commissioni bicamerali: sono commissioni costituite da membri dei due rami del Parlamento (ai quali possono aggiungersi, in alcuni casi, funzionari della P.A., prendendo in tale caso il nome di commissioni miste) e segnano un superamento della rigida divisione fra Camera e Senato per le funzioni in cui non si fa sentire come preminente l’esigenza della più garantistica doppia lettura (vengono da alcuni considerate articolazioni dell’organo complesso Parlamento). Possono essere previste dalla Costituzione (Commissione per le questioni regionali) o da leggi costituzionali (Commissione per le riforme istituzionali), ma la maggior parte sono istituite con leggi ordinarie, che, spingendosi talvolta a disciplinare le modalità concrete di esercizio dei loro poteri, finiscono per far sorgere dubbi sulla possibile violazione della riserva di regolamento parlamentare. Alla loro formazione provvedono, su indicazione dei gruppi parlamentari, i presidenti delle rispettive assemblee nominando ciascuno uno stesso numero di membri, e calcolando il rapporto proporzionale non attraverso la giustapposizione delle Camere, ma nella considerazione del Parlamento nel suo complesso. Ad esse possono essere attribuite le funzioni più disparate: da quelle di indirizzo (ad es. sulla ristrutturazione e riconversione industriale), a quelle di garanzia costituzionale (ad es. il Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa); da quelle di vigilanza (v. commissioni di vigilanza), a quelle più specificamente di controllo (ad es. sui servizi di informazione e sicurezza).
commissioni di conciliazione: v. conciliazione.
commissioni di inchiesta: v. inchiesta.
commissioni di vigilanza: sono commissioni parlamentari costituite al fine di controllare settori dell’amministrazione pubblica considerati strategici, per i quali si ritiene dunque che non sia sufficiente ne´ l’ordinaria vigilanza governativa, ne´ quella, spesso episodica e disorganica, che il Parlamento riesce a effettuare con gli strumenti ispettivi ordinari (interrogazioni, interpellanze ecc.). L’originaria funzione di vigilanza, che caratterizza le commissioni commissioni di più antica costituzione (alcune, come quella sulla Cassa depositi e prestiti, risalgono all’ordinamento statutario), è stata via via affiancata e superata da quella di indirizzo dell’amministrazione controllata, che ha portato secondo alcuni alla nascita di parlamentini specializzati, nei quali l’attività ispettiva finisce per risolversi nella produzione autarchica di direttive e convenzioni con i ministri interessati. Se da un lato questi sviluppi, soprattutto sotto la vigenza della legge elettorale proporzionale, hanno reso possibile per le opposizioni una cogestione di alcuni settori particolarmente delicati dell’amministrazione pubblica (basti ricordare la radiotelevisione, per vigilare sulla quale fu creata la prima delle commissioni commissioni nate in epoca repubblicana); dall’altro, hanno finito spesso per ricreare all’interno del Parlamento quella frammentarietà che invece avrebbero dovuto evitare. Per questo, da più parti oggi si chiede una maggiore valorizzazione delle funzioni più strettamente rientranti nell’attività ispettiva e di controllo.
commissioni fluviali: v. fiumi.
