giudicato civile: v. cosa giudicata.
giudicato penale: caratteristica particolare di una sentenza contro la quale non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Tale caratteristica è definita dall’art. 648 c.p.p. che regola altresì l’ipotesi d’irrevocabilità del decreto penale di condanna definendolo irrevocabile quando sia inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che lo dichiara inammissibile. (Magagnoli).
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