Enciclopedia giuridica

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Qualificazione



qualificazione del contratto: è l’operazione mirante ad identificare l’astratto tipo legale cui sussumere il concreto contratto, in vista dell’assoggettamento del secondo alla disciplina particolare del primo. La Cassazione suole scomporre l’operazione in due fasi, l’una consistente nell’individuazione della comune intenzione delle parti, l’altra concernente l’inquadramento della fattispecie nello schema legale corrispondente. Questa seconda fase viene ulteriormente scomposta in descrizione del modello della fattispecie giuridica e giudizio sulla rilevanza giuridica qualificante degli elementi di fatto in concreto accertati. Il tutto per concludere che solo la prima fase è di pertinenza esclusiva del giudice di merito; mentre la seconda è suscettibile di riesame in sede di legittimità anche per ciò che attiene alla rilevanza giuridica qualificante. Un problema di qualificazione sorge in molteplici ordini di casi. Anzitutto quando nessun nomen iuris è fornito dalle parti, come nel caso di contratto tacito. Tizio, ad esempio, ha lavorato nell’impresa di Caio: vi ha lavorato quale dipendente (v. lavoro, qualificazione subordinato), come sostiene Caio, oppure come socio d’opera (v. socio, qualificazione d’opera), come pretende Tizio, reclamando la sua partecipazione agli utili dell’impresa? Qui il problema di qualificazione è tutto rimesso al giudice, che lo risolverà attribuendo rilevanza giuridica qualificante agli elementi di fatto dedotti dalle parti. Talvolta la stessa legge offre un criterio per identificare l’elemento di fatto qualificante: così l’art. 2223 c.c. impone la qualificazione qualificazione, come vendita (v.) o come contratto d’opera (v. contratto, qualificazione d’opera) con materia fornita dal prestatore d’opera, a seconda che risulti che le parti abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia oppure l’opus. Un problema di qualificazione sorge, in secondo luogo, quando c’è uno scarto fra il nomen iuris dato dalle parti al contratto e l’effettivo contenuto di questo: le parti, ad esempio, hanno scritto di volere l’una vendere e l’altra comperare l’edificio che sarà costruito dalla seconda; ma la seconda risulta obbligata verso la prima ad eseguire la costruzione. Sicche´ il giudice supererà il significato letterale delle parole usate dai contraenti e deciderà che non si tratta di vendita (di cosa futura) (v. vendita, qualificazione di cose future), bensì di appalto (v.), applicando di conseguenza le norme relative a questo tipo contrattuale, anziche´ quelle della vendita. Maggiore gravità il problema di qualificazione presenta quando il concreto contratto oppone resistenza alla sua riconduzione ad un dato tipo legale: o per la presenza in esso di elementi estranei alla fattispecie del tipo legale o per la contemporanea presenza di elementi caratterizzanti più tipi legali. In questo ordine di casi l’operazione di qualificazione qualificazione concreto può condurre ad esiti clamorosi, addirittura drammatici. Una s.r.l. (v.), con clausola statuaria che prevede una illimitata partecipazione dei soci alle perdite della società, è stata qualificata come s.n.c. (v.); altra società di capitali (v.), con clausola statutaria che vieta la distribuzione degli utili e ne impone la devoluzione a fini ideali, è stata dalla giurisprudenza qualificata come associazione (v.) e, potendo le associazioni conseguire il riconoscimento della personalità giuridica solo per atto amministrativo (art. 12 c.c.), come associazione non riconosciuta (v. associazione, qualificazione non riconosciuta), con la conseguenza (ecco l’esito drammatico dell’operazione di qualificazione) che i loro amministratori si troveranno a rispondere personalmente delle obbligazioni assunte, a norma dell’art. 38 c.c.. L’esito, per quanto clamoroso, è ineccepibile: il contratto associativo con scopo ideale è associazione e non società ; e la responsabilità personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta attiene al contenuto legale inderogabile del contratto. Analoghi esiti drammatici l’operazione di qualificazione può avere nel caso delle società di comodo (v. società , qualificazione di comodo). Sempre in questo ordine di casi l’operazione di qualificazione ammette una soluzione ulteriore rispetto alla scelta di uno tra i diversi tipi contrattuali aventi una disciplina particolare: ammette, a norma dell’art. 1322, comma 2o, c.c., la qualificazione del contratto come contratto atipico (v. contratto, qualificazione atipico). Ev però un fatto che il c.c., mentre pone le condizioni di validità dei contratti atipici, che debbono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, non offre criteri per la loro disciplina. Ad essi sono certamente applicabili le norme sui contratti in generale (art. 1323 c.c.); ma è altrettanto certo che queste non possono da sole soddisfare le esigenze di disciplina normativa del contratto atipico. Ciò fa comprendere perche´ la nostra giurisprudenza abbia imboccato una drastica, ma non condivisibile, strada, che l’ha condotta ad approdare a questo duplice principio: a) la qualificazione di un contratto nominato non è alterata dalla presenza di elementi estranei a quelli che caratterizzano lo schema tipico, ove gli stessi rimangono preminenti, con la conseguenza che per la sua regolazione occorre far capo alla disciplina dello schema negoziale prevalente; b) un contratto nel quale siano commisti e combinati elementi di due tipi contrattuali potrà essere qualificato come contratto misto, ma andrà sottoposto alla disciplina di uno dei due tipi di contratto, in base al criterio della prevalenza degli elementi distintivi dell’una o dell’altra figura negoziale. A questo modo, il contratto traslativo della proprietà di un immobile contro un corrispettivo costituito in parte da una somma di danaro e in parte dalla esecuzione di un’opera viene qualificato come contratto misto di vendita e di appalto, ma viene al tempo stesso sottoposto interamente alle norme sulla vendita, in base alla valutazione di preminenza del carattere traslativo del contratto: si esclude, in particolare, l’applicazione dell’art. 1667 c.c. e del relativo termine di prescrizione. Analogamente, l’acquisto di una autovettura nuova contro un corrispettivo costituito in parte da una somma di danaro e in parte dal trasferimento di una autovettura usata è qualificato come contratto misto di vendita e di permuta, ma è sottoposto alle sole norme sulla vendita; se la vettura usata risulta altrui o viziata, si attribuisce al venditore della vettura nuova il diritto all’intero prezzo. C’è una evidente contraddizione fra la qualificazione qualificazione come contratto con causa mista e la sua sottoposizione alla disciplina relativa alla causa giudicata prevalente. Si finisce, a questo modo, con il frustrare lo stesso principio di atipicità , giacche´ contratto complesso e contratto misto si riducono sempre a contratto tipico, secondo la regola della prevalenza; si adotta un criterio lesivo dell’autonomia contrattuale (v.), che per l’art. 1322, comma 2o, c.c., è libertà di concludere contratti diversi da quelli aventi una disciplina particolare. Un criterio rispettoso dell’autonomia contrattuale è quello della integrazione, anziche´ della prevalenza, delle discipline relative alle diverse cause che si combinano entro il contratto misto. Nel contratto misto di vendita e appalto, alla prestazione del compratorequalificazioneappaltatore si addice la disciplina propria dei vizi dell’opera, anche sotto l’aspetto del termine di prescrizione dell’azione di cui all’art. 1667 c.c.; nel contratto misto di vendita e permuta, alla prestazione del compratore della vettura nuova, che ha consegnato un usato altrui o viziato, si addice l’art. 1553 c.c.: egli non potrà essere condannato al pagamento dell’intero prezzo della vettura nuova, ma ad una somma di danaro pari al valore contrattualmente assegnato all’usato. Anche il c.c., del resto, suggerisce il criterio dell’integrazione allorche´ detta, all’art. 1677 c.c., che all’appaltoqualificazionesomministrazione (v. appalto, qualificazione somministrazione) si applicano, in quanto compatibili, le norme sull’appalto e quelle sulla somministrazione. Analoghe valutazioni possono essere formulate per i contratti associativi atipici (v. associazione, qualificazione atipica), che si collocano in posizione intermedia fra l’associazione (v.) (della quale presentano l’elemento dello scopo non lucrativo) e la società (v.) (della quale hanno gli elementi della struttura chiusa o del voto rapportato alla quota di partecipazione al contratto, come nel caso dei consorzi di urbanizzazione) (v. consorzi, qualificazione di urbanizzazione). Esse vanno ripetute anche per il caso, poc’anzi menzionato, della qualificazione della s.r.l. come associazione non riconosciuta: qui non si potrà , sulla base del criterio della prevalenza, assoggettare il rapporto a tutte le norme sulle associazioni; si dovrà qualificare il contratto come contratto associativo atipico e, secondo il criterio dell’integrazione, salvare quelle fra le norme sulla società (come le norme relative al voto per quote) che risultano confacenti all’atipico rapporto posto in essere dalle parti.