commissioni interne: organismi a base elettiva che operano all’interno dell’impresa con funzioni di rappresentanza dell’intero personale nei confronti dell’imprenditore. Significativa conquista del sindacalismo prefascista, vennero soppresse con il patto di Palazzo Vidoni del 1925, il quale, spostando il baricentro delle relazioni sindacali fuori della fabbrica, diede vita ad un sistema di contrattazione collettiva (v.) estremamente centralizzato. Ripristinate con l’accordo interconfederale del settembre del ’43, formarono oggetto di una serie di accordi (del ’47, del ’53, del ’66), ultimo dei quali è tuttora in vigore. La commissione interna è unica per il personale delle unità aziendali in cui sarà insediata, pur dovendo essere composta da operai e impiegati eletti separatamente in rappresentanza delle rispettive categorie in relazione all’entità numerica dei due gruppi (art. 5, comma 1o); resta in carica due anni (art. 8, comma 1o); i suoi membri sono rieleggibili (art. 8, comma 2o); il loro numero può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 21, secondo un andamento scalare rapportato ai livelli occupazionali. Secondo una classificazione scolastica, i compiti delle commissioni si distinguono in compiti aventi natura: 1) consultiva: esame preventivo degli schemi di regolamento interno, dell’epoca delle ferie, dell’orario di inizio e cessazione del lavoro (art. 3, n. 3); 2) deliberatoria: partecipazione all’elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni aziendali di carattere assistenziale, previdenziale, culturale ecc. (art. 3, n. 5); 3) di controllo: in materia di igiene e sicurezza del lavoro (art. 3, n. 1) o in merito alla gestione delle istituzioni aziendali di carattere sociale (art. 3, n. 5); 4) propulsiva: proposte per il perfezionamento dei metodi di lavoro, per il miglior andamento dei servizi aziendali quali le mense, gli spacci ecc. (art. 3, n. 4); 5) conciliativa: composizione in prima istanza delle controversie collettive ed individuali relative alla applicazione degli accordi sindacali (art. 3, n. 2). Ai fini pratici, tuttavia, la tipologia sopra riportata è di scarso valore in quanto storicamente si è affermata una tendenza ad uscire dalle competenze formali per soddisfare esigenze di effettiva autotutela sindacale nei luoghi di lavoro. Le commissioni commissioni infatti non hanno spesso svolto alcune delle funzioni loro assegnate oppure, per adeguarsi alla situazione oggettiva in cui si sono trovate, sono state costrette a esercitare compiti di vera e propria supplenza del sindacato; compiti peraltro espressamente vietati sia dal loro statuto giuridico sia dall’accordo interconfederale vigente. Le commissioni commissioni perdono definitivamente importanza, con l’entrata in vigore dello statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970) e con l’avvento dei nuovi organismi rappresentativi ivi previsti (v. rappresentanze sindacali aziendali). .
commissioni parlamentari: sono articolazioni interne delle Camere attraverso le quali possono essere svolte molte delle attività parlamentari senza dover procedere con il plenum dell’Assemblea. Assumono particolare rilievo quelle permanenti, costituite stabilmente all’interno dei due rami del Parlamento e distinte in base alla competenza per materia. Queste ultime attualmente sono 13 sia alla Camera che al Senato, ma ad esse vanno aggiunte, nonostante la diversa denominazione, la Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera, e la Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato. Le commissioni permanenti si contrappongono a quelle speciali, create ad hoc per garantire un esame unitario di provvedimenti particolarmente rilevanti o che richiederebbero l’esame congiunto di più commissioni permanenti. Storicamente la loro nascita è legata a quella dei gruppi parlamentari (v.), con la comparsa dei grandi partiti di massa ed l’introduzione del sistema elettorale proporzionale (1919). Mentre infatti in epoca liberale, sotto la vigenza del sistema maggioritario uninominale, i parlamentari non erano divisi da grandi scriminanti ideologiche, ed era funzionale un’articolazione delle Camere in Uffici costituiti da deputati scelti per estrazione a sorte; con l’ingresso dei partiti organizzati in Parlamento, si sentì l’esigenza che l’esame preliminare delle leggi fosse affidato ad organismi composti in modo da rispecchiare la proporzione fra i gruppi. Le commissioni si presentano così come caratteristiche dei Parlamenti moderni, i quali richiedono ai propri membri competenze sempre più specialistiche, nonche´ la conoscenza di una quantità crescente di informazioni, che solo in queste più snelle strutture è possibile