Enciclopedia giuridica

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Province

In ordine di dimensione territoriale, le province occupano tra gli enti locali (v. ente locale) una posizione intermedia tra le regioni e i comuni: le province individuano la comunità risultante dagli appartenenti a più comuni limitrofi e avente come territorio lo stesso territorio di quei comuni. Al pari di questi ultimi, le province sono dotate di autonomia statutaria e finanziaria. Curano gli interessi e promuovono lo sviluppo della comunità di riferimento.

circondari delle province: i province province sono suddivisioni del territorio provinciale previsti al fine di assicurare una maggiore funzionalità dei servizi di pertinenza dell’amministrazione provinciale e di stimolare e valorizzare la partecipazione popolare. La previsione e la disciplina dei province province è demandata allo statuto provinciale, che provvede alla loro istituzione nel caso in cui, in relazione all’ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi (art. 16, comma 1o, l. n. 142 del 1990), ne ravveda la opportunità .

funzioni delle province: le funzioni attribuite possono essere distinte in amministrative, programmatorie e attuative. Le prime attengono alla cura degli interessi provinciali e alla promozione dello sviluppo della comunità amministrata, in vari settori elencati dall’art. 14 l. n. 142 del 1990, tra cui rilevano la difesa del suolo, delle risorse idriche e dei beni culturali, la viabilità , la caccia e la pesca, lo smaltimento dei rifiuti, la prevenzione e la sanità . Nell’ambito dei compiti di programmazione, che hanno sempre connotato l’attività delle province, rientrano le funzioni di raccolta e coordinamento delle proposte avanzate dai comuni al fine di concorrere alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, nonche´ le funzioni di adozione diretta di programmi pluriennali di carattere generale e settoriale e di predisposizione del piano territoriale di coordinamento. Le funzioni attuative consentono, infine, alle province in collaborazione con i comuni e sulla base dei programmi, di promuovere e coordinare attività , nonche´ di realizzare opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

istituzione e modificazioni territoriali delle province: la Costituzione affida ai comuni il potere di iniziativa in ordine al mutamento delle circoscrizioni provinciali e alla istituzione di nuove province (art. 133 Cost.). Tali modificazioni, stabilite con legge statale, necessitano del parere della regione. I criteri e gli indirizzi cui debbono attenersi i comuni nell’esercitare il potere di iniziativa sono dettati dall’art. 16, comma 2o, della l. n. 142 del 1990. Si tratta prevalentemente di criteri di natura socioprovinceeconomica, volti a garantire la corrispondenza del territorio provinciale alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti socioprovinceeconomici e culturali della popolazione residente, ovvero a consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale. La legge inoltre prescrive che l’intero territorio di ogni comune debba fare parte di una sola provincia e che, di norma, la popolazione della provincia risultante dalle modificazioni territoriali non sia inferiore ai 200.000 abitanti. All’iniziativa di modificazione delle circoscrizioni provinciali devono aderire la maggioranza dei comuni dell’area interessata che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell’area stessa, con delibera assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.


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