Enciclopedia giuridica

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Rimborso



rimborso di imposte: in linea di principio deve osservarsi che il diritto al rimborso nasce quando le somme corrisposte in via provvisoria dal contribuente sono maggiori di quelle che dovevano essere effettivamente pagate. Un primo caso di rimborso è rappresentato dai versamenti che risultavano essere dovuti nel momento in cui furono effettuati, ma che successivamente si sono rivelati indebiti: ciò avviene ad es. per le ritenute o gli acconti di imposta versati in eccedenza, per i crediti Iva, per le somme riscosse provvisoriamente in base all’accertamento dell’Amministrazione finanziaria e poi risultanti maggiori di quelle dovute in base alla decisione definitiva del giudice. Tali rimborsi avvengono in modo fisiologico a cura dell’ufficio, senza necessità che il contribuente presenti istanze, e che non sono sottoposti a termini decadenziali, ma solo a quello generale di prescrizione. Vi sono poi i rimborsi di versamenti indebiti fin dall’origine; al contribuente è infatti riconosciuto il diritto di richiedere la restituzione di tutti i tributi versati che sono ritenuti non dovuti: tali possono considerarsi le somme versate per errore materiale o secondo un calcolo prudenziale (in casi dubbi sovente si paga ciò che si ritiene non dovuto per evitare l’applicazione di sanzioni, salvo poi richiedere il rimborso). Ev evidente dunque che, a differenza dei precedenti rimborsi, occorre la presentazione di un’apposita istanza di rimborso agli uffici finanziari. L’interesse ad una celere definizione dei rapporti tra Fisco e contribuente ha determinato peraltro la fissazione di alcuni termini di decadenza per le varie imposte entro cui occorre presentare la suddetta istanza: ad es. per le imposte dirette il termine è di 18 mesi dal versamento. Ove manchi l’indicazione di un termine specifico, si fa ricorso alla norma generale che dispone un termine di due anni dal pagamento del tributo, o dal momento successivo in cui è sorto il diritto al rimborso. Presentata l’istanza l’ufficio è tenuto a dare una risposta: ove questa manchi (v. silenzio dell’amministrazione finanziaria), oppure ove sia negativa il contribuente può adire le vie giurisdizionali. Occorre infine sottolineare come la disciplina dei rimborsi presenti una struttura normativa abbastanza elementare rispetto ai problemi che possono verificarsi in pratica: così non è ben chiaro nel caso di rimborso inferiore al dovuto se il contribuente debba impugnare l’ordinativo di rimborso (che costituirebbe una sorta di provvedimento implicito) oppure se debba presentare una autonoma istanza di rimborso; oppure nel caso di minor credito risultante dalla dichiarazione quale strada abbia il contribuente per far riconoscere il maggior credito.


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