convocazione dei creditori entro trenta giorni dal provvedimento, fissando la somma che presume necessaria per le spese della procedura e stabilendo il termine, non superiore ad otto giorni, entro il quale il ricorrente deve depositarla in cancelleria (art. 163 l. fall.). Nel corso della procedura può ancora essere dichiarato il fallimento: se il commissario giudiziale scopre che il creditore ha commesso frodi, ne riferisce al giudice delegato che promuove la dichiarazione di fallimento (art. 173, comma 1o, l. fall.). Il debitore continua ad amministrare la sua impresa, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato; il debitore non può senza l’autorizzazione scritta di quest’ultimo compiere atti di straordinaria amministrazione, pena la dichiarazione di fallimento (art. 173, comma 2o, l. fall). La deliberazione di concordato concordato è assunta dai creditori, in apposita adunanza e con voto esplicito. Se la proposta di concordato concordato è respinta, il tribunale dichiara il fallimento (art. 179 l. fall.); se è approvata, ha luogo il giudizio di omologazione, in forme analoghe a quelle del concordato fallimentare (v.). Il concordato concordato può essere respinto dal tribunale perche´ giudicato non conveniente per i creditori: in tal caso il tribunale dichiara, con la stessa sentenza, il fallimento. L’annullamento e la risoluzione del concordato concordato sono regolati in modo analogo al concordato fallimentare (art. 186 l. fall.). V. anche procedure concorsuali.

concordato remissorio: v. concordato preventivo.

concordato stragiudiziale: sono le intese che intercorrono tra il debitore insolvente e i suoi creditori, al di fuori di ogni intervento dell’autorità giudiziaria, finalizzate alla sanatoria dell’insolvenza senza fare luogo a procedura concorsuale. Grazie al concordato concordato, l’imprenditore insolvente ottiene la rinuncia dei propri creditori a richiedere il fallimento; in cambio, questi ottengono il pagamento di parte dei crediti, che vengono rimessi per l’eccedenza, oppure un pagamento integrale dilazionato. Si tratta di una pluralità di contratti collegati, orientati a svolgere un’unitaria funzione: pertanto, è frequente rinvenire in ciascuno di essi clausole che ne subordinino il perfezionamento all’intesa con tutti i creditori.

concordato tra Italia e Santa Sede: convenzione internazionale, in materia religiosa, stipulata tra la Santa Sede, in veste di soggetto di diritto internazionale, e l’Italia l’11 febbraio 1929, innovato sostanzialmente con l’Accordo del 18 febbraio 1984. Tali atti internazionali garantiscono la più completa indipendenza della Santa Sede nell’esercizio della sua missione. Ai sensi dell’art. 7 della Costituzione italiana lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine, e i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi del 1929 e dalle successive modifiche, che non comportano un procedimento di revisione costituzionale. I Patti Lateranensi del 1929 si compongono di un trattato e di un concordato. Il Trattato, oltre a risolvere la così detta questione romana e a ribadire all’art. 1 che la religione cattolica è la religione di Stato, prevede la creazione dello Stato Città del Vaticano, il privilegio di extraterritorialità per alcuni immobili della Chiesa, disciplina la posizione del Pontefice, stabilisce alcune garanzie ed immunità . Nel concordato invece sono disciplinate le condizioni religiose. Esso riconosce ampia libertà alla Chiesa ma rinnova la previsione della necessità dell’ assenso governativo alle nomine dei vescovi e parroci e il giuramento di fedeltà allo Stato per i vescovi. I Patti sono entrati in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per l’Italia, e sugli Acta Apostolicae Sedis per la Santa Sede. Nel 1984 è intervenuto un Accordo tra Italia e Santa Sede il quale, oltre a prevedere un sistema di normazione concordataria che disciplini nel tempo i rapporti tra i due soggetti, con possibilità quindi di apportare modifiche quando le parti lo ritengano opportuno, prevede per le discipline delle materie non considerate dall’Accordo stesso intese fra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana in relazione soprattutto all’insegnamento della religione nella scuola pubblica. Con l’Accordo del 1984, entrato in vigore in Italia con la l. n. 121 del 1985, si abolisce il principio confessionista, la religione cattolica non viene più considerata la religione di Stato. L’ordinamento italiano riafferma la sua natura liberale pluralista che riconosce tutte le confessioni religiose, così come già previsto dall’art. 8 della Costituzione italiana. V. anche Santa Sede.

concordato tributario: particolare tipo di accertamento tributario (v.) singolare, originariamente consistente in un accordo tra Amministrazione finanziaria e contribuente sul valore imponibile dei beni e dei diritti dichiarati, raggiunto dopo un riesame, effettuato in contraddittorio con il contribuente, dell’accertamento operato dagli uffici finanziari. Originariamente ricostruito dalla dottrina come una transazione privatistica, il concordato è stato in seguito più propriamente configurato come un accertamento sostitutivo rispetto a quello originario ed emanato sul presupposto dell’adesione del contribuente alla nuova valutazione dell’imponibile. Il concordato, che trovava applicazione in relazione alla generalità dei tributi, venne abolito per le imposte sui redditi con la riforma tributaria del 1973, in quanto sostanzialmente sospettato di essere possibile causa di fenomeni di corruzione tra i funzionari dell’Amministrazione finanziaria; rimasto in vita limitatamente alle imposte indirette, e di fatto caduto in desuetudine anche con riferimento a queste ultime a seguito di un orientamento dell’Amministrazione finanziaria che imponeva agli uffici, in ogni caso, di non concedere abbuoni superiori ad una determinata percentuale del valore accertato, è stato cancellato dal nostro ordinamento con l’entrata in vigore del nuovo t.u. delle successioni e donazioni. Recentemente il concordato concordato è stato rilanciato come concordato di massa per l’imposta sui redditi e per l’Iva: l’Amministrazione finanziaria contesta al contribuente una maggiore imposta rispetto a quella da lui dichiarata, e ciò sulla base di criteri presuntivi; se il contribuente aderisce, non incorre nelle procedure di accertamento fiscale.


Conclusioni      |      Concorrente


 
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