Enciclopedia giuridica

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Prelazione



cause di prelazione: v. cause di prelazione.

prelazione da parte dello Stato: ai sensi dell’art. 31 l. 1 giugno 1939 n. 1089, lo Stato ha diritto di prelazione nel caso di alienazione a titolo oneroso delle cose di interesse artistico o storico appartenenti a privati.

diritto di prelazione nei privilegi: v. garanzia, prelazione reale.

diritto di prelazione nell’ipoteca: v. garanzia, prelazione reale.

diritto di prelazione nel pegno: v. garanzia, prelazione reale.

prelazione ereditaria: il coerede può alienare la sua quota, ma, prima che ad altri, deve a norma dell’art. 732 c.c. offrirla ai suoi coeredi, notificandogli la proposta di alienazione, con l’indicazione del prezzo (denuntiatio): i coeredi hanno diritto di prelazione, che possono esercitare entro due mesi dalla denuntiatio. Se il coerede si astiene dall’offerta della quota ai coeredi e la aliena ad un terzo, i coeredi potranno riscattarla presso l’acquirente rimborsandogli il prezzo pagato (cosiddetto retratto successorio). L’azione per il riscatto è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, ma viene meno se, nel frattempo, cessa lo stato di coeredità ; il rimborso del prezzo pagato è debito di valuta (v. debito, prelazione di valuta), soggetto al principio nominalistico. La prelazione del coerede vale per il caso di alienazione della quota o di parte di essa; ma la giurisprudenza ha introdotto un distinguo: l’alienazione di quota di un singolo bene, anche se l’intera coeredità si riduce ad un solo bene, non è necessariamente sottoposta all’art. 732 c.c.; vi è sottoposta solo ove risulti che l’alienazione abbia avuto ad oggetto la quota ereditaria, o parte di questa, ossia abbia mirato a rendere il terzo partecipe di tutte le situazioni giuridiche che fanno capo alla comunione ereditaria.

prelazione legale: ricorre quando un diritto di prelazione è espressamente riconosciuto dalla legge: così per la locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione, la l. n. 392 del 1978 stabilisce, all’art. 38, che, nell’ipotesi in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore, indicando il corrispettivo e le altre condizioni cui la vendita dovrebbe essere conclusa, mentre il conduttore ha sessanta giorni per esercitare il diritto di prelazione. Una prelazione prelazione spetta pure al confinante, se coltivatore diretto, sul fondo attiguo al suo (art. 8 l. n. 590 del 1965). Analogo è il diritto di prelazione spettante ai coeredi nella comunione ereditaria (art. 732 c.c.). Quando un diritto di prelazione è riconosciuto dalla legge, prelazione prelazione, esso è opponibile ai terzi ed il suo titolare può riscattare la cosa presso il terzo acquirente. La prelazione prelazione è , perciò , prelazione reale (art. 39 l. 392; art. 732 c.c.). In quanto consentita, sia pure genericamente, dall’art. 2355, comma 3o, c.c., la prelazione tra soci (v. prelazione societaria) viene considerata come prelazione prelazione e, dunque, reale.

offerta in prelazione: all’prelazione prelazione si attribuisce, in ogni caso, natura di proposta contrattuale, non di semplice invito a proporre: il contratto si perfeziona, a favore del destinatario dell’prelazione prelazione, nel momento in cui l’accettazione di questo giunge a conoscenza della controparte.

patto di prelazione: è il patto con il quale un soggetto si obbliga nei confronti di un altro per l’eventualità che intenda alienare un proprio bene: prima di alienarlo ad un terzo egli dovrà eseguire la cosiddetta denuntiatio, ossia offrirlo, alle stesse condizioni cui il terzo è disposto ad acquistarlo, a chi ha contrattualmente conseguito il diritto di prelazione. Così è il patto di preferenza nella somministrazione: con esso il somministrato si obbliga, per non oltre cinque anni, a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, comunicandogli le condizioni propostegli da terzi (art. 1566 c.c.).

prelazione societaria: è la clausola dell’atto costitutivo (v.) di società di capitali (v.), società cooperativa (v.) e. mutua assicuratrice (v.) che impone al socio che voglia cedere le proprie azioni (v. azioni di società ) o quote, di offrirle prima in vendita agli altri soci, indicando le condizioni di vendita e il nome del terzo disposto ad acquistare a quelle condizioni (art. 2355, comma 3o, c.c.). Ev una clausola che rientra nella generale figura del patto di prelazione (v.). La prelazione tra soci viene considerata come prelazione legale e, dunque, come prelazione reale: pertanto la vendita delle azioni o quote ai terzi in violazione della clausola è inopponibile all’avente diritto alla prelazione, che può riscattare le azioni o quote presso il terzo acquirente. Alla offerta in prelazione si attribuisce, in ogni caso, natura di proposta contrattuale (v.), non di semplice invito a proporre (v.): il contratto si perfeziona a favore del destinatario dell’offerta in prelazione nel momento in cui l’accettazione di questo giunge a conoscenza della controparte. Diverso è il caso della clausola di prelazione inserita in un contratto parasociale (v. contratti parasociali): questa è mera prelazione obbligatoria.

prelazione testamentaria: ricorre quando il testatore dispone che, ove l’erede o il legatario intenda vendere, dovrà preferire, a parità di condizioni, un determinato soggetto. La clausola è valida ma si intende che questo ha, al pari della prelazione convenzionale (v. patto di prelazione), effetto puramente obbligatorio, ed è inopponibile al terzo acquirente.


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