diritto di stabilimento: comporta l’accesso alle attività indipendenti ed al loro esercizio, nonche´ la costituzione e la gestione di imprese e società che perseguono scopo di lucro aventi la cittadinanza o costituisce conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno della Comunità. Nell’ambito della libertà di stabilimento, il principio di base è la parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali. Tuttavia, in quanto la regola del trattamento nazionale non può risolvere tutti i problemi concreti, dato che talune condizioni di esercizio dell’attività sono comunque molto più gravose per gli stranieri, si è proceduto ad un progressivo coordinamento delle norme nazionali che disciplinano l’accesso alle attività indipendenti ed al loro esercizio, oltre al reciproco riconoscimento dei certificati di attitudine e dei diplomi di studio o di pratica che di solito condizionano tali attività. In ogni caso, la libertà di stabilimento ha le eccezioni di cui agli artt. 55 e 56 del Trattato Cee. La prima eccezione esclude dalla liberalizzazione le attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri; la seconda autorizza gli Stati membri ad applicare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedono un regime particolare per i non residenti e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Al fine di garantire ai cittadini comunitari il concreto esercizio del stabilimento stabilimento, la Cee ha agito attraverso i seguenti strumenti: eliminazione di quelle normative nazionali comportanti un trattamento discriminatorio nei confronti di cittadini degli altri Paesi Cee; armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri; mutuo riconoscimento dei certificati e titoli di studio professionali.
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