raggiungere. Le competenze delle commissioni permanenti rispecchiano quelle dei ministeri, con l’unificazione, ove necessario, delle materie affini; ciò rende più facile il contatto con il Governo, che proprio in esse trova i suoi più continui e qualificati interlocutori. Tutti i parlamentari sono chiamati a far parte di (almeno) una commissione (se uno di essi entra a far parte del governo come ministro o sottosegretario, viene sostituito da un collega per tutta la durata dell’incarico); ed ogni membro delle Camere può partecipare anche alle sedute delle commissioni cui non appartiene, ma senza diritto di voto. La designazione dei singoli nelle diverse commissioni avviene ad opera dei gruppi parlamentari, che indicano al presidente dell’assemblea i nominativi dei propri membri, ripartendoli in numero eguale in ciascuna commissione in modo da rispettare la proporzionalità fra i gruppi. Mentre al Senato, quando un gruppo ha un numero di componenti inferiore a quello delle commissioni, si consente ad uno stesso senatore in più commissioni; alla Camera ciò non è possibile, ed il presidente, prescindendo dalle indicazioni dei gruppi minori, ha il potere di ripartire i deputati nelle varie commissioni, sacrificando così la rappresentatività in nome della proporzionalità . Compito fondamentale delle commissioni è quello di esaminare in via preliminare tutto ciò di cui dovrà successivamente essere investita l’Assemblea per la deliberazione definitiva; tuttavia, in alcuni casi esse possono sostituirsi completamente al plenum. A seconda delle funzioni e dei poteri che sono loro attribuiti, le commissioni possono riunirsi: a) in sede consultiva: la commissione trova la sua ragione di esistenza nel fatto che spesso un dato provvedimento interessa, oltre la competenza primaria di una commissione, anche, per aspetti collaterali, quella di altre, che vengono per tale motivo chiamate ad esprimere un parere. Esso assume diversa importanza a seconda della commissione che lo emette e della sede in cui opera la commissione investita della competenza primaria. Quando questa si riunisce in sede referente il parere non è mai vincolante; mentre lo diventa quando, in sede legislativa, viene espresso dalla Commissione affari costituzionali, bilancio, o lavoro (le c.d. commissionicommissionifiltro), rispettivamente sulle questioni di legittimità costituzionale, sulla copertura finanziaria, e sui progetti di legge relativi all’ordinamento del personale statale o degli enti pubblici. Il carattere vincolante può essere attribuito dal presidente della Camera anche ai pareri di altre commissioni, quando la natura o l’importanza del provvedimento lo richiedano (si ha in tal caso il c.d. parere rinforzato). Tale ultimo procedimento è usato sempre più spesso quando non è facile individuare un primato di competenza su una determinata materia al fine di individuare la commissione da investire in via primaria, e si vuole evitare il macchinoso ricorso alle commissioni riunite. b) In sede politica: scopo delle riunioni (denominazione forse eccessivamente generica, nella quale si fanno rientrare una pluralità di attività non sempre facilmente riconducibili ad un’unica matrice) è quello di consentire, su richiesta della commissione o del governo, dibattiti nelle materie di competenza delle commissioni permanenti, indipendentemente dall’esame di un progetto di legge. Originariamente si ricorreva a tale procedimento quando, per ragioni di riservatezza o di opportunità , si voleva evitare la discussione in assemblea (erano interessate soprattutto le commissioni competenti per gli affari esteri ed in materia economicocommissionifinanziaria). I regolamenti approvati nel ’71 hanno ampliato le possibilità di ricorso a questo strumento, estendendolo a tutte le commissioni, e consentendo in esse la votazione di risoluzioni, lo svolgimento di interrogazioni e in generale la richiesta di informazioni o documenti al governo, al Consiglio Nazione dell’economia e del lavoro (v.) e ad altri organi ausiliari (particolare rilievo assume l’esame dei documenti presentati periodicamente al Parlamento dalla Corte dei conti). Notevole importanza assumono le indagini conoscitive (la cui attività va distinta da quella svolta dalle commissioni di inchiesta (v.), ed in particolare le udienze legislative, cioè le indagini effettuate in vista dell’esame di un progetto di legge. Attraverso esse, le Commissioni (o i Comitati costituiti al loro interno) possono interloquire e ricevere direttamente informazioni non solo dai membri del governo, ma anche da funzionari ministeriali, amministratori locali, rappresentanti di enti pubblici, e perfino di associazioni ed organismi