libera circolazione dei capitali: prevista dagli artt. 67 ss. del Trattato Cee, riguarda le transazioni finanziarie di carattere autonomo, cioè non collegate alla consegna di merci, alla retribuzione per la prestazione di servizi o per l’esecuzione di lavori. Nell’enunciare gli obiettivi della Comunità in questo settore, il Trattato ha proceduto con cautela: a parte la parità di trattamento rispetto ai nazionali, l’eliminazione delle restrizioni ai movimenti di capitali è prevista soltanto nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune. L’art. 69 prevede una graduale eliminazione delle restrizioni ai movimenti di capitali, che ha avuto parziale attuazione attraverso due direttive del Consiglio dei primi anni sessanta. Tali direttive, tuttavia, hanno avuto un effetto limitato sia perche´ si occupavano soltanto del controllo dei cambi, sia perche´ miravano soprattutto a consolidare il livello di liberalizzazione già raggiunto in tutti gli Stati membri alla data in cui esse venivano adottate. In realtà esse realizzarono una effettiva liberalizzazione dei capitali solo relativamente agli investimenti diretti e quelli immobiliari, i movimenti di capitale di carattere personale, i crediti a breve e medio termine connessi con transazioni commerciali, i pagamenti relativi a contratti di assicurazione, l’acquisto di titoli nazionali ed esteri trattati in borsa. Le norme del Trattato Cee relative ai capitali sono state sostituite a decorrere dal 1o gennaio 1994 con le nuove norme disposte dal Trattato di Maastricht le quali importano l’abolizione di tutte le restrizioni ai movimenti dei capitali e sui pagamenti tra Stati membri, nonche´ tra Stati membri e Paesi terzi. Vengono però fatti salvi il diritto degli Stati membri a continuare a distinguere, in base alla legislazione tributaria, tra i contribuenti che non si trovano nella stessa situazione per quanto concerne il luogo di residenza o di collocamento del loro capitale ed il diritto degli stessi Stati ad adottare le misure necessarie ad evitare violazioni nei settori della vigilanza prudenziale finanziaria e fiscale sulle istituzioni, sia quelle giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nonche´ di predisporre le procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione statistica e finanziaria.
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