Enciclopedia giuridica

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Armonizzazione



armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della Cee: espressione che indica quel processo di graduale ravvicinamento delle legislazioni nazionali che costituisce una delle finalità della Cee (art. 3 Trattato Cee). Disposizioni specifiche sul ravvicinamento delle legislazioni sono contenute nel Trattato Cee: artt. 100, 100 A, 100 B (tale articolo così come il precedente sono stati inseriti dall’Atto unico europeo (v. atto, armonizzazione unico europeo), 101 e 102. Più in particolare, lo strumento utilizzato ai fini dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali è la direttiva (v.). Dispone infatti l’art. 100 che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione è competente ad emanare direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. Tuttavia, le misure di ravvicinamento che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, ad eccezione di quelle fiscali, di quelle relative alla libera circolazione delle persone e di quelle concernenti diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti, vengono adottate a maggioranza qualificata dal Consiglio, su proposta della Commissione, in cooperazione con i Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale. Gli Stati membri conservano in ogni caso il diritto di applicare disposizioni nazionali se sussistono motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico od archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale od ancora di protezione dell’ambiente di lavoro o dell’ambiente in generale. Tale misure, però , sono sottoposte al controllo della Commissione che, salvo il caso di abuso, deve approvarle. Disposizioni speciali, invece, relative al riavvicinamento delle legislazioni necessario ad assicurare la libertà di concorrenza nell’ambito del mercato comune sono contenute negli artt. 101 e 102. Si tratta di una procedura più complessa, in base alla quale le eventuali distorsioni alla libertà di concorrenza causate da una disparità nelle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative degli Stati membri, devono essere oggetto di consultazione tra la Commissione e gli Stati membri interessati; se a seguito di dette consultazioni non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione, il Consiglio emana le necessarie direttive. Qualora, invece, vi sia motivo di temere che detta distorsione possa essere provocata dalla emanazione o modifica di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, lo Stato membro deve previamente consultare la Commissione la quale è competente a raccomandare allo stesso le misure idonee per evitare la distorsione in questione. A chiusura del sistema, si colloca l’art. 100 B che introduce una interessante innovazione, per altro già enunciata dalla Corte di giustizia nel 1978 nella famosa sentenza Cassis de Dijon, riconoscendo al Consiglio la facoltà di dichiarare entro il 1992 ed in mancanza di armonizzazione, quali disposizioni, in vigore in uno Stato membro, sono equivalenti a quelle applicate in un altro Stato membro.

armonizzazione fiscale: procedimento con il quale vengono adeguate ad un modello unico di tributo, mediante direttive (v. direttive della Cee) o regolamenti comunitari (v.), le legislazioni di diversi paesi europei aventi per oggetto la


Armistizio      |      Arra


 
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