successione a causa di morte: v. successione.
apertura della successione: v. apertura della successione.
successione a titolo particolare: successore a titolo particolare è la persona alla quale vanno, per legato (v.) contenuto nel testamento, uno o più beni determinati; egli non è erede, ma legatario, e non risponde dei debiti del defunto (art. 588 c.c.).
successione a titolo universale: successore a titolo universale è colui al quale vanno tutti i beni dell’ereditando o una quota, ossia una frazione aritmetica, di essi (un mezzo, un terzo ecc.). Egli è erede (v. erede, istituzione di successione) (per testamento o per legge) o, se concorre con altri, è coerede (v. coeredità ). Ev successore universale perche´ succede, per intero o per quota, nella totalità dei rapporti trasmissibili del defunto, ne prende il posto quale titolare, o contitolare, del patrimonio; e succede, oltre che nei rapporti attivi, anche nei debiti del defunto.
successione dei fratelli naturali: anche agli effetti successori i figli naturali (v. filiazione, successione naturale) sono equiparati a quelli legittimi (v. filiazione, successione legittima), i genitori naturali a quelli uniti in matrimonio. Si noti: fratello legittimo e fratello naturale sono tra loro equiparati rispetto ai genitori, non nei loro interni rapporti successori. Essi non succedono tra loro, come succedono i fratelli legittimi (art. 570 c.c.); e solo se mancano altri parenti entro il sesto grado, piuttosto che dare luogo alla successione dello Stato (v.) (art. 586 c.c.), eredita il fratello naturale (così, pur in mancanza di una norma di legge, ha deciso la Corte Costituzionale).
successione del concepito: sono capaci di succedere non soltanto le persone già nate al tempo in cui si apre la successione, ma anche quelle che a quel tempo siano solo concepite (art. 462, comma 1o, c.c.): se così non fosse, il figlio nato dopo la morte del padre non concorrerebbe con gli altri eredi nella successione; e si presume, salvo prova contraria, già concepito al tempo della apertura della successione chi è nato entro 300 giorni dalla morte dell’ereditando (art. 462, comma 2o, c.c.).
successione del coniuge divorziato: dopo la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno periodico (v. divorzio), il tribunale può disporre che l’eredità sia gravata della corresponsione di un assegno all’altro coniuge, a norma dell’art. 9 bis. La successione legittima del coniuge divorziato (e creditore dell’assegno periodico) prende, a questo modo, le forme di un legato (v.), il cui contenuto è determinato dal giudice tenuto conto di tutte le circostanze di cui al citato art. 9 bis. All’ex coniuge con diritto all’assegno, che non sia passato a nuove nozze, è riconosciuta la pensione di reversibilità maturata alla morte dell’altro ex coniuge, sempre che alla pensione di reversibilità non abbia diritto un successivo coniuge di quest’ultimo, ed il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio (art. 9, comma 2o, c.c.). Se sulla pensione di reversibilità ha acquistato diritto un successivo coniuge, la pensione può essere dal tribunale divisa fra i due, tenuto conto della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali in costanza del rapporto di impiego da cui deriva il diritto a pensione (art. 9, comma 3o, c.c.); e in questo secondo caso, a differenza che nel primo, l’ex coniuge divorziato non ha un vero e proprio diritto, fruendo il tribunale di una facoltà discrezionale sul se e sul quanto della attribuzione del suo diritto a pensione.
successione del coniuge separato: tanto nella successione legittima (v.), quanto nella successione necessaria (v.), il coniuge separato cui non è stata addebitata la separazione (v. separazione dei coniugi, successione giudiziale) con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (artt. 585, comma 1o, c.c. e 548, comma 1o, c.c.). Tanto nella successione legittima (v.) quanto nella successione necessaria (v.), il coniuge separato cui è stata addebitata la separazione (v. separazione dei coniugi giudiziale) con sentenza passata in giudicato, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione (v.) godeva degli alimenti (v.) a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi (artt. 585, comma 2o, c.c. e 548, comma 2o, c.c.).
