Enciclopedia giuridica

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Pubblicazione



pubblicazione della sentenza: nel processo civile ordinario la pubblicazione pubblicazione avviene con il deposito in cancelleria della sentenza nel termine di 30 giorni, o 15 se il processo si è svolto dinanzi al pretore o al giudice di pace, dalla udienza di discussione della causa. Nelle controversie di lavoro e previdenziali e in genere in tutte quelle a cui si estende il rito del lavoro, la pubblicazione pubblicazione viene sdoppiata in due fasi: in udienza, dopo la discussione, viene letto il dispositivo e nel termine di 15 giorni viene depositata in cancelleria la sentenza comprensiva di dispositivo e di motivazione.

pubblicazione della sentenza di condanna: la sentenza di condanna all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza (art. 36 c.p. e art. 536 c.p.p.). Nel caso di reati commessi mediante la pubblicazione di un periodico, la pubblicazione va ordinata sul periodico stesso (art. 694 c.p.p., art. 9 l. 8 febbraio 1948, n. 47). Ev anche strumento di riparazione del danno non patrimoniale derivante dal reato (art. 543 c.p.p., art. 186 c.p.), ordinata a favore della parte civile che ne abbia fatto richiesta. Ev sanzione civile. In caso di accoglimento della richiesta di revisione (v.) del processo, la pubblicazione pubblicazione costituisce mezzo di riparazione morale a favore della vittima dell’errore giudiziario (art. 642 c.p.p.).

pubblicazione della sentenza penale: la sentenza diviene pubblica mediante la lettura del dispositivo da parte del presidente o da un giudice del collegio (art. 545 c.p.p.). In questa ipotesi, la pubblicazione pubblicazione ha funzione di rendere pubblica la sentenza.

pubblicazione del testamento: il testamento olografo (v. testamento, pubblicazione olografo) e il testamento segreto (v. testamento, pubblicazione segreto) debbono essere pubblicati da un notaio, che ne redige apposito verbale, dopo l’apertura della successione: altrimenti non possono essere fatti valere. Alla pubblicazione provvede il notaio depositario del testamento segreto o quello al quale sia stato eventualmente consegnato dal testatore il testamento olografo; altrimenti quest’ultimo è pubblicato, su presentazione di chiunque ne sia in possesso, da un qualsiasi notaio, anche di luogo diverso dal luogo di apertura della successione (artt. 620 ss. c.c.). Se manca l’autografia o la sottoscrizione del testamento olografo, il testamento è nullo; in ogni altro caso è annullabile, su istanza di qualsiasi interessato, entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (art. 606 c.c.), come nel caso in cui manchi la data. Su un punto giova richiamare l’attenzione: il verbale di pubblicazione è atto di notaio, ma non il testamento che egli pubblica. Perciò , il notaio che sia in possesso o cui sia stato presentato un testamento nullo, anche palesemente nullo, come ad esempio un testamento olografo scritto a macchina, non può per questo rifiutarsi di pubblicarlo, e tanto meno può rifiutarsi di pubblicare un testamento annullabile, come l’olografo privo di data. Gli onorati da un simile testamento, resteranno esposti all’azione di nullità o di annullamento; ma, trascorsi cinque anni dall’esecuzione del testamento, se si trattava di testamento annullabile o, dopo avere posseduto per venti anni i beni ereditari, se si trattava di testamento nullo, la loro posizione risulterà inattaccabile. Avranno acquistato i beni ereditari per successione nel primo caso, li avranno acquistati per usucapione nel secondo. V. anche patto, pubblicazione di


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