Enciclopedia giuridica

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Armistizio

Accordo tra Stati belligeranti ai fini della sospensione delle attività belliche in vista della conclusione del trattato di pace che sancisce definitivamente il cessare dell’animus bellandi (Reg. annesso alla IV Conv. Aja, 1907, artt. 36 – 41). Si distingue in armistizio generale e armistizio locale a seconda che sospenda le operazioni belliche in via generale, o soltanto con riferimento ad un raggio determinato o fra determinate frazioni degli eserciti belligeranti (art. 37). Dal punto di vista giuridico, l’effetto dell’armistizio è unicamente quello della sospensione delle ostilità per un periodo di tempo determinato o indeterminato, stante il perdurare però dello stato di guerra e, quindi, del perdurare in vigore del diritto bellico. Durante il periodo di armistizio, che ha carattere provvisorio, non si esclude totalmente l’impiego della violenza militare. Sulla base di tali elementi, è stato definito dalla dottrina come: un complesso di limiti temporanei e convenzionali al vigore del diritto bellico con particolare riguardo alla cessazione delle ostilità . Per esso è stata proposta la qualificazione di tertium genus tra la pace e la guerra. Esso sempre più tende ad assolvere la funzione di una stabile sospensione delle ostilità , mettendo in crisi la distinzione netta tra armistizio e trattato di pace. Attualmente la funzione una volta riconducibile all’armistizio è adempiuta dal cessate il fuoco, distinguibile in generale e locale e suscettibile di essere regolato dagli artt. 36 – 41 del Regolamento sopra richiamato.


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