gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: è il principale tipo di periodico ufficiale nel quale sono pubblicati le leggi e gli altri atti normativi dello Stato, nonche´ altri atti aventi contenuto dispositivo di istituzioni diverse e della Comunità europea. Differente funzione, invece, ha l’inserzione degli stessi nella Raccolta ufficiale degli atti normativi (v.) che, insieme con la pubblicazione nella gazzetta Ufficiale, costituisce un sistema «integrato» in grado di assicurare la pubblicità di tutti gli atti idonei ad introdurre contenuti giuridici nell’ordinamento positivo. La pubblicazione nella gazzetta Ufficiale costituisce la forma di pubblicazione necessaria per le leggi ordinarie e costituzionali, per i decreti dell’esecutivo aventi forza o valore di legge e per i regolamenti. Dalla pubblicazione inizia, infatti, a decorrere il termine normale di vacatio legis, salvo che la legge stessa preveda un termine maggiore o minore, trascorso il quale l’atto entra in vigore (art. 73, comma 2o, Cost.). Analoga forma di pubblicità è prevista per tutta una serie di atti normativi, individuati dalle norme che disciplinano le pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana (l. 11 dicembre 1984 n. 839 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 14 marzo 1986 n. 217), ai quali è stato esteso il termine ordinario della vacatio legis per la loro entrata in vigore. Tali sono i regolamenti esecutivi di leggi o di decreti ad esse equiparati; i regolamenti approvati con d.p.c.m. o con d.m.; i decreti, le delibere e gli altri atti normativi di comitati di ministri previsti dalla legge che eseguono, esplicano o modificano norme regolamentari. Per tutti gli atti soggetti alla pubblicità legale nella gazzetta Ufficiale, la legge stabilisce che la pubblicazione debba avvenire entro il termine massimo di trenta giorni, decorrente dalla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica o dall’approvazione dei decreti non soggetti a promulgazione. Per talune categorie di atti aventi contenuto normativo, la pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale non è funzionalmente collegata con la loro entrata in vigore. Così, la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche´ degli atti emanati dagli organi dell’Unione europea (v.) e della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (v.), ha valore meramente notiziale, limitandosi a riprodurre, a solo fine divulgativo, i testi normativi, rispetto ai quali la forma di pubblicazione necessaria è quella, rispettivamente, nel bollettino regionale (v.) e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (v.). Stessa funzione ha l’inserzione nella gazzetta Ufficiale di una serie di atti e comunicati della presidenza della Repubblica, delle due camere e della Corte Costituzionale o di semplici circolari esplicative di provvedimenti legislativi, alla pubblicazione dei quali, evidentemente, non è connessa alcuna conseguenza giuridica di rilievo, se non quella di assicurare la loro conoscibilità. La direzione e redazione della gazzetta Ufficiale è affidata al Ministero di grazia e giustizia che ne ha previsto la divisione in due parti: la prima contiene le leggi, i decreti, le circolari ed i comunicati di organi costituzionali; la seconda, stampata su fogli separati, gli altri annunci ed avvisi previsti da leggi o da regolamenti. La prima parte è ulteriormente divisa in quattro serie speciali, distinte per tipologie di atti, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione, per le quali è fissata una differente frequenza di pubblicazione e la vendita separata. Particolare importanza è da attribuire alla prima serie speciale, destinata a contenere gli atti dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale (v.). L’inserzione del testo integrale delle sentenze dell’Alta Corte, o delle ordinanze che comunque definiscono il giudizio, è considerata come forma di pubblicazione necessaria delle stesse, ma con funzione e finalità diverse da quella prevista per gli atti normativi in senso stretto. L’efficacia delle decisioni non dipende, infatti, dalla loro pubblicazione nella gazzetta Ufficiale, ma gli effetti «diretti» che esse provocano, nonche´ gli effetti «riflessi» che le sentenze possono avere come sollecitazioni per il legislatore, si risolvono in profonde modificazioni per l’ordinamento giuridico che indubbiamente necessitano di un adeguato, e perciò necessario, regime di pubblicità .
gazzetta Ufficiale delle Comunità europee: la gazzetta Ufficiale gazzetta Ufficiale è il periodico ufficiale nel quale sono inseriti tutti gli atti emanati dalle istituzioni comunitarie. Pur considerando tale forma di pubblicazione come necessaria ai fini della validità formale dell’atto, tuttavia vi sono provvedimenti per i quali l’inserzione nella gazzetta Ufficiale non è considerata «condizione di applicabilità » (espressione che indica l’attitudine dell’atto a spiegare i propri effetti giuridici negli ordinamenti degli Stati membri destinatari). Il diverso valore della pubblicazione risulta da un apposito «indice» del periodico, il quale segnala se la pubblicazione dell’atto sia condizione per la sua applicabilità ovvero non lo sia. Peraltro, tutti i provvedimenti comunitari, aventi contenuto normativo o meno, sono riprodotti, a solo fine divulgativo, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (v.) ed in genere nelle altre pubblicazioni legali dei Paesi dell’Unione. La gazzetta Ufficiale gazzetta Ufficiale è divisa in due distinte «serie», ciascuna con una propria frequenza e una distinta diffusione. L’una, contraddistinta con numerazione recante la sigla «L», contiene tutti i provvedimenti aventi contenuto normativo vincolante, o, in generale, dispositivo, quali regolamenti, direttive, decisioni particolari; l’altra, contraddistinta con numerazione che reca la sigla «Com», riporta tutta una serie di atti delle istituzioni comunitarie che non hanno contenuto dispositivo diretto, quali le raccomandazioni, i pareri resi dal Consiglio o dalla Commissione, le relazioni della Commissione, del Parlamento europeo e degli altri organismi dell’Unione. Il periodico è stampato, a cura del Segretariato generale della Commissione, nelle lingue ufficiali della Comunità , ma è prassi costante la pubblicazione di edizioni in tutte le lingue dei Paesi membri.
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