Enciclopedia giuridica

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Riparazione



riparazione dell’errore giudiziario: il principio della riparazione riparazione è fissato dall’art. 24 Cost., che rinvia per le condizioni e le modalità della riparazione alla l. ordinaria. La materia è ora regolata dagli artt. 314 – 15, oltre che dall’art. 643 c.p.p.: la riparazione spetta a chi, prosciolto con sentenza inevocabile dopo avere subito custodia cautelare, oppure prosciolto in sede di revisione dopo essere stato condannato alla reclusione con sentenza passata in giudicato, risulti avere subito una ingiusta detenzione. Può consistere in una somma di danaro o in una rendita.

riparazione dell’illecito internazionale: le conseguenze dell’illecito consistono in una nuova relazione giuridica tra Stato offeso e Stato offensore, discendente da una norma apposita, la cosiddetta norma secondaria, contrapposta alla norma primaria, ossia alla norma violata. Secondo parte della dottrina internazionalistica, le conseguenze del fatto illecito consisterebbero unicamente nel diritto dello Stato offeso di pretendere, e nell’obbligo dello Stato offensore di fornire, una adeguata riparazione: essa comprenderebbe sia il ripristino della situazione precedentemente sussistente (restitutio in integrum) sia il risarcimento del danno oppure, nel caso di danno immateriale, la soddisfazione (presentazione ufficiale di scuse, omaggio alla bandiera dello Stato offeso, ecc). Altri autori, invece, sostengono che l’illecito avrebbe come unica ed immediata conseguenza il ricorso alle misure di autotutela (rappresaglia), mentre la riparazione sarebbe soltanto eventuale e dipenderebbe in ultima analisi dalla volontà dello Stato offeso e dello Stato offensore di evitare l’uso della coercizione, regolando la questione pacificamente, tramite un accordo o un arbitrato.

risarcimento del danno come forma di riparazione: forma di riparazione di un danno patrimoniale prodotto dalla attività illecita o anche lecita posta in essere da un soggetto internazionale. Un esempio di risarcimento di danni materiali causati direttamente allo Stato è fornito dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 1949 nel caso del Canale di Corfù . Tale sentenza riconobbe alla Gran Bretagna, per i gravi danni subiti da alcune sue navi da guerra in transito nel Canale a causa dell’illecito comportamento delle autorità albanesi, varie somme a copertura delle spese incontrate nella sostituzione e riparazione delle navi stesse. La prima parte del progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale (Cdi) sulla responsabilità degli Stati, dichiara all’art. 35 di voler lasciare impregiudicata la questione se alcune circostanze escludenti l’illiceità del comportamento di uno Stato come il consenso dell’offeso, la forza maggiore ed il caso fortuito, la distress e lo stato di necessità , possano dar luogo ad un indennizzo per i danni causati da detto comportamento. V. anche danno.

soddisfazione come forma di riparazione: forma di riparazione di danni morali, dovuta per il solo fatto che l’illecito sia stato compiuto e a prescindere dalla richiesta di risarcimento degli eventuali danni di carattere patrimoniale. A titolo di riparazione morale, lo Stato offensore è tenuto a dare soddisfazione allo Stato leso tramite comportamenti come la presentazione di scuse, l’omaggio alla bandiera o al altri simboli dello Stato leso, la punizione delle persone colpevoli del fatto illecito, le garanzie che il fatto illecito non venga ripetuto, il versamento di una somma simbolica e simili. Anche la constatazione della violazione di un obbligo da parte di un organo giudiziario internazionale, o ad opera del Consiglio di sicurezza delle N.U., può costituire una forma di soddisfazione. Il relatore speciale Arangio Ruiz ha proposto, nel 1989, alla Commissione di diritto internazionale di includere nella II Parte del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati una disposizione (art. 10, comma 2o), secondo la quale lascelta della forma o delle forme di soddisfazione è fatta tenendo conto dell’importanza dell’obbligo violato e dell’esistenza di un’intenzione dolosa o di una negligenza da parte dello Stato che ha compiuto il fatto illecito.


Rinvio alla legge straniera      |      Riparto di giurisdizioni


 
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