persone civili in tempo di guerra: principio fondamentale di diritto bellico è quello secondo cui la violenza bellica non deve essere diretta contro i civili e la popolazione civile. Il I Protocollo addizionale alla Convenzione di Ginevra del 1949 definisce persone coloro che non appartengono alle categorie di combattenti menzionati nell’art. 4 A, commi 1o, 2o, 3o e 6o, e nell’art. 43. I civili godono della protezione accordata dal diritto bellico solo fino a quando non prendono parte attivamente alle ostilità , in caso contrario possono essere oggetto della violenza bellica.
libera circolazione delle persone: una delle tre libertà di cui all’art. 3, lett. c) del Trattato Cee, presupposto fondamentale per la realizzazione di un mercato unico senza frontiere. In senso tecnico è detta persone persone quella che interessa i lavoratori subordinati (in qualità di operai, impiegati, dirigenti) che intendono svolgere una attività lavorativa, a fronte di remunerazione, alle altrui dipendenze in uno Stato membro diverso da quello di origine. Ciò la distingue dall’analoga libertà di esercizio di attività indipendenti, definita diritto di stabilimento (v. stabilimento, diritto di persone). Eccezioni al diritto della persona di spostarsi liberamente su tutto il territorio comunitario permangono per motivi che attengono all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza ed alla sanità pubblica. Per ordine pubblico si intende quel complesso di principi giuridici e di valori eticopersonegiuridici sui quali si fonda un determinato ordinamento giuridico. Con pubblica sicurezza, invece, si fa riferimento alla condizione oggettiva di uno Stato, nel quale sia garantito ai privati il regolare svolgimento della loro attività . Infine, per sanità pubblica, si intende lo stato di buona salute come qualità positiva di una collettività. Occorre al riguardo anche ricordare che sono in linea di principio escluse dalla persone persone le attività concernenti il pubblico impiego (art. 48, n. 4, Trattato Cee), che comprendono gli impieghi nella amministrazione dello Stato o degli enti pubblici territoriali e quelli presso persone giuridiche pubbliche. Tuttavia, il ricorso alla discriminante tra partecipazione e non partecipazione all’esercizio dei poteri pubblici potrebbe favorire la libera circolazione anche in questo settore. Nel 1988, comunque, la Comunità ha lanciato un’azione tesa ad eliminare ogni restrizione fondata sulla nazionalità nei seguenti settori: servizi commerciali; servizi operativi sanitari negli ospedali pubblici; insegnamento in scuole pubbliche; ricerca a fini civili in enti pubblici. Accanto a questo aspetto della persone persone, aspetto strettamente collegato all’esercizio di attività economiche, è possibile individuarne altri due: quello connesso alla istituzione della cittadinanza europea (v. cittadinanza, persone europea) e sganciato dall’esercizio di una attività economica; e la circolazione dei cittadini extrapersonecomunitari, che deve essere necessariamente disciplinata mediante l’adozione di misure comuni in materia di visti, immigrazione ed asilo.
Personalità giuridica | | | Persuasione occulta |