Enciclopedia giuridica

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Direzione



direzione dell’atto notarile: secondo l’art. 47, comma 3o, L.N. spetta al notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto. L’art. 67, comma 1o, R.N., specifica ulteriormente che spetta al notaio di dirigere la compilazione dell’atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo compete d’indagare la volontà delle parti e di chiedere, dopo aver dato ad esse lettura dell’atto, se sia conforme alla loro volontà.


Direttori generali      |      Dirigenti


 
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