privati. L’indagine, che deve essere autorizzata dal presidente della rispettiva Assemblea, si conclude (obbligatoriamente alla Camera, e solo facoltativamente al Senato) con un documento in cui vengono riassunti i risultati raggiunti. Il ricorso a tale strumento è stato finora molto ampio soprattutto a causa della sua estrema versatilità , che gli consente di essere volta a volta utilizzato per dare una base conoscitiva ad un provvedimento da adottare, per istruire i componenti della commissione su una determinata materia (di qui la critica rivoltagli da alcuni, di ridursi spesso a un espediente per fare Accademia, senza un’utilità immediata per le attività dell’organo che le compie), o anche, per fare luce su episodi oscuri, spesso intrecciati con indagini giudiziarie (sono però esclusi i poteri coercitivi propri delle commissioni di inchiesta). Queste molteplici possibilità , unite alla specifica competenza in materia dei membri della commissione interessata, rendono l’attività ispettiva e di controllo realizzata in questa sede spesso molto più efficace di quella che si potrebbe effettuare nel plenum dell’Assemblea. c) In sede referente, redigente, legislativa (Camera) o deliberante (Senato): v. procedimento legislativo.
commissioni regionali per l’impiego: le commissioni commissioni presso gli uffici regionali del lavoro sostituiscono ai sensi del d.l. n. 351 del 1978 le commissioni regionali per la mobilità (l. n. 675 del 1977) e le commissioni regionali per la manodopera agricola (l. n. 863 del 1984). Presiedute dal Ministro del lavoro o da un sottosegretario dello stesso dicastero o dal direttore dell’Ufficio regionale del lavoro, con un membro designato dalla giunta regionale come vicecommissionipresidente, sono composte su base quadripartita (Stato, Regioni, parti sociali); si avvalgono inoltre di apposite segreterie che dovrebbero assicurare loro i necessari supporti tecnicocommissionioperativi. Quanto alle varie competenze che rivestono, le commissioni commissioni hanno innanzitutto compiti di attuazione, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, degli indirizzi di politica dell’occupazione definiti dalla Commissione centrale per l’impiego, nonche´ di accertamento del fabbisogno regionale di manodopera e di proposta di programmi di attività e di interventi a livello regionale a sostegno della mobilità e della formazione professionale (art. 22 l. 675 del 1977; art. 3 l. n. 479 del 1978). In particolare, le commissioni commissioni approvano le liste dei lavoratori in mobilità (v.) (art. 6, comma 2o, l. n. 223 del 1991); assumono ogni iniziativa utile a favorirne il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità , in collaborazione con l’agenzia per l’impiego (art. 6, comma 2o, lett. a); propongono l’organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità , siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego (lett. b); determinano gli ambiti circoscrizionali ai fini dell’avviamento dei lavoratori in mobilità (lett. d). Hanno inoltre il potere di disporre l’utilizzo temporaneo di tali categorie di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità (art. 6, comma 4o). Ai sensi dell’art. 9 della citata l. n. 223 del 1991, spetta alle commissioni commissioni anche la dichiarazione della cancellazione dalla lista di mobilità . Alle commissioni commissioni competono altresì più specifiche funzioni, quale ad es., l’approvazione dei progetti di contratti di formazione e lavoro (v. apprendistato) (art. 3, l. n. 863 del 1984), e l’approvazione dei progetti di ambito locale relativi all’utilizzazione dei lavoratori in mobilità e in cassa integrazione guadagni (v.) straordinaria per lavori socialmente utili (v.) presso le amministrazioni pubbliche (art. 14, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella l. 19 luglio 1994, n. 451) nonche´ quella consistente nell’assicurare, attraverso i competenti ispettorati provinciali del lavoro (v. ispettorato del lavoro), l’osservanza, negli avviamenti su richiesta nominativa, dei divieti di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro. In relazione a questa seconda funzione, l’art. 4 della l. n. 56 del 1987 istituisce i c.d. consiglieri di parità (v.): componenti con voto deliberativo delle commissioni commissioni (art. 8, l. n. 125 del 1991), può svolgere ogni utile iniziativa per la realizzazione della parità uomocommissionidonna nel lavoro. Invece qualora esistano fondati motivi per ritenere che sussista violazione al proposito, le commissioni commissioni possono direttamente effettuare indagini presso le imprese sull’osservanza del principio di parità nell’accesso al lavoro (art. 4, citata l. n. 863 del 1984).
