mutamento delle circostanze: v. clausola, mutamento rebus sic stantibus.
mutamento rivoluzionario in uno Stato: nel caso in cui si verifichi un mutamento di governo nell’ambito di una comunità statale senza che il territorio dello Stato subisca ampliamenti o diminuzioni, si pone un problema di successione nei trattati. Quando il mutamento avviene per via extralegale o rivoluzionaria e si instaura un regime radicalmente diverso, deve ritenersi che muti la persona dello Stato (ad esempio, nel caso dell’avvento del regime sovietico in Russia nel 1917, oppure dei colpi di Stato in Cecoslovacchia nel 1948, in Grecia nel 1967 o in Cile nel 1973). La prassi internazionale sembra orientata nel senso di considerare il verificarsi di una successione del nuovo Governo nei diritti ed obblighi contratti convenzionalmente dal predecessore, ad eccezione per i trattati, di natura politica o strettamente collegati al regime precedente, che siano incompatibili con il nuovo regime. V. anche successione degli Stati, mutamento nei trattati.
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