Sono pertinenze le cose destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un’altra cosa (art. 817 c.c.). Tanto la cosa principale quanto la pertinenza possono essere sia cose mobili sia cose immobili. Così, le scialuppe di salvataggio di una nave sono cose mobili al servizio di altra cosa mobile; così l’arredo di un albergo è un insieme di cose mobili legate da rapporto pertinenziale di servizio all’immobile adibito ad albergo; così il garage di un appartamento o di una villa è un immobile al servizio di un altro immobile; e la statua collocata nel giardino è una cosa mobile posta ad ornamento di un immobile. Il rapporto pertinenziale può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale, o da chi ha su di essa altro diritto reale (art. 817, comma 2o, c.c.). Non occorre, invece, che egli sia anche proprietario della pertinenza, che può appartenere ad altri. Può accadere, perciò , che il proprietario trasferisca la cosa principale senza escludere dall’atto di trasferimento le pertinenze, che non gli appartengono. Orbene, il rapporto pertinenziale fa sì che l’acquirente della cosa principale acquisti anche le pertinenze, salvo che egli non fosse in mala fede al momento dell’acquisto, ossia sapesse che le pertinenze non appartenevano al venditore. Se però la pertinenza è un immobile o un mobile registrato, il suo proprietario può rivendicarla anche nei confronti dell’acquirente di buona fede, se il suo diritto sulla pertinenza risulta da atto avente data certa anteriore al trasferimento. La durevole destinazione richiede un elemento oggettivo, dato dall’effettiva esistenza di un collegamento economico o estetico fra i due beni, ed un elemento soggettivo, consistente nella volontà del proprietario di destinare l’uno al servizio o all’ornamento dell’altro. Questa volontà può anche essere implicita e desumersi, ad esempio, dalla clausola del contratto di locazione che prevede il rilascio del garage all’atto del rilascio dell’appartamento. Ev appena il caso di precisare che il rapporto di servizio opera fra le cose, non rispetto alla persona del proprietario: il garage è al servizio dell’appartamento, ma l’autovettura che vi è in rimessa è al servizio del proprietario; i mobili che arredano un appartamento sono nella medesima condizione. Il rapporto pertinenziale, come è costituito per volontà del proprietario della cosa principale, così può cessare per volontà dello stesso. La cessazione non è , tuttavia, opponibile ai terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (art. 818, comma 2o, c.c.). La vendita separata della pertinenza implica cessazione del rapporto pertinenziale; ma la vendita, se la pertinenza è un immobile, per essere opponibile all’acquirente della cosa principale, deve risultare da atto trascritto (v. trascrizione) nei registri immobiliari in epoca anteriore. Il rapporto pertinenziale collega fra loro più cose che restano, pur sempre, una pluralità di cose; non va confuso con il rapporto di connessione per il quale più cose vengono tra loro unite in modo da formare un’unica cosa. Così un’automobile è un unico bene, formato dal montaggio di una pluralità di beni (la carrozzeria, il motore, le ruote ecc.). Si parla, in tal caso, di cosa composta: ciascuna delle cose che formano la cosa composta non può essere separata dalle altre senza che la cosa risultante dalla loro unione perda la propria identità (un’automobile senza ruote cessa di essere un’automobile). Qui sta la differenza rispetto alle pertinenze, che possono essere sottratte al rapporto di servizio senza che l’identità della cosa principale venga alterata. Così è per i cosiddetti accessori dell’automobile: la radio, ad esempio, che su questa sia stata montata è solo una pertinenza dell’automobile; la si può togliere senza che l’automobile cessi di essere tale.
circolazione delle pertinenze: il rapporto pertinenziale stabilito fra più cose influisce sulla circolazione delle pertinenze (art. 818, comma 1o, c.c.): gli atti o i rapporti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono, se non sono espressamente escluse, anche le pertinenze. Chi vende la nave vende, senza bisogno di menzionarle espressamente nell’atto di vendita, anche le scialuppe; ma si intende che si può vendere la nave senza le scialuppe, escludendole espressamente. D’altra parte, le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti: si possono vendere le scialuppe senza vendere la nave (art. 818, comma 2o, c.c.).
pertinenze della cosa pignorata: il pignoramento (v.) non priva il debitore esecutato della proprietà dei beni pignorati, ne´ rende nulli gli atti di disposizione di essi: effetto del pignoramento è di rendere inefficaci gli atti di disposizione nei confronti del creditore procedente e degli altri creditori intervenuti nell’esecuzione (art. 2913 c.c.). Il pignoramento comprende gli accessori e le pertinenze, e si estende ai frutti della cosa pignorata maturati successivamente al pignoramento (art. 2912 c.c.); sicche´ sono inopponibili ai creditori anche gli atti di disposizione, successivi al pignoramento, che riguardino le accessioni della cosa pignorata, le loro pertinenze, i frutti civili e i frutti naturali che, al momento del pignoramento, non erano stati ancora separati.
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