I sordomuti possono essere inabilitati (v. inabilitazione), dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente o, se si accerta la loro totale incapacità , interdetti (v. interdizione) (art. 415, comma 3o, c.c.). V. anche minorati fisici, intervento di sordomuti nell’atto notarile.
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