Enciclopedia giuridica

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Corte Costituzionale

Ev formata da quindici giudici, scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati, e nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per il restante terzo dalla magistratura al proprio interno (art. 135 cost.). La corte Costituzionale ha un triplice ordine di competenze. Giudica (art. 134): 1) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Una norma di legge, che sia in contrasto con la Costituzione o con le altre leggi costituzionali, si dice costituzionalmente illegittima. Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni ha carattere solo eventuale: ad esso si perviene se, nel corso di un processo civile o penale o amministrativo, una delle parti o lo stesso giudice abbia sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma di legge, e se la controversia non possa essere decisa indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale. Il giudice, se la questione è stata sollevata dalle parti, si pronuncia solo sulla sua non manifesta infondatezza; quindi, se la ritiene non manifestamente infondata, rimette gli atti alla corte Costituzionale e, in attesa di questa, sospende il processo (l. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 ss.). Se la corte Costituzionale dichiara illegittima una norma di legge, questa cessa di avere eficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 136, comma 1o, Cost.), che è perciò una sentenza dotata di effetto generale, non limitato alle parti del giudizio: essa elimina definitivamente dall’ordinamento giuridico la norma giudicata come costituzionalmente illegittima; 2) sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato (ossia sulla violazione, da parte di un organo dello Stato, dei principi sulla divisione dei poteri) e sui conflitti di attribuzione fra lo Stato e le Regioni o fra Regioni (conflitti che derivano da quella ulteriore ripartizione del pubblico potere che la Costituzione attua fra Stato e Regioni); 3) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica che è posto in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune (ma solo per alto tradimento e per attentato alla Costituzione). Se il Parlamento delibera lo stato di accusa, spetta alla corte Costituzionale giudicare se l’accusa è fondata e se l’accusato debba essere condannato o assolto. In questi giudizi di accusa si attua una forma di partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia, simile a quella che si realizza nelle corti di assise. L’organo giudicante è formato, oltre che dai giudici ordinari della corte Costituzionale, anche da sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, formato ogni nove anni dal Parlamento in seduta comune (art. 135, comma 7o, Cost.).


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