commissioni temporanee di inchiesta: possono essere istituite dal Parlamento europeo ai sensi dell’art. G del Trattato di Maastricht per esaminare denuncie di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione delle norme comunitarie.
commissioni tributarie: qualora il contribuente si ritenga leso, in sede di accertamento tributario, può ricorrere, contro la P.A., alle commissioni commissioni. Al fine di garantire più gradi del giudizio, le commissioni commissioni sono, attualmente, così strutturate: le commissioni commissioni di primo grado presso ogni sede di tribunale, le commissioni commissioni di secondo grado con sede in ogni capoluogo di provincia, la commissione centrale con sede a Roma (in alternativa può essere adita la Corte d’appello). Le prime due commissioni commissioni si articolano in una o più sezioni, composte ciascuna da un presidente, un vicepresidente e quattro membri effettivi; la commissione centrale è composta da un presidente, dei presidenti di sezione e di sei membri per sezione. Le commissioni commissioni di primo e secondo grado hanno una competenza piena sia sulle questioni di diritto o di fatto sia sulla determinazione delle pene pecuniarie. La commissione centrale ha competenza in materia di violazione di legge e di questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura della pena pecuniaria. Il procedimento tributario è di tipo inquisitorio poiche´ la ricerca dei mezzi di prova compete non solo alle parti, ma anche alla Commissione mediante accessi, ispezioni, verifiche, richieste di stime tecniche o di esibizioni di documenti. Con due decreti legislativi del 1992 (nn. 545 e 546), il legislatore ha riformato sia l’ordinamento degli organi della giurisdizione tributaria sia il processo tributario. Il nuovo sistema è articolato su due livelli: commissioni commissioni provinciali (con sede nel capoluogo di provincia); commissioni regionali (con sede nel capoluogo di regione). Nelle provincie di Trento e Bolzano saranno operanti commissioni commissioni di primo e secondo grado cui si applicano le norme relative in quanto compatibili. Ciascuna commissione avrà un presidente. Ogni sezione sarà costituita da un presidente, un vicepresidente ed almeno quattro giudici tributari. Il collegio giudicante sarà composto da tre votanti e sarà presieduto dal presidente di sezione. La nuova disciplina prevede anche un consiglio di presidenza della giustizia tributaria che ha, fra l’altro, poteri deliberativi in merito alla nomina ed ai provvedimenti riguardanti i membri delle commissioni commissioni, alle sanzioni disciplinari, ai criteri di massima per la formazione dei collegi e delle sezioni, ai criteri di ripartizione dei ricorsi fra sezioni. Alle commissioni commissioni, quali organi giurisdizionali, sono devolute, tra le altre, le controversie in materia di imposte dirette, di Iva, di Invim, di imposte di registro, di imposte sulle successioni e donazioni, di imposte catastali ed ipotecarie, di imposte sulle assicurazioni, tributi locali e comunali. Le nuove commissioni commissioni sono entrate in funzione il 1o ottobre 1995. (Gallo).
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