successione della persona giuridica: sono capaci di succedere per successione testamentaria (v.) anche gli enti, associazioni (v. associazione, successione riconosciuta), fondazioni (v. fondazione), società (v.), riconosciuti come persone giuridiche; non lo sono gli enti non riconosciuti (v. associazione, successione non riconosciuta): le disposizioni testamentarie a loro favore perdono efficacia se, entro un anno dalla pubblicazione del testamento, non è fatta istanza per ottenere il riconoscimento (art. 600 c.c.). Perciò , a quelle associazioni, come i partiti politici e i sindacati, che hanno optato in via definitiva per la condizione di associazioni non riconosciute, è preclusa la possibilità di ricevere per testamento (come è preclusa la possibilità di accettare donazioni). Le persone giuridiche diverse dalle società possono accettare l’eredità solo con beneficio di inventario (v. beneficio, successione di inventario) (art. 473 c.c.). Regole particolari valgono per le organizzazioni di volontariato (v.).
successione dell’incapace: i minori (v. minore), gli interdetti (v. interdetto), gli emancipati (v. emancipato) e gli inabilitati (v. inabilitato) non possono accettare l’eredità se non con il beneficio d’inventario (v. beneficio, successione d’inventario) (artt. 471 e 472 c.c.) e con l’osservanza delle prescritte autorizzazioni.
successione dello Stato: quando non ci sono parenti entro il sesto grado, nella successione legittima (v.), i beni vanno allo Stato. Questo li acquista senza bisogno di accettazione (v. accettazione, successione dell’eredità ); non può rinunciarvi, ma risponde dei debiti ereditari solo entro il valore dei beni ereditati (art. 586 c.c.). La Corte Costituzionale ha però ritenuto costituzionalmente illegittima la mancata inclusione, nell’ordine dei parenti successibili, dei fratelli e delle sorelle naturali dell’ereditando, che sono così stati inclusi nell’ordine della successione legittima fra i parenti del sesto grado e lo Stato (v. successione dei fratelli naturali).
successione del nascituro: v. successione del concepito; successione del non concepito.
successione del non concepito: per testamento (v.) si possono lasciare i propri beni al figlio non ancora concepito di una data persona già vivente (art. 462, comma 3o, c.c.); il figlio di questa acquisterà l’eredità se e quando nascerà; ma, se quella persona morirà senza avere il figlio, si darà luogo alla successione legittima (v.), facendo riferimento alla data di apertura della successione (v.).
denuncia di successione: la successione successione, richiesta dalla legge a fini fiscali, non implica, di per se´ , accettazione tacita dell’eredità (v. accettazione, successione dell’eredità ).
successione fra enti pubblici: v. persona giuridica, estinzione della successione.
successione intestata: v. successione legittima.
legge regolatrice della successione: v. diritto, successione internazionale privato.
