Nello schema dei delitti aggravati dall’evento sono previsti inasprimenti di pena se dall’attentato derivino la morte o lesioni gravi o gravissime per la persona che ne è l’oggetto. Tali inasprimenti sono qualificati espressamente dalla legge circostanze aggravanti e si precisa che, rispetto ad esse, eventuali circostanze attenuanti concorrenti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti. Ev altresì prevista una circostanza aggravante se il fatto è rivolto contro chi eserciti funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero la sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle funzioni. Per quanto l’interprete si trovi di fronte ad un reato plurioffensivo, la sua collocazione tra i delitti contro la personalità interna dello Stato sottolinea che la vita e l’incolumità di ogni persona sono qui considerate non tanto quali beni dell’individuo, quanto alla stregua di beni che, per le particolari finalità dell’aggressione, lo Stato tutela per difendere se stesso. Sennonche´ , mentre in altre ipotesi questa autodifesa emerge con chiarezza per la natura delle funzioni rivestite dall’offeso, nella specie essa si ricollega all’accertamento del particolare scopo che caratterizza l’azione criminosa. Di qui l’esigenza di definire che cosa la legge intenda per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Terrorismo può definirsi l’uso del terrore, cioè di una violenza indiscriminata e spietata, allo scopo di spargere il panico nella collettività o in parte di essa. L’eversione dell’ordine democratico è lo stravolgimento dell’ordine costituzionale, cioè la radicale violazione, attuata con la violenza, dei principi che debbono disciplinare la dialettica politica. Per l’art. 283 viene punito chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato. L’art. 289, nel testo modificato dell’art. 1, l. 30 luglio 1957, n. 655, parla dell’attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali. Una forma attenuata di tale reato è prevista nel comma 2o dell’art. 289 e si ha allorche´ il fatto è diretto soltanto a turbare l’esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette. Nell’impedimento di cui al comma 1o di questa norma incriminatrice, deve intendersi compresa qualsiasi coercizione esercitata sugli organi costituzionali per far sì che essi operino in un determinato modo e non secondo la loro volontà . Il turbamento, che è contemplato nel comma 2o dell’art. 289, è costituito da ogni fatto che menomi, in modo apprezzabile, questa serenità che al Capo dello Stato e delle Assemblee è necessaria per l’espletamento regolare delle loro attribuzioni, prerogative e funzioni costituzionali. Anche il reato in parola è un delitto di attentato e, quindi, per la consumazione non occorre il conseguimento avuto di mira.
attentato ad impianti di pubblica utilità: è il reato previsto dall’art. 420 c.p.. La fattispecie è stata introdotta con l’art. 1 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in l. 18 maggio 1978, n. 191. La norma in esame mira alla tutela dell’ordine pubblico contro gli atti di intimidazione indiretta su cose di utilità generale che, mettendo a repentaglio le condizioni indispensabili per la pacifica convivenza sociale, menomano il senso di sicurezza di tutti i cittadini. Espressione del clima dell’emergenza che ha contrassegnato la lotta al terrorismo, la disposizione sembra peraltro manifestare più portata simbolica che reale efficacia di tutela. L’espressione adottata dalla norma, fatti diretti a danneggiare o distruggere, riporta all’art. 420, cioè ai reati di attentato. Per impianto è da intendersi il complesso di strutture, apparecchi, attrezzature e congegni concorrenti a un determinato fine (ad es. centraline telefoniche ecc.).
attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali: è il reato previsto dall’art. 289 c.p.; oggetto della tutela penale è l’interesse relativo alla personalità interna dello Stato in quanto attiene al libero esercizio delle funzioni spettanti al capo dello Stato, al governo, alle Assemblee regionali. A proposito del Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci va rilevato che l’art. 289 ne protegge la libertà funzionale, mentre la libertà individuale è tutelata dagli artt. 266 e 277. L’elemento materiale è articolato in due ipotesi, diversamente sanzionate: l’impedimento e la turbativa delle funzioni. Nell’impedimento deve intendersi compresa qualsiasi contrazione esercitata sugli organi costituzionali per far sì operino in un determinato modo, e non secondo la loro volontà; il che essi turbamento è costituito da ogni fatto che menomi in modo apprezzabile quella serenità del Capo dello Stato e delle Assemblee che è necessaria per l’espletamento regolare delle attribuzioni e prerogative costituzionali.
Attacco armato | | | Attestazione |