Enciclopedia giuridica

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Transfer price e cost sharing arrangements

Con il termine transfer price si designano le politiche con cui una società trasferisce redditi alla società controllante o collegata attraverso la fissazione di un prezzo corrispettivo dei beni ceduti e servizi prestati maggiore rispetto al valore oggettivo di mercato (c.d. valore normale). La determinazione dei prezzi per le cessioni di beni o servizi effettuate all’interno dei gruppi di società è un efficace strumento per realizzare trasferimenti di reddito fra le società del gruppo. Agendo sui corrispettivi reciprocamente praticati rispetto a quelli che sarebbero stabiliti tra imprese indipendenti è così possibile spostare profitti sulla società del gruppo cui corrisponde un’imposizione fiscale più modesta. Nell’ordinamento interno mancano, invece, specifiche disposizioni sui rapporti tra le società di un medesimo gruppo e pertanto le cessioni di beni o servizi avvengono sulla base di prezzi liberamente determinati dalla volontà contrattuale delle parti. Norme particolari sono previste solo per i rapporti infragruppo tra società residenti e non residenti. L’art. 76, comma 5 del Tuir. prevede infatti un controllo sui valori trasferiti disattendendo il corrispettivo dichiarato e rettificandolo in base al valore corrente dei beni o servizi scambiati (individuato attraverso l’art. 9 Tuir.). L’Amministrazione finanziaria ha affrontato la questione del transfer pricing nella nota circolare 22 settembre 1980, n. 32, in cui vengono indicati metodi e comportamenti che in qualche modo consentano il controllo del prezzo. Peraltro la l. 22 marzo 1993, n. 99, ha ratificato la convenzione Cee istitutiva di una Commissione arbitrale a garanzia dell’eliminazione delle doppie imposizioni derivanti dalle rettifiche dei prezzi delle operazioni commerciali tra società consociate in Stati membri della Comunità diversi. Successivamente un apposito decreto disporrà il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute. Esistono poi i c.d. costtransfer price e cost sharing arrangementssharing arrangements che rispondono all’esigenza di realizzare i trasferimenti di alcuni costi (Edp, management, servizi amministrativi e di personale, marketing ecc.) sostenuti da una società del gruppo nell’interesse dell’intero gruppo alle varie società del gruppo medesimo. I costi infragruppo vanno infatti, trasferiti at arm’s length ovvero secondo una realtà economica congrua e confrontabile con il mercato ed i contratti infragruppo, predisposti ex ante, costituiscono lo strumento giuridico che permette un trasferimento di risorse funzionante in termini rigidi ed automatici. L’Amministrazione detta una serie di criteri al fine di individuare il valore di tali operazioni e ritiene che esista un potere di rettifica a valore normale assistito da una presunzione assoluta per le operazioni internazionali e da una presunzione relativa per le operazioni domestiche. Ev stato però notato che la supposta presunzione relativa alle operazioni domestiche transfer price e cost sharing arrangements peraltro successivamente esclusa dalla stessa Amministrazione non risponde a corretti canoni giuridici (le presunzioni non possono essere istituite che per legge) e sistematici (il potere di rettifica è disciplinato dalla legge per i soli casi di occultamento dei redditi e non per le differenze di valori).


Transessuali      |      Transnational Law


 
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