successione legittima: ha luogo se l’ereditando non aveva fatto testamento (v.), ovvero nel caso in cui, pur esistendo un testamento dell’ereditando, esso sia in tutto o in parte inefficace, ovvero, pur essendo efficace, disponga solo di parte del patrimonio ereditario o contenga solo disposizioni a titolo particolare (v. successione a titolo particolare). In caso di successione successione detta anche intestata, l’eredità si devolve ai parenti del de cuius indicati dalla legge e nell’ordine da questa stabilito. Nella successione in mancanza di una dichiarazione di volontà dell’ereditando, acquista rilievo il rapporto di parentela con il defunto: il principio è che il patrimonio vada, dopo la morte del suo titolare, ai membri della sua famiglia. La successione successione incontra però un limite; e l’esigenza di questo è enunciata anche dall’art. 42, comma 4o, Cost.: la legge stabilisce i limiti della successione successione. Qui il limite incide sui modi di acquisto della proprietà : per il c.c. il limite è il rapporto di parentela entro il sesto grado, oltre il quale l’acquisto gratuito dei beni altrui è considerato come socialmente non giustificato. Se mancano parenti entro questo grado i beni relitti vanno allo Stato (v. successione dello Stato). Può accadere che a favore di un medesimo soggetto concorrano due delazioni (v. delazione dell’eredità ), quella legittima e quella testamentaria (v. successione testamentaria), attribuendogli la seconda una quota di eredità maggiore di quella spettantegli in base alla prima. Il chiamato alla successione non ha scelta fra le due delazioni: egli può solo accettare l’eredità così come devolutagli dal de cuius, oppure rinunciare ad essa. Chi sia chiamato a succedere, per testamento, in una quota maggiore della legittima (v. quota, successione legittima), ma preferisca tenere per se´ solo quest’ultima, dovrà accettare l’eredità e, quindi, cedere ai coeredi quanto eccede la legittima, con il consenso di costoro. Nella successione successione i beni ereditari andranno ai parenti (v. parentela), esclusi in ogni caso gli affini (v. affinità ), secondo un ordine di successione che corrisponde a quella che, nella normalità delle ipotesi, è la gerarchia interna al mondo degli affetti della persona. L’ordine è il seguente (artt. 566 ss.): 1) se ci sono figli, legittimi o naturali o adottivi, i beni vanno a loro in parti uguali; al coniuge, se ancora in vita, va metà del patrimonio oppure un terzo a seconda che concorra con un figlio o con più figli; 2) se non ci sono figli, due terzi vanno al coniuge e un terzo ai genitori, fratelli e sorelle (ma, se mancano genitori, fratelli e sorelle, va tutto al coniuge); 3) se non ci sono ne´ figli ne´ coniuge superstite, succedono i genitori, i fratelli legittimi e le sorelle legittime (se mancano i genitori, va tutto a fratelli e sorelle; se mancano fratelli e sorelle, va tutto ai genitori); 4) se nessuno di costoro sia sopravvissuto, i beni vanno ai parenti, senza distinzione di linea (diretta o collaterale) a cominciare dal grado più prossimo e fino al sesto grado. Ciascun grado esclude il successivo (se ci sono parenti di terzo grado essi succedono, in parti uguali fra loro, con esclusione dei parenti di quarto grado, e così via). Si tenga però presente che con queste concorrono le norme sulla rappresentazione (v.): così, se una sorella è premorta, succedono i figli della sorella, in concorso con gli altri successibili dello stesso ordine (i fratelli, i genitori ecc.); e, se mancano altri successibili dello stesso ordine, tutto andrà ai figli della sorella premorta. Quando non ci sono parenti entro il sesto grado, i beni vanno allo Stato (v. successione dello Stato).
morte presunta e successione: v. morte, successione presunta.
successione necessaria: la successione successione opera in due casi: 1) se l’ereditando aveva fatto testamento (v.), ma in questo aveva trascurato (o, come si dice, pretermesso) determinati parenti ai quali la legge riconosce il diritto di succedergli in una determinata quota dell’eredità ; 2) se, pur essendo egli morto senza testamento, aveva in vita donato i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti. In entrambi i casi, i parenti pretermessi possono far valere il loro diritto con una apposita azione, detta azione di riduzione (v. azione, successione di riduzione) delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, e così concorrere nella successione insieme agli altri successori, testamentari o legittimi. Ev una forma di successione che pone un limite alla facoltà di disporre dei propri diritti con