Antica imposta di consumo che colpiva i generi alimentari e le merci alle porte delle città . L’imposta, di origine spagnola, fu particolarmente diffusa in Germania nel sec. XIII, tanto che nel settecento le accise vennero statalizzate attraverso la costituzione di una amministrazione centrale delle dogane e dell’accisa. Nell’Italia settentrionale con tale termine si intendevano le imposte ordinarie dirette a carattere personale e reale, mentre nell’Italia meridionale prevaleva il significato di imposta di consumo. Proprio quest’ultima accezione si è poi generalizzata e nel linguaggio moderno le accise designano le imposte di fabbricazione. D’altra parte la più recente legislazione comunitaria, recepita dal legislatore nazionale, ha provveduto ad armonizzare il sistema comunitario delle accise; ai sensi di tale normativa per accisa si intende l’imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi degli oli minerali, l’alcole, le bevande alcoliche ed i tabacchi lavorati. Tutti questi beni già in precedenza erano assoggettati ad imposta di fabbricazione (v. imposta, accisa di fabbricazione) o di consumo, ed alla corrispondente sovraimposta di confine o di consumo. I prodotti in questione sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione e l’accisa è esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto, considerandosi immissione anche l’ammanco in misura superiore a quella consentita, lo svincolo da un regime sospensivo, la fabbricazione o l’importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo. L’individuazione di tale fatto generatore corrisponde all’attuale struttura impositiva delle imposte di fabbricazione e dovrebbe consentire, per gli scambi intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa, di attuare procedure di controllo a garanzia di un debito di imposta già sorto con la fabbricazione e che viene posto in regime sospensivo fino a quando non si verifica l’immissione al consumo nello Stato di destinazione. Obbligato al pagamento dell’accisa è il titolare del deposito fiscale per i prodotti immessi al consumo dal deposito fiscale, mentre nella fase di circolazione e dell’impiego l’imposta deve essere pagata dal soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta o che comunque si è reso garante del pagamento. Un apposito regime è previsto per il deposito fiscale e per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. In particolare per deposito fiscale si comprendono tutti gli impianti di lavorazione (raffinerie, petrolchimici, distillerie ecc.) e di deposito vero e proprio dove si lavorano, si trasformano e custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo. Il sistema permette una più completa armonizzazione comunitaria delle accise in virtù del quale gli accertamenti tributari non verranno più svolti nei luoghi di confine, ma attraverso l’esame dei documenti contabili nei depositi fiscali dei vari Stati membri. L’accertamento, per quantità e qualità , del prodotto da sottoporre ad accisa è comunque operato dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. La liquidazione dell’imposta si effettua applicando sulla quantità del prodotto l’aliquota d’imposta vigente alla data dell’immissione in consumo (modalità particolari sono previste per i tabacchi lavorati). Per gli ammanchi si applica l’aliquota vigente al momento in cui si sono verificati ovvero, se tale momento non può determinarsi, l’aliquota vigente all’atto della loro constatazione.
Accipiens | | | Accollo |