La nozione di tributo deve essere enucleata rispetto alle altre forme di entrate pubbliche, nonche´ rispetto alle altre prestazioni effettuate dai privati a favore della P.A.. Il tributo è una prestazione di carattere patrimoniale imposta autoritativamente dallo Stato al singolo, che comporta dunque uno spostamento di ricchezza dalla sfera privata alla sfera pubblica. Essenziali appaiono due profili: in primo luogo l’esistenza di una decurtazione patrimoniale non ricollegabile ad un rapporto commutativo; in secondo luogo la autoritatività della disciplina che realizza la decurtazione patrimoniale. Sotto tale profilo può osservarsi, come riconosciuto in modo consolidato dalla dottrina, che i tributi rientrano senza dubbio tra le prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 della Costituzione (v. riserva di legge). Essi peraltro tendono a distinguersi come species all’interno del genere prestazioni patrimoniali imposte in quanto connotati dall’essenziale riferimento al principio di capacità contributiva.
finalità extrafiscali del tributo: oltre alla finalità di procacciare un’entrata allo Stato, un tributo può essere preordinato anche ad uno scopo extra fiscale. La struttura ordinaria del tributo viene così modificata in vista dello scopo politico che si vuole raggiungere, in modo da ottenere un assetto incentivante o disincentivante dell’imposizione. La funzione di disincentivo è impiegata perlopiù per scoraggiare determinati consumi o determinate importazioni senza vietarle del tutto e viene realizzata in concreto con un inasprimento della tassazione. La funzione di incentivo è applicabile a numerosi settori economici od a categorie di soggetti che si intendono favorire e può essere realizzata in vari modi, attraverso agevolazioni, esenzioni, o regimi sostitutivi. La scelta delle tributo così come dei metodi impositivi con cui esse debbono venire perseguite appartiene intuitivamente alla sfera di discrezionalità del legislatore, fondandosi su valutazioni di opportunità economica e sociale a questo spettanti. Anche l’imposizione extra fiscale deve comunque rispettare il principio di capacità contributiva, in quanto, pur essendo preordinata al conseguimento di scopi non tributari, essa deve assumere come presupposto un fatto economicamente rilevante.
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente: tributo annuale a favore delle province istituito a decorrere del 1o gennaio 1993. Il tributo è dovuto a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Ev strettamente connesso con la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con cui è liquidato, iscritto a ruolo e riscosso, essendo commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni a tale tassa ed essendo dovuto dagli stessi soggetti che sono tenuti al pagamento della predetta tassa. Inoltre il tributo è determinato annualmente, con delibera della Giunta provinciale, in misura non inferiore all’1% ne´ superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Anche per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si osservano le norme previste per la predetta tassa.
Tributi delle regioni a statuto speciale | | | Truffa |