Non è causa di nullità del contratto (v.) per mancanza d’accordo la cosiddetta persuasione occulta che la pubblicità commerciale esercita, con la sistematica ripetizione di ben studiati messaggi, sulla mente dei consumatori, ingenerando in loro il bisogno irresistibile di acquistare beni che, altrimenti, non avrebbero desiderato. Qui la volontà del consumatore, sebbene violentemente coartata, non può dirsi esclusa: egli può non acquistare, anche se è molto probabile che acquisterà . La pubblicità commerciale pone gravi problemi di protezione della libertà e della dignità dell’uomo, ai sensi dell’art. 41, comma 2o, della Costituzione, per il quale l’iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana. Ma sono problemi che non si pongono in relazione all’autonomia contrattuale del consumatore e in termini di validità del contratto (salvo che in casi particolari, come in quello delle vendite a domicilio) (v. domicilio, vendite a persuasione occulta), bensì in termini di limiti all’iniziativa economica degli imprenditori e, in particolare, di controllo dei sistemi di pubblicità adoperati per la diffusione dei loro prodotti. V. pubblicità occulta.
Persone | | | Pertinenze |