Ev il contratto con il quale il debitore ed un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro; mira ad estinguere, mediante un unico pagamento, due rapporti obbligatori facenti entrambi capo ad un soggetto (accollato) che è al tempo stesso creditore di un debitore (accollante) e debitore di un creditore (accollatario). L’accollo può essere interno od esterno. Ricorre la seconda figura quando il creditore aderisce alla convenzione tra accollante ed accollato, acquistando così, nei confronti dell’accollante, il diritto all’esecuzione della prestazione. Nell’ipotesi di accollo interno, in cui non interviene l’adesione del creditore accollatario, il debitore accollato, che si è obbligato nei confronti dell’accollante, eseguirà la prestazione nei confronti dell’accollatario, quale terzo, secondo lo schema dell’adempimento del terzo (v. adempimento, accollo del terzo). L’accollo esterno può essere privativo o cumulativo, a seconda che il creditore accollatario rispettivamente abbia o meno aderito ad una convenzione in cui la liberazione fosse espressamente prevista ovvero abbia o non abbia dichiarato espressamente di liberare il debito accollato (art. 1273, comma 2o, c.c.). L’accollo può essere causale o astratto. Ricorre la prima ipotesi quando si è fatto espresso riferimento o al rapporto tra accollante ed accollato (c.d. rapporto di provvista) o al rapporto tra accollato ed accollatario (c.d. rapporto di valuta). In tali casi il debitore accollante potrà opporre al creditore accollatario le eccezioni relative al rapporto cui si è fatto riferimento. Nel caso di accollo astratto, non saranno opponibili al creditore accollatario le eccezioni relative ai rapporti sottostanti, fatta eccezione per quelle fondate sul contratto di accollo (art. 1273, comma 4o, c.c.). L’accollo costituisce una forma di successione nel rapporto obbligatorio dal lato passivo.
Accisa | | | Accomandante |