atto di liberalità (v.): questa facoltà può essere liberamente esercitata solo per una quota, detta quota disponibile (v.), del proprio patrimonio; un’altra quota, detta riserva (v. quota di riserva), è invece attribuita per legge a determinati parenti, e spetta loro anche contro la volontà del defunto. L’esigenza di questo limite è enunciata anche dalla Costituzione: la legge stabilisce i limiti della successione testamentaria (art. 42, comma 4o, Cost.). Il limite tocca, fondamentalmente, il diritto di proprietà (v.): rivela come l’individuo non abbia, quando dispone per atto di ultima volontà (v. atti giuridici, successione a causa di morte), o per donazione (v.), un potere sulle sue cose pari a quello che gli è riconosciuto quando ne dispone a titolo oneroso (v. atti, successione a titolo oneroso). Nella facoltà di disporre delle sue cose rientra il suo diritto di investire in operazioni rischiose l’intero suo patrimonio (come rientra nella facoltà di godere il suo diritto di consumarlo), senza che i suoi parenti possano impedirglielo, salvo solo, purche´ ne esistano i presupposti, il ricorso alla interdizione (v.) o alla inabilitazione (v.). Egli non è , invece, altrettanto libero di essere generoso o munifico con il suo prossimo: oltre certi limiti, che sono quelli segnati dalla successione successione dei parenti, l’individuo non può decidere a proprio piacimento a chi devolvere le proprie sostanze, neppure se sia mosso da alte finalità umanitarie o sociali. Ai membri della sua famiglia che gli sopravvivono spetta il diritto ad una quota del suo patrimonio, e spetta loro, nella estesa misura di legge (fino a tre quarti, se lascia coniuge e più figli), indipendentemente dal loro eventuale stato di bisogno, onde alla successione non può attribuirsi, come pure si è talora ritenuto, alcuna funzione assistenziale. Il diritto dei legittimari nasce dal fatto in se´ della esistenza di uno stretto rapporto di parentela con il de cuius; come nasce dallo status familiae il diritto degli eredi legittimi (v. successione legittima). Se l’ereditando ha un coniuge o ha scendenti o ascendenti, una quota dell’eredità è riservata a costoro, anche contro la sua espressa volontà . Questa quota, che corrisponde ad una frazione aritmetica del patrimonio ereditario, è detta riserva o legittima; mentre al resto del patrimonio ereditario, del quale il de cuius poteva liberamente disporre per atto di liberalità , si dà il nome di disponibile. La riserva può arrivare a coprire fino a tre quarti del patrimonio ereditario, come nel caso di chi muoia lasciando coniuge e più figli; e ciò rivela quanto siano limitati i poteri di disposizione del proprio patrimonio per atto di ultima volontà . Per chi muoia senza lasciare ne´ coniuge ne´ figli, la disponibilità si estende, invece, fino a due terzi dell’eredità , se gli sopravvivono ascendenti; altrimenti egli potrà disporre liberamente dell’intero patrimonio. Le norme sulla successione successione non operano solo come limite alla libertà testamentaria: esse limitano altresì la libertà di donare, e possono trovare applicazione anche quando si dia luogo alla successione legittima (v.), potendo i diritti degli stretti congiunti essere stati lesi da donazioni che l’ereditando abbia, in vita, elargito a favore di altri (art. 553 c.c.). I parenti che hanno diritto di succedere nella quota di riserva sono, per l’art. 536 c.c., il coniuge, i figli legittimi, naturali e adottivi, gli ascendenti legittimi (con esclusione degli ascendenti naturali) e quelli adottivi. Essi succedono nella misura e nell’ordine seguenti (artt. 537 ss.): a) al coniuge è riservata la metà del patrimonio, che si riduce ad un terzo o ad un quarto se il coniuge concorre con un figlio o più di un figlio, oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (v. abitazione, diritto d’successione del coniuge superstite) (art. 540 c.c.); b) ai figli o, se costoro non possono, ai loro discendenti, secondo i principi sulla rappresentazione (v.) (art. 536, comma 3o, c.c.), vanno un mezzo o due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali fra legittimi, adottivi e naturali, a seconda che essi siano uno o più . Nel concorso fra figli e coniuge, occorre distinguere: se c’è un solo figlio, un terzo del patrimonio va a lui ed un altro al coniuge; se i figli sono più d’uno, ad essi va complessivamente la metà del patrimonio ed un quarto va al coniuge. Nel concorso fra figli legittimi e figli naturali opera, a favore dei primi, possibilità di commutazione (v. famiglia, successione legittima); c) in mancanza di figli, agli ascendenti del