Il concetto di stabile organizzazione non è definito da alcuna norma di legge. Sopperiscono a tal fine gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni, le soluzioni ai casi pratici date dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa, secondo le quali l’espressione stabile organizzazione sta ad indicare una sede fissa di affari in cui l’impresa (c.d. casa madre) esercita in tutto o in parte la sua attività , caratterizzata solo per la localizzazione in territorio diverso da quello di residenza della casa madre. L’esistenza di una stabile organizzazione deve quindi essere riscontrata caso per caso, analizzando beni, personale e strutture con cui l’impresa non residente esercita l’attività nello stato estero. Alla luce di tale definizione costituiscono, ad esempio, stabili organizzazioni una sede secondaria, una filiale, un ufficio di una compagnia di navigazione aerea estera, gli sportelli di un istituto bancario estero. Non si possono invece considerare tali una società controllata, un’installazione utilizzata ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa, una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa, una sede fissa di affari utilizzata dall’impresa per svolgere qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario. L’ordinamento tributario italiano adotta in numerose disposizioni l’espressione stabile organizzazione, collegando ad essa importanti effetti giuridici. Anzitutto il concetto si incontra in materia di tassazione in Italia dei redditi d’impresa prodotti da soggetti non residenti. Si considerano, infatti, redditi d’impresa dei non residenti solo quelli relativi alle suddette stabili organizzazioni (art. 20 lett. e Tuir). Il reddito della stabile organizzazione, risultante da un autonomo e separato bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, sarà assoggettato ad Ilor ed Irpef o Irpeg. Tale reddito viene determinato secondo i criteri ordinari dettati per le imprese residenti, salvo le rettifiche sulla base del valore normale per i rapporti con la casa madre (v. transfer price e cost sharing arrangements). L’eventuale doppia imposizione deve essere eliminata dalla legislazione dello stato estero di residenza o da convenzioni internazionali. Il concetto di stabile organizzazione si ritrova inoltre per le imprese italiane che operano all’estero. Ev necessario determinare separatamente il reddito della stabile organizzazione, ma in tal caso esclusivamente ai fini Ilor, imposta che colpisce solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano. Perche´ il reddito d’impresa sia escluso da tale imposta non è sufficiente che sia relativo ad una stabile organizzazione all’estero, risultando necessaria una gestione e contabilità separata (art. 117, comma 2o, Tuir). L’intassabilità ai fini Ilor degli utili di una stabile organizzazione all’estero è peraltro controbilanciata dall’indeducibilità , sempre ai fini Ilor, di eventuali perdite di tali stabili organizzazioni, con gestione e contabilità separata. Per quanto riguarda l’Iva, le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio italiano da un soggetto non residente sono assoggettate ad Iva nel caso in cui siano rese da stabili organizzazioni del cedente o del prestatore del servizio site in Italia (l’assoggettamento ad Iva può dipendere anche dall’esistenza di un rappresentante per i rapporti tributari o dalla soggettività Iva dell’acquirente italiano). Il concetto di stabile organizzazione rileva poi al fine di stabilire la territorialità delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio dello Stato anche nel caso in cui sono rese da stabili organizzazioni del prestatore del servizio site in Italia. Sono invece simmetricamente escluse le prestazioni di servizi rese da stabili
Stabex | | | Stabilimento |