Enciclopedia giuridica

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Assicurazioni



imposta sulle assicurazioni: v. imposta, assicurazioni sulle assicurazioni

politica comunitaria delle assicurazioni: politica cui è stato dato un impulso definitivo con l’Atto unico europeo (v.), nel contesto del processo di creazione del mercato unico come spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Sono degli anni ’70 le direttive sulla libertà di stabilimento delle compagnie di assicurazione sulla vita e di altro tipo mentre le direttive più recenti sono volte alla creazione di una certa armonizzazione delle leggi nazionali relative a tali assicurazioni. Più in particolare, la normativa vigente in materia di assicurazioni regola l’avvio di una attività assicurativa e l’apertura di filiali ed agenzie con il conseguente controllo delle riserve tecniche, delle attività, dei margini di solvibilità e del fondo minimo di garanzia ed è volta alla progressiva eliminazione degli ostacoli tecnici ancora esistenti relativi alla libertà di una compagnia di assicurazione, avente la propria sede in uno Stato membro, di coprire i rischi in un altro Stato membro.

assicurazioni sociali: sono le forme obbligatorie di tutela dei lavoratori contro i principali rischi cui sono esposti nell’espletamento delle loro mansioni lavorative. La tutela del rischio non ha fonte contrattuale ma legale: si tratta di prestazioni pecuniarie aventi carattere previdenziale ed erogate da un ente pubblico cui la legge attribuisce tale compito. Il lavoratore e il datore di lavoro sono obbligati a corrispondere, in parti uguali, prestazioni pecuniarie all’ente erogatore a titolo di contributi, ed il versamento effettivo è ad esclusivo carico del datore di lavoro (art. 2115 c.c.). Il c.c. si limita a dettare i principi generali in materia (artt. 2114 – 2117 c.c.) ed a rinviare, per il resto, alle leggi speciali che disciplinano tali forme previdenziali, indicando le norme sul contratto di assicurazione quale disciplina residuale (art. 1886 c.c.). Le assicurazioni assicurazioni rappresentarono il superamento del precedente sistema assistenziale di intervento a favore dei cittadini in condizione di bisogno, con indubbi vantaggi sia per i destinatari che per l’ordine economico complessivamente considerato. Per i primi, basti qui ricordare che veniva meno la discrezionalità nella assegnazione delle prestazioni, non richiedendosi più l’accertamento dello stato di bisogno, ma bastando il verificarsi dell’evento, malattia, infortunio o quant’altro previsto, per far sorgere un vero e proprio diritto soggettivo. Per il secondo, si ricordi che la tutela poteva in questo modo essere riservata in termini differenziati a settori forti ed importanti delle classi lavoratrici (coloro in grado di soddisfare le condizioni di assicurabilità , la principale delle quali si rivelò non a caso essere la regolarità dell’occupazione) abbandonando gli altri alla discrezionalità e alla povertà dell’assistenza. La storia ormai più che centenaria delle assicurazioni assicurazioni è , anche, la storia del continuo allontanarsi dagli schemi originari, che non sono tuttavia privi di attuale rilievo, come mostra, nell’ ordinamento italiano, il continuo ricorso che ad essi opera la Corte Costituzionale nella sua opera di interpretazione. A prescindere da queste considerazioni, resta comunque abbastanza difficile riconoscere nell’attuale legislazione in materia quanto resti di riconducibile all’assicurazione e quanto sia invece frutto di ispirazioni sistematiche diverse, e segnatamente della spinta universalistica verso la sicurezza sociale (v.), o di nessuna sistematica ma piuttosto di spinte concrete e particolari; e forse la prevalenza di quest’ultima fonte è causa non secondaria della difficoltà estrema di lettura di questa parte dell’ordinamento giuridico. L’opinione tradizionale vedeva nell’obbligatorietà e nella automaticità delle prestazioni (ossia nel fatto che queste siano dovute indipendentemente dall’effettivo pagamento dei contributi) i tratti che distanziano le assicurazioni assicurazioni da quelle commerciali. Questa opinione non è condivisibile: l’obbligatorietà si è estesa in altri campi lasciando del tutto intatta la natura commerciale della relativa assicurazione (Rca in primo luogo); e l’automaticità non rappresenta che un mezzo efficiente per tutelare il soggetto debole non lasciandolo vittima delle inadempienze del soggetto forte, che sarà poi chiamato a rispondere doverosamente e a ristabilire l’equilibrio commerciale assicurativo. Ev semmai nella articolata ripartizione del rischio che va individuato l’allontanamento più significativo: la specificazione di situazioni sociali meritevoli di intervento protettivo non può sopportare, ed in effetti non sopporta da tempo, di essere delimitato dalla rischiosità del singolo evento, condizione che pure ha operato fino ad epoche recenti e di cui si trova ancora traccia soprattutto nelle decisioni della Corte Costituzionale. (G.G. Balandi).


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