de cuius, cioè ai suoi genitori o, se non ci sono genitori, ai nonni ecc., è riservato un terzo del patrimonio, che si riduce ad un quarto se gli ascendenti concorrono con il coniuge. La quota disponibile e, quindi, la riserva si calcolano detraendo dal valore del patrimonio relitto i debiti, ma aggiungendovi le donazioni elargite dal testatore in vita (relictum più donatum), secondo le regole sulla collazione (v.) (art. 556 c.c.). Ev un’operazione puramente contabile, cui si dà il nome di riunione fittizia: essa ha la funzione di accertare se l’ereditando, donando in vita i propri beni, abbia pregiudicato i diritti dei legittimari. Ev consentito dall’art. 551 c.c. che il de cuius lasci al legittimario un legato in sostituzione di legittima (cosiddetto legato privativo); ma il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima: se non rinuncia al legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, ove il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, salvo che il testatore gli abbia attribuito la facoltà di chiedere il supplemento; sarà successore a titolo particolare (v. successione a titolo particolare) e non diventerà erede (v. istituzione di erede). Altra opzione ancora, che va sotto il nome tradizionale di cautela sociniana (v. cautela, successione sociniana), è quella prevista dall’art. 550 c.c. per il caso di lascito eccedente la porzione disponibile. V. anche riduzione, azione di successione; legittimari.
successione nei beni della persona giuridica: v. persona giuridica, estinzione della successione.
successione nei contratti: relativamente ai contratti in corso di esecuzione alla morte dei contraenti si può dire, in linea generale, che il contratto non si estingue e che il successore del contraente defunto subentra nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Così, se muore il compratore prima della esecuzione della vendita (v.), il suo successore avrà diritto alla consegna della cosa venduta e sarà tenuto al pagamento del prezzo pattuito. Se muore una delle parti di un contratto preliminare (v. contratto, successione preliminare) di vendita, questo si trasmette al successore, che sarà obbligato a concludere il contratto definitivo; se muore chi ha contratto un patto di prelazione (v. prelazione, patto di successione), questo si trasmette agli eredi, che saranno tenuti a rispettare la prelazione. Se muore il mutuatario (v. mutuo), il contratto di mutuo prosegue nei confronti del suo successore, che restituirà la somma ricevuta dall’originario contraente al termine fissato nel contratto; se muore il fideiussore (v. fideiussione), il contratto si trasmette ai suoi eredi. Di regola, come si desume dagli artt. 1614 e 1627 c.c., si trasmettono al successore del conduttore e dell’affittuario i contratti di locazione (v.) e di affitto (v.); ma, per le locazioni urbane ad uso abitativo, la legge sull’equo canone richiede che si tratti di erede convivente (art. 6, comma 1o, l. n. 392 del 1978), mentre per le locazioni urbane ad uso diverso dall’abitazione gli eredi del conduttore succedono nel contratto solo se, per successione o per precedente rapporto risultante da data certa anteriore all’apertura della successione, hanno diritto di continuarne l’attività (art. 37, comma 1o, c.c., l. cit.). Dagli esempi ora fatti emerge come alla regola della successione nel contratto siano sottoposti anche contratti intuitu personae (v. contratto, successione intuitu personae), ossia contratti per i quali l’identità o le qualità personali di una delle parti (nei nostri esempi, l’identità o le qualità personali del mutuatario, del fideiussore, del locatario, dell’affittuario) sono stati determinanti del consenso dell’altra. Gli esempi ora richiamati mostrano che non c’è nesso necessario fra incedibilità del contratto per atto fra vivi (v. cessione del contratto) e successione nel contratto a causa di morte: la trasmissione ereditaria si attua anche per contratti incedibili; e l’intuitus personae opera solo quale giusta causa di recesso dell’altro contraente (v. recesso, successione per giusta causa) (artt. 1614 c.c., 1627 c.c.). Significativo è anche il caso della quota del socio accomandante (v.) di s.a.s., trasmissibile a causa di morte (art. 2322, comma 1o, c.c.), ma non cedibile per atto fra vivi se non con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (art. 2322, comma 2o, c.c.). Quest’ultima regola mette in evidenza l’intuitus personae della partecipazione; la prima regola ne rivela l’irrilevanza agli effetti delle successioni mortis causa. Alla regola della successione successione del defunto