qualificazione della disposizione testamentaria: il problema di qualificazione, se a titolo universale o a titolo particolare, trova un criterio di soluzione nell’art. 588 c.c.. Il primo comma adotta un criterio sostanziale, fondato sulla ricerca della volontà del testatore, e non letterale, basato sulle espressioni usate. Le disposizioni testamentarie, vi è stabilito, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore; altrimenti sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. Può accadere che il testatore, anziche´ indicare una frazione aritmetica del suo patrimonio, faccia riferimento a determinati beni o a un complesso di beni, pur avendo inteso assegnarli come quota del suo patrimonio (art. 588, comma 2o, c.c.). La ricostruzione di una sua volontà in tal senso pone, a volte, ardui problemi di interpretazione del testamento (v. testamento, interpretazione del qualificazione): è certo a titolo universale la disposizione con cui si lasciano ad una persona tutti gli immobili oppure tutti i beni mobili; ugualmente, se si lascia un bene o un complesso di beni (ad esempio, l’azienda) il cui valore è pari o, addirittura, supera il valore del restante patrimonio, si deve da ciò dedurre che si sia voluto, precostituendo norme per la divisione (v.), istituire un erede per una quota corrispondente al valore dei beni lasciatigli. Se, invece, si assegna un bene il valore del quale corrisponde ad una piccola frazione dell’intero asse ereditario, ben difficilmente il beneficiario potrà essere qualificato come erede (occorrerebbe, ad esempio, che egli venisse indicato nel testamento come tenuto a concorrere nel pagamento dei debiti ereditari).


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