cambiamento collettivo della cittadinanza in seguito alle mutazioni territoriali: si hanno mutamenti collettivi di cittadinanza in seguito alle cessioni territoriali (si parla al riguardo di naturalizzazioni collettive). In epoca moderna si è cercato di attenuare la rigidezza del criterio per il quale chi abitava il territorio ceduto passava senz’altro e definitivamente allo Stato cessionario. Si concede, cioè , all’individuo il c.d. diritto di opzione in forza del quale l’individuo stesso, mediante una apposita manifestazione di volontà emessa entro un breve termine, può conservare o riacquistare la cittadinanza dello Stato cedente. Si parla di conservazione o riacquisto perche´ dipende dall’interpretazione del trattato stabilire se l’opzione abbia effetto risolutivo della cittadinanza dello Stato cessionario acquisita, ipso iure al momento del trapasso territoriale, oppure sospensivo, nel senso che l’acquisto della cittadinanza dello Stato cessionario è condizionato al non esercizio del diritto di opzione. La manifestazione di volontà da sola non produce di regola effetti. Affinche´ questi si producano occorre che l’optante abbandoni il territorio dello Stato cessionario e talvolta potranno riconnettersi all’opzione anche conseguenze di ordine patrimoniale. V. anche cittadinanza.
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