sono sottratti, in nome di una inviolabile libertà del successore, solo alcuni contratti: a) i contratti che obbligavano il defunto ad una prestazione di fare (v. prestazione, successione di fare), inesigibile a carico degli eredi: così il mandato (v.) si estingue per la morte del mandatario (art. 1722 n. 4 c.c.); il contratto di agenzia (v.) si estingue per la morte dell’agente (art. 1751 c.c.); come si estinguono per morte del lavoratore o del prestatore d’opera il contratto di lavoro (v.) e il contratto d’opera, manuale (v. contratto d’opera, successione manuale) o intellettuale (v. contratto d’opera, successione intellettuale). Qui viene in considerazione la libertà dell’individuo di decidere, secondo la propria scelta, a quali attività dedicarsi, senza subire alcuna predeterminazione altrui. I contratti aventi ad oggetto una prestazione di fare non si estinguono per la morte dell’obbligato quando questi sia un imprenditore (v.) non piccolo (v. piccolo imprenditore). Assume rilievo, in tal caso, la circostanza che l’impresa è , almeno di regola, una attività organizzata (art. 2082 c.c.), e che la prestazione dedotta in contratto non è prestazione personale dell’imprenditore, ma il prodotto dell’organizzazione da lui creata e destinata a proseguire oltre la morte del titolare. Perciò , la morte non estingue il mandato, se questo ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa (art. 1722 n. 4 c.c.); ne´ , per la stessa ragione, la morte dell’appaltatore estingue l’appalto (v.), salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto (art. 1674 c.c.); b) i contratti personali (v. contratto, successione personale), intesi per tali i contratti il cui carattere personale è inerente al tipo contrattuale; diversi, perciò , dai contratti intuitu personae, nei quali il carattere personale investe la scelta della persona dell’altro contraente. Sono contratti personali quelli che riflettono propensioni del tutto personali del contraente defunto, che i suoi successori sono liberi di non condividere; così il mandato si estingue anche per morte del mandante (art. 1722 n. 4 c.c.), rendendo liberi gli eredi di decidere, a proprio piacimento, quali affari concludere e come concluderli; così non si trasmette agli eredi, di regola, la partecipazione al contratto di associazione (v.), che riflette una propensione affatto personale dell’associato (si pensi all’iscrizione ad un partito o ad una associazione culturale o religiosa); ne´ si trasmette la partecipazione ad una società di persone (v.), implicante l’assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte nell’esercizio di una attività economica: qui gli eredi subentrano al socio defunto solo se così preferiscono i soci superstiti e gli eredi vi acconsentano (art. 2284 c.c.) e, perciò , per atto fra vivi, non per successione a causa di morte. L’art. 24, comma 1o, c.c., prevede, per le associazioni, la possibilità che la trasmissione della qualità di associato sia consentita dall’atto costitutivo. Il principio dell’intrasmissibilità della qualità di associato potrà , in particolare, essere validamente derogato dall’atto costitutivo in quelle associazioni, la partecipazione alle quali si ponga, rispetto al patrimonio dell’associato, in una relazione tale da rendere configurabile, nell’erede di quel patrimonio, un corrispondente interesse all’appartenenza all’associazione (come, ad esempio, quando il vincolo associativo unisca i proprietari di immobili situati in un dato territorio, del quale l’associazione si proponga la valorizzazione, o i proprietari di determinati beni di valore artistico o d’importanza storica, dei quali l’associazione si proponga la salvaguardia). Una norma testuale in tal senso vige per i consorzi (v. consorzio) fra imprenditori: in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio (art. 2610 c.c.); ed altrettanto accade, in caso di trasferimento dell’immobile, nei consorzi di urbanizzazione (v. consorzi, successione di urbanizzazione). Si trasmette agli eredi la quota di partecipazione a s.p.a. (v.) e, salvo che l’atto costitutivo lo escluda, di s.r.l. (v.) (art. 2479 c.c.). Al riguardo bisogna dire che è questa, nel nostro tempo, la principale forma di trasmissione della ricchezza a causa di morte. La maggior parte dei beni, il maggior numero di contratti fanno capo a società di capitali: e la loro trasmissione a causa di morte si attua in forma indiretta, con la trasmissione ereditaria delle quote di partecipazione alla società . V. anche patti parasociali, successione nei successione; proposta contrattuale, successione nella successione.
