efficacia del contratto: v. contratto, effetti del efficacia.
efficacia della legge nel tempo: le leggi e i regolamenti diventano obbligatori o, come anche si dice, entrano in vigore solo a seguito della loro pubblicazione (che per le leggi e i regolamenti dello Stato è eseguita nella Gazzetta ufficiale) e, se non è diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo ad essa (art. 73, comma 3o, Cost., art. 10 prel.). La loro obbligatorietà è , dunque, subordinata ad un adempimento, come la pubblicazione, diretto a renderli conoscibili da parte di chi deve osservarli; ma si tratta, va precisato, di una conoscibilità astratta, ossia della virtuale possibilità , per ciascun destinatario, di conoscerli attraverso la loro pubblicazione: leggi e regolamenti, una volta pubblicati, obbligano anche chi si fosse trovato, in concreto, nella assoluta impossibilità di venirne a conoscenza. Vale il tradizionale principio secondo il quale l’ignoranza della legge non scusa: si impone l’esigenza di sottrarre l’obbligatorietà del diritto a ogni possibile disputa circa la sua effettiva conoscenza da parte dei singoli. Le leggi, o singole norme in esse contenute, cessano di avere efficacia o per espressa disposizione di una legge successiva (art. 15 prel.) o per referendum popolare (art. 75 Cost.) o per sentenza di illegittimità costituzionale (art. 136 Cost.). In questi casi si parla di abrogazione espressa; ma una norma di legge può perdere efficacia anche per incompatibilità con una nuova disposizione di legge oppure perche´ una nuova legge regola l’intera materia (art. 15 prel.), e si dice allora che la precedente norma è stata tacitamente abrogata. Altro principio generale, che si collega alle esigenze di certezza del diritto, è quello secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (art. 11 prel.). Questo principio assume valore di precetto costituzionale, vincolante la legislazione ordinaria, solo per le leggi penali: solo a queste fa riferimento la Costituzione, allorche´ stabilisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25, comma 2o, Cost.). Rispetto al diritto privato, invece, la irretroattività della legge risulta sancita solo da una norma generale di legge ordinaria (quale è il c.c., con le relative preleggi); e, in quanto norma di legge ordinaria, essa è derogabile da altre leggi ordinarie, che possono attribuire a se stesse effetto retroattivo. Questa possibilità di deroga non dovrebbe, a rigore, considerarsi illimitata: la retroattività della legge, essendo una eccezione ad una regola generale, altera il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.); sarebbe, perciò , da considerarsi legittima solo in presenza di un ragionevole motivo che la giustifichi. La tendenza della nostra giurisprudenza è però nel senso di riconoscere al legislatore l’insindacabile potere di attribuire effetto retroattivo alle proprie leggi. In ogni caso, la retroattività della legge deve risultare in modo esplicito o, quanto meno, desumersi dalla funzione della legge, come nel caso delle cosiddette leggi interpretative, che hanno la funzione di chiarire il senso di leggi anteriori; altrimenti, il giudice non potrà applicarla che a situazioni successive alla sua entrata in vigore. Legge non retroattiva significa, in concreto, legge che non influisce sul fatto compiuto. Così, ad esempio, la legge di riforma del diritto di famiglia, che ha vietato il matrimonio dei minorenni, non influisce sul matrimonio che minorenni avessero contratto prima della riforma e che resta, perciò , pienamente valido ed efficace anche sotto la nuova legge. Se la nuova legge non influisce sul fatto compiuto, essa ne regola però gli effetti presenti: così, ad esempio, può chiedere ed ottenere il divorzio (v.) anche chi aveva contratto matrimonio prima della legge che, nel 1970, ha introdotto il divorzio in Italia e, perciò , quando ancora vigeva la norma che dichiarava il matrimonio indissolubile. Ciò non equivale a rendere retroattiva la nuova legge: significa che gli effetti presenti del matrimonio contratto sotto la vecchia legge sono regolati dalla nuova; disporre il contrario, semmai, sarebbe equivalso a rendere ultrattiva la vecchia legge. Ev , per contro, legge retroattiva quella diretta ad influire su fatti compiuti, privandoli ex post di ogni effetto o attribuendo loro ex post effetti che in precedenza non avevano. La retroattività incontra però un limite naturale: la legge retroattiva non si applica a quei fatti che abbiano esaurito per intero le loro capacità di produzione di effetti giuridici.
Effetto | | | Efim |