Il collocamento è un sistema istituzionalecollocamentonormativo predisposto per l’intermediazione fra domanda e offerta di lavoro al fine della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato; quello ordinario copre gran parte del mercato del lavoro privato extragricolo; quelli speciali presentano caratteristiche proprie (v. collocamento speciale). La legge fondamentale del 29 aprile 1949, n. 264, fissava due principi: l’esclusivo monopolio pubblico e l’avviamento con richiesta numerica. Il primo, sulla natura pubblica, monopolistica e vincolistica della gestione (salvo qualche rara eccezione), è tuttora vigente. Nel corso del tempo, tuttavia, la struttura del collocamento ha visto aumentare la capacità decisionale degli organi collegiali (Commissione centrale, commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali) con rappresentanza paritetica delle parti sociali, a scapito di quella della organizzazione gerarchicocollocamentoburocratica. Dal 1987 sono previste anche le agenzie regionali per l’impiego, quali organi tecnicocollocamentoprogettuali. Il secondo, sull’obbligo di avviamento numerico (con l’indicazione da parte del datore di lavoro del numero, categoria e qualifica dei lavoratori da assumere), è risultato largamente ineffettivo sì da essere sostituito inizialmente da un sistema fondato sulla assunzione nominativa (con l’indicazione da parte del datore dei nomi dei lavoratori da assumere) (art. 25 l. 23 luglio 1991, n. 223); in seguito (art. 2 d.l. 4 agosto 1995, n. 326) dalla generalizzazione dell’assunzione diretta in favore di tutti i datori di lavoro privati e degli enti pubblici non economici, con abolizione della tradizionale procedura autorizzativa (nulla osta) e previsione di una serie di obblighi informativi a carico del datore di lavoro, successivi all’assunzione ed effettuabili anche attraverso consulenti del lavoro e associazioni sindacali cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato (v. assunzione, collocamento del lavoratore). La legge di riforma del mercato del lavoro del 1991 ha tuttavia introdotto il correttivo dell’obbligo di una quota di posti (dal 12 al 20% ridotta, ex art. 2, comma 8o, d.l. n. 326 del 1995, al 6% nelle circoscrizioni in cui il tasso di disoccupazione è inferiore alla media nazionale) delle c.d. fasce deboli: a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste ordinarie e che, al contempo, non risultino iscritti da almeno tre anni negli elenchi e albi professionali degli esercenti attività commerciali o artigianali, dei coltivatori diretti, dei liberi professionisti; b) i lavoratori iscritti nella lista di mobilità (v. mobilità , liste di collocamento); c) le categorie di soggetti determinate mediante delibera della commissione regionale per l’impiego, approvata con d.m., anche con riferimento a specifiche aree territoriali (regionali e subregionali). Tale vincolo grava però soltanto a carico dei datori con una certa capacità occupazionale (più di dieci dipendenti). Accanto alla riserva per le fasce deboli, permane a carico di certi datori la preferenza assoluta a favore di determinate categorie: ad es. per i lavoratori licenziati per riduzione di personale ovvero messi in mobilità , rispetto ai loro ex datori di lavoro che avanzino richieste entro un anno dal licenziamento, lavoratori a tempo parziale rispetto alle loro stesse aziende che procedano a nuove assunzioni a tempo pieno ecc.. Ai sensi dell’art. 97 Cost., l’accesso al pubblico impiego deve invece avvenire per concorso, però la legge può disporre diversamente. I lavoratori destinati ai livelli retributivi e funzionali più bassi o mediocollocamentobassi possono, dal 1987, essere assunti sulla base di selezioni numeriche tra gli iscritti alle liste di collocamento. Anche negli uffici pubblici (del centrocollocamentonord) è prevista una riserva annua dei posti disponibili a favore dei lavoratori cassaintegrati a zero ore da oltre dodici mesi. collocamento speciale: accanto al sistema di collocamento ordinario ci sono altri sistemi che per le loro caratteristiche peculiari sono tradizionalmente considerati come collocamento, pur essendo gestiti (salvo rare eccezioni) sempre dagli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro: a) collocamento agricolo. La disciplina del collocamento pubblico nel mercato del lavoro agricolo, separata da quello ordinario, è stata introdotta dalla l. n. 83 dell’11 marzo 1970. Dato il carattere speciale del sistema si ritiene inapplicabile la successiva generalizzazione della chiamata nominativa. La gestione è affidata ad un sistema apposito di commissioni (regionali, provinciali e circoscrizionali), fornite di competenze deliberative relativamente ampie: fra l’altro, le prime formulano annualmente la previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, le seconde definiscono le modalità per la documentazione e l’accertamento delle qualifiche, le ultime rilasciano i nullaosta per i casi ammessi di avviamenti da effettuarsi in base a richieste nominative e formulano annualmente la previsione del fabbisogno della manodopera agricola. Peculiare appare il sistema sanzionatorio, con la prevista possibilità di escludere dai finanziamenti pubblici l’azienda agricola che trasgredisca ripetutamente la legge; b) collocamento obbligatorio delle c.d. categorie protette. Anche per alcune categorie di lavoratori, portatori di particolari handicap o deboli considerati meritevoli di particolare tutela, opera un collocamento speciale, disciplinato dalla l. n. 482 del 1968 e gestito da un’apposita commissione provinciale. Questo avviamento, detto obbligatorio, è fondato su una riserva di posti calcolata in percentuale sulla forza lavoro occupata, a carico di un datore di lavoro privato o pubblico con più di 35 dipendenti tra operai ed impiegati, esclusi gli apprendisti. I lavoratori beneficiari sono: gli invalidi a vario titolo, i privi di vista, i sordomuti, nonche´ altre categorie meritevoli di particolari tutele (ad es. reduci, orfani ecc.); inoltre la Corte Costituzionale nel 1990 ha ritenuto applicabile il collocamento obbligatorio anche all’invalido psichico. I datori obbligati devono assumere (nominativamente nel privato, senza concorso nel pubblico) lavoratori appartenenti alle c.d. categorie protette per una aliquota complessiva del 15% del personale in servizio; questa è poi ripartita tra le varie categorie protette secondo percentuali diversificate. Vige anche il c.d. scorrimento, cioè in mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie. All’appartenente ad una categoria protetta spetta il normale trattamento giuridico, economico e normativo corrispondente alle mansioni svolte; il suo collocamento è distinto dal meccanismo di riserva per le altre fasce deboli del mercato del lavoro; c) collocamenti di alcune categorie particolari. Altri collocamenti speciali (o speciali discipline) sono previsti per i lavoratori addetti allo spettacolo, gli sportivi professionisti, i lavoratori addetti alle aziende alberghiere, i lavoratori addetti alle aziende di panificazione; per gli addetti ai servizi domestici; per gli apprendisti; per i lavoratori a domicilio; per i lavoratori a tempo parziale. Ci sono poi dei collocamenti del tutto peculiari ad organi esterni ed estranei al Ministero del lavoro, come quelli della gente di mare, del personale di volo e del personale addetto ai servizi
Collisione | | | Collocamento fuori ruolo |