successione nei diritti reali: la proprietà (v.), gli altri diritti reali (v.) di godimento e le garanzie reali (v. garanzia reale), si trasmettono, per regola generale, ai successori dell’ereditando titolare degli stessi; salvo che non si tratti di quei diritti reali che, per loro essenza, non possono durare oltre la vita del loro primo titolare, come l’usufrutto (v.), l’uso (v.) e l’abitazione (v.). Ugualmente si trasmettono le correlative situazioni passive: morto il proprietario di un bene gravato dal diritto reale o dall’onere reale altrui, questo sarà esercitato dal suo titolare nei confronti del successore del defunto.
successione nei patti parasociali: v. patti parasociali, successione nei successione.
successione nel credito: per la regola generale si trasmettono ai successori i diritti patrimoniali relativi, ossia i diritti di credito (v. obbligazione) del defunto, e si trasmettono, correlativamente, le obbligazioni (v. obbligazioni, successione in generale) del defunto, ossia i suoi debiti; esclusi, in ogni caso, i crediti ed i debiti che abbiano carattere strettamente personale. Un tale carattere è ravvisabile nel credito che, per sua natura, non può spettare che alla persona dell’originario creditore (v. gestione di affari altrui, successione nella successione; risarcimento del danno, successione nel diritto al successione).
successione nel debito: v. de legazione; espromissione; accollo.
successione nel diritto al risarcimento del danno: v. risarcimento del danno, successione nel diritto al successione.
successione nel diritto di proprietà: v. successione nei diritti reali.
successione nella fideiussione: v. successione nei contratti.
successione nella garanzia reale: v. successione nei diritti reali.
successione nella gestione di affari: v. gestione di affari altrui, successione nella successione.
successione nella locazione: v. locazione, successione nella successione; successione nei contratti.
successione nella proposta contrattuale: v. proposta contrattuale, successione nella successione.
successione nel mandato: v. successione nei contratti; mandato, successione nel successione.
successione nel possesso: v. possesso, successione nel successione.
successione per rappresentazione: v. rappresentazione; sostituzione, successione testamentaria.
successione per stirpi: v. rappresentazione.
successione testamentaria: se l’ereditando aveva fatto testamento (v.), l’eredità si devolve alla persona o alle persone indicate nel testamento (artt. 587 ss. c.c.). Qui il soggetto regola, con proprio atto di volontà , la propria successione o, come preferisce esprimersi una dottrina, la indirizza: dispone dei propri beni e, più in generale, dei propri diritti designando la persona, o le persone, che alla sua morte gli succederanno. Ev una manifestazione di quella facoltà di disporre delle cose che inerisce al diritto di proprietà (v. proprietà , contenuto del diritto di successione) (art. 832 c.c.); è , più in generale, una manifestazione della facoltà di disporre dei propri diritti. Se ne può disporre per atto fra vivi (v. atti unilaterali, successione fra vivi) (vendendo, donando ecc.), e se ne può altresì disporre per atto a causa di morte (v. atti giuridici, successione a causa di morte), ossia con testamento. V. anche testamento.
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