Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni (art. 605 c.p.). L’interesse tutelato dalla norma in esame è costituito dalla libertà di agire, intesa come libertà fisica, libertà di movimento in senso lato. Il nucleo oggettivo della fattispecie risiede, quindi, nella privazione della libertà personale, intesa sia come libertà di movimento nello spazio sia come libertà di scelta del luogo dove restare. In ordine alla durata del sequestro si ritiene sufficiente che la privazione della libertà si verifichi per un periodo di tempo di un certo rilievo. Per la configurazione oggettiva del reato, non occorre che il soggetto passivo sia messo in una situazione limite, cioè senza via di scampo, o comunque costretto a superare ostacoli per lui insormontabili, ma è sufficiente che per liberarsi della costrizione impostagli il soggetto passivo debba porre in essere mezzi straordinari e non prontamente attuabili, ovvero che i predetti ostacoli non possano essere superati agevolmente e con immediatezza. La condotta tipica può essere, oltre che attiva, anche omissiva. Risponde, quindi del reato in esame, tanto chi chiude una persona in una stanza, impedendole di uscirne, quanto chi omette di restituire ad un terzo la sua libertà di movimento, trattenendolo indebitamente nel luogo cui è rinchiuso. Soggetto passivo può essere anche chi si trovi già in stato di parziale privazione della libertà , qualora venga ulteriormente limitata la sfera di movimento a lui consentita: ad esempio risponde di sequestro di persona il detenuto che immobilizza con una fune un altro detenuto privandolo in tal modo della libertà di movimento nell’ambito della cella. Non si discute sull’ammissibilità del tentativo, il quale si configura anche nel caso in cui la privazione della libertà si sia verificata per un periodo di tempo irrilevante, purche´ non abbia avuto ancora inizio la coercizione dell’altrui libertà personale. L’elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di privare taluno della sua libertà personale, senza averne l’autorizzazione. Non occorre alcun fine speciale e, quindi, richiesto il solo dolo generico. Sull’efficacia scriminante del consenso prestato dal soggetto passivo non esiste identità di vedute. Si può comunque affermare, in ossequio all’art. 13 della Costituzione, che il consenso deve ritenersi efficace quando abbia per oggetto una limitazione soltanto circoscritta e secondaria del bene della libertà , ed invalido invece quando ne determini la soppressione totale.
sequestro di persona a scopo di estorsione: il sequestro di persona sequestro di persona (art. 630 c.p.), definito ricatto nel codice precedente, inizia a diffondersi nei primi anni settanta. Circoscritto in origine a contesti territoriali di carattere isolano ha avuto successivamente una rapida e feroce diffusione in tutto il territorio nazionale. Attualmente due località montuose, il Supramonte (Sardegna) e l’Aspromonte (Calabria) costituiscono di fatto le strutture ricettizie in cui sia gli autori che le vittime di questo efferato delitto trovano ricovero. Si tratta di una forma speciale di estorsione, caratterizzata dal mezzo, il sequestro di persona, per conseguire un ingiusto profitto. In seguito alle diverse modifiche legislative apportate con il d.l. n. 59 del 1978 e la l. n. 894 del 1980, l’oggetto della tutela penale tende prevalentemente ad incentrarsi sul bene della libertà personale del sequestrato, con conseguente attenuazione dell’aspetto patrimoniale sotteso alla originaria conformazione normativa della fattispecie incriminatrice. Di conforto sono sia la soppressione dell’aggravamento di pena previsto in antecedenza per l’ipotesi di un effettivo conseguimento del riscatto, e dalla sia sostituzione con la circostanza aggravante in caso di causazione della morte dell’ostaggio, sia dalla esclusione di una circostanza attenuante della pena nel caso di mancato conseguimento del profitto. L’elemento oggettivo richiesto è identico a quello preveduto dall’art. 605 c.p.: esso infatti consiste nel sequestrare una persona. In ordine al fatto materiale del sequestro si rende superflua un’analisi particolareggiata del reato, vale quanto si è detto per il reato che precede (art. 605 c.p.). Sono previste dal legislatore, al fine di combattere il fenomeno delittuoso in forte espansione ed incentivare la dissociazione dei concorrenti, una serie di circostanze aggravanti e attenuanti: in partcolar modo nei commi 2o e 3o sono previste due ipotesi di aggravanti costituite dalla morte non voluta o voluta, del soggetto passivo; contempla successivamente una diminuzione di pena, nei limiti della sanzione prevista dall’art. 605, per il concorrente che, disssociandosi dagli altri, si adopera per far riacquistare al soggetto passivo la libertà senza che ciò sia a conseguenza del prezzo della liberazione; prevede inoltre una diminuzione della pena sino ai due terzi se il concorrente dissociato si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura del concorrenti. Il legislatore allo scopo di evitare che gli autori di questo grave delitto realizzino il fini propostosi e cioè la realizzazione dell’ingiusto profitto, meglio definito come riscatto, ha introdotto delle nuove figure criminose. Con il d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella l. 15 marzo 1991, n. 82, viene punito il fatto di chi contrae, anche all’estero, una assicurazione per la copertura dei rischi del prezzo del riscatto; viene altresì incriminato il fatto di chi, avendo notizia di un sequestro di persona sequestro di persona anche soltanto tentato o di circostanze relative al pagamento del prezzo per la liberazione dell’ostaggio o comunque utili per la sua liberazione, ovvero per l’accertamento o la cattura dei colpevoli omette o ritarda di riferirne all’autorità di cui all’art. 361 c.p.. La legge dispone altresì il sequestro dei beni dei familiari della vittima. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, consistente, oltre che dalla volontà di privare taluno della libertà di movimento, dallo scopo di conseguire, per se´ o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Ev proprio la presenza di questo fine specifico che rende autonoma la fattispecie in esame e la differenzia da quella contenuta nell’art. 605 c.p.. La consumazione del reato la si ha nel momento in cui la persona viene privata della sua libertà personale, non occorre che l’agente abbia o meno conseguito il riscatto. Il tentativo è ipotizzabile solo nel caso in cui non abbia ancora avuto inizio la privazione della libertà dell’ostaggio, pur in presenza di atti idonei diretti a tal fine. In conclusione appare doveroso sottolineare l’opportunità di una diversa collocazione del delitto in esame nell’ambito del c.p.. Infatti mai come nel caso di specie la dignità umana è calpestata, la libertà della persona o meglio la vista stessa dell’individuo sono oggetto di scambio di una squallida e perversa mercificazione.
Sequestro | | | Sequestro penale |