Enciclopedia giuridica

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Personalità



personalità dello Stato: bene giuridico tutelato da una categoria di norme incriminatrici, che consiste nell’interesse alla conservazione e tutela degli istituti e caratteristiche essenziali della fisionomia costituzionale dell’ordinamento (personalità interna dello Stato), rispetto a metodi di lotta politica antidemocratici, nonche´ tutela delle condizioni che stanno alla base della conservazione dello Stato, sotto l’aspetto territoriale e istituzionale, rispetto ad altri Stati sovrani (personalità internazionale dello Stato) (artt. 241 – 313 c.p.). Tra gli altri, appartengono a tale categoria i reati di attentato contro l’integrità , l’indipendenza e l’unità dello Stato (art. 241 c.p.), spionaggio politico o militare (art. 257 c.p.), rivelazione di segreti di Stato (art. 261 c.p.), associazione sovversiva (270 c.p.), insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.). Si parla in proposito di delitti politici: sono tali quei delitti che offendono un interesse politico dello Stato, ossia l’interesse alla tutela dell’assetto costituzionale, ovvero un diritto politico del cittadino, cioè il diritto del cittadino di partecipare alla vita politica dello Stato. Ev politico anche il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici (art. 8 c.p.). Le norme incriminatrici che tutelano la personalità personalità sono costruite sul modello del reato di attentato (v.), caratterizzate dall’anticipazione della soglia di punibilità . Si attribuisce cioè rilevanza penale alle attività anche soltanto preparatorie, senza che sia necessaria una effettiva lesione della personalità personalità. Rientrano in tale categoria i reati introdotti dalla c.d. legislazione di emergenza (l. 18 maggio 1978, n. 191; l. 6 febbraio 1980, n. 15), ossia i delitti che hanno come scopo l’eversione dell’ordinamento democratico e di terrorismo: associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.) sequestro di persona a scopo di terrorismo (art. 289 bis c.p.), attentato con finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.). V. eversione; attentato.

personalità del reo: v. pena.

diritti della personalità: v. diritti della personalità .


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